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LA NUOVA CIRCOLARE

Differibili e non: cosa cambia per i controlli ufficiali

Differibili e non: cosa cambia per i controlli ufficiali
Nella nuova circolare ai Servizi Veterinari ci sono poche variazioni rispetto a quella di aprile, emanata in pieno lockdown nazionale. Il Ministero della Salute conferma l'impianto generale delle attività ufficiali "non differibili"  che devono quindi proseguire, nonostante la pandemia, per ragioni di ordine sanitario ed economico. "Rimodulabili" solo alcune attività che in aprile erano differibili. Nuova richiesta alla Commissione Europea sui livelli di controllo.

Restano tre le categorie di suddivisione dei controlli ufficiali veterinari alla luce dell'attuale quadro epidemiologico da COVID-19: 1) attività "non differibili" (la maggior parte); 2) attività "rimodulabili" (es. alcuni controlli di sanità animale già programmati, come quelli per le profilassi di Stato); 3) attività "differibili" (soltanto i controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari).

Di fatto, con la circolare ministeriale emanata il 24 novembre, le Direzioni Generali della Sanità Animale (DFSAF) e della Sicurezza Alimentare (DGISAN) hanno riportato indietro di alcuni mesi la riprogrammazione dei controlli ufficiali, mantenendo pressochè invariate le disposizioni dettate con la circolare di aprile. La nuova riprogrammazione, concordata con le Regioni,  resterà valida fino alla fine del 2020.

Oltre ai controlli di sanità animale già programmati, si considerano rimodulabili anche le attività ispettive pianificate in base al Piano nazionale per il benessere animale, i sopralluoghi nei centri di materiale genetico, quelli sull'etichettatura dei magimi e gli audit sugli operatori del settore dei mangimi. Ferme restando le attività epressamente indicate dal ministero come "non differibili", le Regioni possono valutare la rimodulazione delle altre.

Nella circolare, la DGSAF informa di una imminente iniziativa presso la Commissione europea che attiene ai controlli routinari sulla tracciabilità degli animali ammessi alla macellazione e durante la movimentazione. "Alla luce della posizione della Commissione Europea circa il mantenimento dei livelli di controllo e in attesa di una possibile diversa indicazione della Commissione stessa"- la Direzione generale fa presente che  "non è possibile attualmente indicare percentuali diverse dei controlli pianificati annualmente per i bovini e gli ovicaprini".
Tuttavia, la DGSAF sta preparando una nuova richiesta per la Commissione "al fine di rappresentare ulteriormente la necessità di diverse indicazioni in merito".
Per le altre specie animali, le Regioni e le Province Autonome, per il solo 2020, programmano i controlli negli allevamenti sulla base di un’accurata analisi del rischio.

Per quanto riguarda i controlli sul farmaco veterinario restano valide le indicazioni diffuse in aprile. Ad eccezione dei controlli sugli antimicrobici CIA e della gestione di eventuali difetti di qualità deio farmaci veterinari ( "non differibili") l’attività di controllo ufficiale è stata rimodulata.
Limitatamente ai controlli da eseguirsi presso gli impianti di allevamento e custodia degli animali destinati alla produzione di alimenti, è stato definito un numero minimo di controlli, in linea con i nuovi principi del Regolamento (UE) n. 2019/6.
Per le altre tipologie di impianti soggetti a verifica della corretta gestione del farmaco, il Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza (REV) "rappresenta una fonte dati importante per orientare tali attività sulla base di specifici rischi, valutabili attraverso i report già resi disponibili. Ciò consente una preliminare verifica da remoto che, nelle more della creazione di funzioni informatiche ad hoc, sarà oggetto di rendicontazione secondo le modalità già in essere".

La circolare ricorda che sono consentite le attività di accudimento e gestione degli animali presenti nelle strutture zootecniche autorizzate/registrate dal servizio veterinario ivi compresi canili, gattili e l’accudimento e cura delle colonie feline e dei gatti in stato di libertà garantite dalla legge n. 281/91. Le attività dei servizi veterinari competenti destinate al controllo della popolazione dei cani randagi e delle colonie feline previste ai sensi della L. 281/91, sono considerate "non differibili". Il loro svolgimento dovrà tenere conto della situazione locale in base alla valutazione effettuata dalle Regioni e Province autonome.


pdfCIRCOLARE_AGGIORNAMENTO_ATTIVITA_RIMODULABILI_DIFFERIBILI_E_NON_DIFFERIBILI.pdf629.79 KB