• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30856
XII COMMISSIONE

Rc professionale, polizza obbligatoria per tutti

Rc professionale, polizza obbligatoria per tutti
Viaggia spedito in Commissione Affari Sociali l’iter legislativo sulla responsabilità professionale delle professioni sanitarie. Il relatore On Federico Gelli: chiudere entro oggi con le modifiche. Parere favorevole del Sottosegretario De Filippo sugli emendamenti approvati.
Prende forma la legge sulla responsabilità civile delle professioni sanitarie. Manca un tassello problematico, quello riguardante il Fondo risarcimento per coloro che, pur avendo subito danni da una attività sanitaria, non sono stati indennizzati. Di questo Fondo Solidarietà, disciplinato dall’articolo 9 del testo unificato, la Commissione Affari Sociali discuterà oggi con l’obiettivo di chiudere l’esame degli emendamenti prima che il Senato trasmetta il Disegno di Legge di Stabilità.

Nelle sedute di martedì e di mercoledì scorso il relatore On Federico Gelli ha visto approvati, con il parere favorevole del Sottosegretario Vito De Filippo, due nuovi articoli che portano la sua firma, uno riguardante l’obbligo di copertura assicurativa e l’altro relativo all’azione diretta del danneggiato.

Obbligo di assicurazione- L'articolo 8 del testo unificato, per effetto dell'emendamento-Gelli approvato dalla Commissione, obbliga tutti coloro che erogano prestazioni sanitarie, in regime pubblico o privato, a dotarsi di una copertura assicurativa. L'obbligo "si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina".
Inoltre, il nuovo articolo 8 si raccorda con le norme già vigenti nell'ordinamento:
- la norma introdotta nel 2011 che stabilisce  che il professionista "a tutela del cliente" e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale e a rendere noti al clienti gli estremi della polizza stipulata;
- la norma introdotta nel 2012 che prevede l'emanazione di un Decreto del Presidente della Repubblica con il quale disciplinare le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneita' dei relativi contratti
- la norma introdotta nell'agosto 2014 che obbliga qualunque struttura, pubblica o privata, che renda  prestazioni sanitarie a favore di terzi a dotarsi di copertura assicurativa;

Azione diretta del soggetto danneggiato- Oltre al tentativo obbligatorio di conciliazione, già introdotto con l'articolo aggiuntivo 7bis, si riconosce al soggetto danneggiato dalla professione sanitaria il diritto di agire direttamente, mentre alle assicurazioni si riconosce il diritto di rivalsa verso l'assicurato e di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.

Prossimi step- Non resta solo da sciogliere il nodo del Fondo di Solidarietà. Manca infatti il DPR Regolamentare che ha determinato il Consiglio di Stato a sospendere l'obbligo assicurativo fino al completamento del quadro normativo, cioè fino a quando non saranno definite, con il suddetto DPR, le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi.
Nel frattempo il Ministero della Salute, parte attiva nel varo del futuro DPR Regolamentare, ha già reso note le conclusioni di una propria commissione tecnica in materia di responsabilità professionale. Le conclusioni della commissione ministeriale sono già state trasmesse questa estate alla Commissione Affari Sociali.

Rc professionale: via libera a conciliazione e rivalsa
------------------------------------------------
I TESTI DEGLI EMENDAMENTI APPROVATI

Articolo 8 (Obbligo di assicurazione) riformulato e approvato dalla Commissione Affari Sociali:
– 1. Le aziende del Servizio sanitario nazionale, le strutture e gli enti privati operanti in regime autonomo o accreditato con il Servizio sanitario nazionale che erogano prestazioni sanitarie a favore di terzi devono essere provvisti di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera, ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per danni cagionati dal personale a qualunque titolo operante presso l'azienda, la struttura o l'ente. Tale disposizione si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria nonché attraverso la telemedicina.
2. Per l'esercente la professione sanitaria che svolga la propria attività al di fuori di una struttura di cui al comma 1, resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
3. Al fine di garantire efficacia all'azione di rivalsa di cui all'articolo 7-ter della presente legge, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in presìdi sanitari pubblici o nelle aziende del Servizio sanitario nazionale o in strutture private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione.
4. Le aziende, le strutture e gli enti di cui al comma 1 del presente articolo rendono nota, mediante pubblicazione sul proprio sito internet, la denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa.
5. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, definisce i criteri e le modalità di vigilanza e controllo che l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) è tenuto ad effettuare sulle compagnie assicuratrici che intendano contrarre polizze con le strutture di cui al comma 1 e con gli esercenti la professione sanitaria.
8. 50. Il Relatore.

Articolo 8-bis. – (Azione diretta del soggetto danneggiato) articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione Affari Sociali:
— 1. Fatta salva la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 7-bis della presente legge, il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione delle strutture di cui al comma 1 e dell'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge.
2. Non sono opponibili al danneggiato, per l'intero massimale di polizza, eccezioni derivanti dal contratto né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno.
3. L'impresa di assicurazione ha diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
4. Nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione a norma del comma 1 è litisconsorte necessario anche l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato ovvero l'esercente la professione sanitaria. L'impresa di assicurazione ha diritto di accesso alla documentazione della struttura sanitaria relativa ai fatti dedotti in ogni fase della trattazione del sinistro.
5. L'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione è soggetta al termine di prescrizione pari a quello dell'azione verso l'azienda sanitaria, la struttura o l'ente assicurato.
8. 010. Il Relatore.