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COLLEGATO AMBIENTALE

Non più pignorabili pets e animali a fini speciali

Non più pignorabili pets e animali a fini speciali
La Commissione Ambiente del Senato ha dato il via libera all'emendamento presentato dal relatore, Sen Stefano Vaccari. Quando entrerà in vigore il collegato ambientale, il codice di procedura civile espliciterà - fra i beni non pignorabili- anche i pets e gli animali impiegati per particolari fini. Durante l'iter del collegato ambientale (AS 1676), ieri è stato approvato - su proposta del Governo - un emendamento che esclude la pignorabilità degli animali da compagnia o d'affezione e degli animali impiegati "a fini terapeutici". Benchè Equitalia avesse precisato che il pignoramento di animali domestici "non è di prassi", il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti, aveva annunciato un perfezionamento normativo volto ad esplicitarne l'esclusione dal codice di procedura civile.  La disposizione diverrà efficace al termine dell'iter parlamentare, tutt'ora in corso.

Il testo dell'emendamento approvato
Dopo l'articolo 56, inserire il seguente«Art.56-bis (Modifica dell'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile)
1. All'articolo 514, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 6) sono inseriti i seguenti:
"6-bis) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;
"6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli."». (56.0.13 - Il Governo)

Nel corso dei lavori parlamentari è stato approvato anche un emendamento, riguardante la Convenzione CITES:
1. La misura dei diritti speciali di prelievo istituiti in attuazione della Convenzione sul commercio internazionale di specie minacciate d'estinzione (CITES), di cui all'articolo 8-quinquies della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è rivalutata con cadenza triennale, entro il 31 dicembre, per il miglioramento dell'efficienza ed efficacia delle attività di cui all'articolo 8-quinquies, commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, della stessa legge, svolte in attuazione del regolamento (CE) n. 338/97 in materia di protezione delle specie di flora e fauna mediante il controllo del loro commercio.».(56.0.4 -testo 2)

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