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LEGGE EUROPEA 2017

Anagrafe equina alla Salute: via libera del Senato

Anagrafe equina alla Salute: via libera del Senato
Confermate dal Senato le norme che affidano al Ministero della Salute l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina.
Il testo dovrà tornare alla Camera in conseguenza delle modifiche apportate da Palazzo Madama alla Legge Europea 2017, modifiche che però non hanno intaccato l'articolo 13 che riorganizza l'anagrafe equina, spostandola dalla competenza Mipaaf a quella del Ministero della Salute, in adeguamento ai regolamenti europei 2016/429 e 2015/262.

Al trasferimento organizzativo-gestionale consegue anche quello dei finanziamenti a bilancio dello Stato, circa 43 mila euro annui che il ministero dell'Economia provvederà ad assegnare al Ministero della Salute dal 2018.

La riorganizzazione dell'anagrafe equina, una volta definitivamente approvata dal Parlamento, sarà attuata per decreto del Ministero della Salute, previa intesa Stato-Regioni. Sarà il Ministero della Salute a ridefinire le procedure tecnico operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe.


Il testo integrale dell'articolo 13. (Disposizioni in materia di anagrafe equina per l'adeguamento al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento (UE) 2015/262)

1. Il Ministero della salute organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della banca dati informatizzata istituita ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico-operative per la gestione e il funzionamento dell'anagrafe degli equidi.

3. Alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 del presente articolo è abrogato il comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 200. Conseguentemente, a decorrere dall'anno 2018 le risorse di cui al capitolo 7762, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», pari a euro 43.404 annui, sono trasferite in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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Legge Europea 2017
Testo approvato dal Senato il 10 ottobre 2017
Trasmesso alla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2017