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CONFERENZA STATO REGIONI

Anagrafi Animali, emendamenti al Sistema I-R

Anagrafi Animali, emendamenti al Sistema I-R
Via libera condizionato anche al secondo dei tre decreti legislativi che adeguano l'Italia al  nuovo regolamento europeo di sanità animale. La Conferenza Stato Regioni fa propri gli emendamenti chiesti dalle Regioni al decreto che istituisce il nuovo Sistema di Identificazione e di Registrazione degli animali. Il Sistema riunirà le anagrafi zootecniche, degli equini e degli animali da compagnia.


La Conferenza Stato Regioni pubblica il parere reso l'8 giugno sul decreto legislativo I&R (Identificazione e Registrazione). Il parere è condizionato all'accoglimento di alcune proposte formulate dalle Regioni.
Gli emendamenti riguardano in particolare gli articoli 9 (Identificazione e registrazione degli animali e degli eventi), 10 (Tracciabilità di animali oggetto di scambi ed importazioni) 14 (Controlli Veterinari) 16 (Sistema I&R per animali da compagnia) e 24 (Formazione)

Attività di identificazione- Sparisce "il professionista appositamente autorizzato" all'applicazione di mezzi di identificazione ufficiali quali boli e transponder iniettabili, previsto dall'articolo 9, comma 3 del decreto.  Nella proposta delle Regioni è l'operatore che vi provvede, dopo aver verificato l'assenza di altri dispositivi di identificazione o di segni che ne indichino la rimozione chirurgica oppure di una applicazione non conforme.

Registro e registrazione- Le Regioni correggono anche il comma 10 dello stesso articolo 9 La generazione di un registro delle attività di identificazione degli animali non è in capo all'operatore- come nel testo del decreto-  ma verrebbe a coincidere con le attività di registrazione in BDN in sostitutuzione di qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto.

Duplicato per gli equini- Al comma 11 dell'articolo 9, le Regioni suggeriscono che la possibilità per l'operatore di richiedere alla asl o all'organismo di rilascio il duplicato (o il sostitutivo) del documento unico di identificazione unico a vita, come previsto dal decreto, ma senza prevedere che l'operatore lo registri in BDN.

Movimentazioni di equini da corsa- Al comma 5 dell'articolo 10 le Regioni chiedono una modifica per le movimentazioni di equini: il decreto stabilisce che l'operatore dell'allevamento di prima destinazione di ungulati  provenienti da Paesi extra UE detenga questi stessi animali in modo continuativo -per almeno 30 giorni dalla registrazione- prima di poter effettuare "ulteriori movimentazioni". Le Regioni chiedono di aggiungere "ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 15 comma 5 del decreto 30 settembre 2021" che disciplina l'anagrafe equina consentendo a che gli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali equestri non siano soggetti al periodo di immobilizzazione di 30 giorni.

Controlli veterinari- Nel caso in cui l'operatore non comunichi in BDN la cessazione dell'attività, il decreto incarica la ASL dell'applicazione delle "misure previste" e di registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a zero animali e con nessun evento negli ultimi 24 mesi (art. 14, comma 3). Le Regioni precisa la portata sanzionatoria e inverte le procedure prevedendo che "il Servizio Veterinario territorialmente competente provvede a registrare in BDN la cessazione delle attività che risultano a capi zero e con nessun evento avvenuto negli ultimi 24 mesi e applica agli operatori "quanto previsto dal presente decreto" per la mancata comunicazione della cessazione dell'attività". Il decreto sanziona l'operatore con una multa da 100 a 1000 euro per ogni informazione non comunicata.

Animali da compagnia- Le Regioni chiedono che sia sottoposto ad intesa in Conferenza Stato Regioni il decreto con cui il Ministero della Salute dovrà adottare (a 180 giorni) le modalità tecniche e operative per l'implementazione del SINAC  (Sistema Identificazione Nazionale Animali da Compagnia) e del Sistema I&R per quanto riguarda gli stabilimenti che detengono animali da compagnia (art.16, comma 3).

Formazione- Totalmente riformulato, nella proposta delle Regioni, l'articolo 24 sulla formazione. Cade il ruolo delle autorità competenti locali incaricate di provvedere affinche gli operatori ricevano idonea formazione. Le Regioni rinviano a un decreto del Ministero della Salute da adottarsi a 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, che definisca le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per gli operatori e i professionsiti degli animali, in dconformità alle prescrizioni dettate dall'articolo 1 del Regolamento 2016/429. Le spese di partecipazione agli eventi formativi, come nel testo del Governo, restano a carico degli operatori.


Parere della Conferenza Stato Regioni

sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 20212, n.53.
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