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ILLEGITTIMO E SUPERFICIALE

Un'altra corte tributaria contro il redditometro

Un'altra corte tributaria contro il redditometro
Anche se l'Agenzia delle Entrate ha ridimensionato le medie Istat, le Corti Tributarie si stanno pronunciando contro la legittimità del nuovo redditometro. Campobasso dà ragione ad una contribuente che chiedeva di prendere in considerazione i dati reali e non quelli statistici. Irragionevole ricostruzione di spese artificialmente imposte dalle Finanze.
La Corte tributaria di Campobasso- In sentenza si legge che il D.M. n. 65.648 del 24/12/2012 e le annesse tabelle applicative, costituenti il c.d. "Redditometro" sono illegittimi per evidente contrasto con i commi 4 e 5 dell'art. 38 del D.P.R. n. 600 del '73 poiché utilizzano, come parametro per determinare le spese medie delle famiglie italiane, l'attività svolta dall'ISTAT, così assumendo criteri diversi dalla specifica normativa tributaria. Il redditometro non differenzia tra cluster di contribuenti ma distingue le varie tipologie familiari sulla base di macroaree geografiche, ponendo all'interno di esse categorie di contribuenti che si diversificano nettamente tra di esse, così violando i criteri progressivi della capacità contributiva delle persone secondo quanto stabilito dall'art. 53 della Carta Costituzionale. I parametri posti dal redditometro, inoltre, sovente contrastano con i dati reali, con i principi generali dell'economia e, relativamente alla valutazione degli immobili, con i valori scaturiti dall'O.M.I.».
Per i giudici tributari, «l'attività Istat nulla ha a che vedere come parametro per determinare le spese medie delle famiglie italiane né con la specificità della materia tributaria, dovendo quest'ultima indirizzare la sua indagine alla distinta ricostruzione di individualizzanti profili dei contribuenti».

La Corte tributaria dell'Emilia Romagna- Il decreto sul nuovo redditometro è illegittimo e quindi deve essere disapplicato. Ad affermarlo è la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia, seconda sezione  con la sentenza n. 74.02.13. I giudici emiliani hanno così disapplicato il provvedimento con cui è stato definito il contenuto induttivo degli elementi di capacità contributiva (Dm 65648 del 24 dicembre 2012).
I giudici emiliani, recependo in pieno l'ordinanza del Tribunale di Napoli (Sezione civile distaccata di Pozzuoli) del 21 febbraio 2013, ritengono illegittimo e radicalmente nullo il decreto ministeriale del 24 dicembre scorso. Ciò perché il nuovo redditometro prende in considerazione le spese medie delle famiglie, così come stimate dal l'Istat, anche se invece la norma che disciplina l'accertamento sintetico (articolo 38 del Dpr 600/73) fa riferimento al singolo contribuente. Inoltre il provvedimento, prevedendo la raccolta di tutte le spese effettuate (tra cui anche quelle farmaceutiche e per eventuali iscrizioni ad associazioni culturali) priva il contribuente del diritto ad avere una vita privata, in violazione di quanto sancito dalla Costituzione (articoli 2 e 13) e dalla Carta dei diritti fondamentali della Ue (articoli 1, 7 e 8). Infine, il Dm viola il diritto alla difesa (articolo 24 della Costituzione e articolo 38 del Dpr 600/73) in quanto rende impossibile fornire la prova di aver speso di meno rispetto a quanto risulta dalle medie Istat.
Si giunge così, secondo i giudici emiliani, all'irragionevole ricostruzione di spese artificialmente imposte dal Ministero delle Finanze che ha emanato il Decreto. Viene infine dato risalto anche alla superficialità, ai fini dell'attribuzione del reddito presunto, della localizzazione territoriale del contribuente e del proprio nucleo familiare, atteso che non vi è alcuna precisa differenziazione tra la grande metropoli ed il piccolo centro. (link)

La Corte del Tribunale di Napoli- Secondo il tribunale di Pozzuoli il redditometro determinerebbe "la soppressione definitiva del diritto del contribuente e della sua famiglia ad avere una vita privata, a poter gestire il proprio denaro, a essere quindi libero nelle proprie determinazioni senza dover essere sottoposto a invadenza del potere esecutivo". L'Agenzia delle entrate potrebbe venire "a conoscenza di ogni singolo aspetto della propria vita privata". (link)