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LA SENTENZA

Muore il Volpino: risarcimento per danno non patrimoniale

Muore il Volpino: risarcimento per danno non patrimoniale
Il danno non patrimoniale va risarcito perché il cane è un "compagno di vita". A maggior ragione se si spezza precocemente una relazione durevole e il padroncino era un minore. Il Tribunale di Novara organizza, in una sentenza di fresco deposito, la normativa e la giurisprudenza esistente in materia di perdita dell'animale d'affezione. Ravvisata la tutela costituzionale del rapporto uomo-animale. Il cane di razza è una res di proprietà e per questo va risarcito il suo valore economico, ma non è un mero bene materiale.



Il Tribunale di Novara, fallita la conciliazione fra le parti, ha condannato il proprietario di un rottweiler a risarcire il danno non patrimoniale al proprietario del volpino mortalmente aggredito dal molossoide. Il Giudice ha quantificato il risarcimento in 4.000 euro argomentando -in una sentenza di 15 pagine depositata il 26 agosto scorso- la sussistenza del danno arrecato ad "una relazione affettiva durevole negli anni con il volpino acquistato come regalo per il figlio, con pieno inserimento nel progetto di vita familiare sino all'evento mortale del 2014".

La dinamica dei fatti- La sentenza del Tribunale di Novara arriva a distanza di 6 anni dai fatti, così ricostruiti in sentenza dalla difesa: quel giorno di aprile del 2014 il volpino si trovava sul terreno di proprietà del suo padrone e aveva raggiunto la strada, senza guinzaglio e senza museruola. "Era stato il Volpino ad avvicinarsi al Rottweiler dapprima in modo amichevole e poi digrignando i denti e abbaiando, provocando il rottweiler che reagiva di conseguenza in maniera improvvisa e repentina impedendo al suo proprietario di intervenire efficacemente".
A detta della difesa, "lo scatto improvviso del rottweiler è stato fortuito e imprevedibile, in quanto dipeso dalla provocazione del cane di piccola taglia". Nessun risarcimento per danno non patrimoniale, dunque, "non essendo configurabile alcuna condotta penalmente rilevante".

La tesi non è stata accolta dal Giudice piemontese, che ha respinto sia il caso fortuito sia la "provocazione". Decisivo un testimone oculare che ha ribaltato la ricostruzione dell'aggressione attribuendo al molossoide l'iniziativa e precisando che il volpino si trovava sì sulla via pubblicamente accessibile, ma entro la parte ancora nelle pertinenze dell'area privata. La negligenza si è manifestata non solo nel non aver applicato la museruola avvicinandosi alla proprietà privata, ma anche nel fatto di non avere evitato l'incontro fra i due cani, notoriamente poco amichevoli fra loro.
Al Giudice non è piaciuta nemmeno l'espressione "sprezzante" del proprietario del rottweiler durante le operazioni di soccorso veterinario: "Se muore te ne compri un altro".

Anche senza reato- Il Tribunale di Novara ha aderito ad un nutrito indirizzo giurisprudenziale, favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell'animale d'affezione "anche al di fuori dei casi di danno conseguente a reato". Nella fattispecie è stata esclusa la condotta penalmente rilevante ai sensi del delitto di uccisione di animale.

Un trauma infantile- Il Tribunale osserva che -nel caso di specie -tutti i membri della famiglia avevano sviluppato una relazione affettiva durevole negli anni, ma la morte del cane "è stata particolarmente dura" per il bambino il quale "in tenera età ha dovuto confrontarsi con la morte violenta del proprio cane".

Una relazione interrotta precocemente- Il danno non patrimoniale è stato riconosciuto valutando anche la durata ipotizzabile della relazione futura. Considerata l'aspettativa media di vita del volpino di pomerania pari a 15 anni, il Giudice ha attribuito un valore di 4000 euro ai due anni mediamente restanti alla vita del cane.

Come un lutto familiare- L'impatto della scomparsa dell'animale per il padrone appare parzialmente assimilabile al lutto per la perdita di un membro umano della famiglia. In particolare, oltre a venire a mancare la stessa relazione con l'animale, i bambini non potranno più fare i giochi che facevano. Per loro, il Tribunale parla di "soggetti deboli" che subiscono pregiudizi relazionali speculari alla funzione che l'animale d'affezione aveva per essi. Quanto agli adulti, specialmente in terza età, perderanno anche un'occasione di rapporti sociali con gli altri padroni. Dunque, gli animali d'affezione "possono essere considerati quali componenti dei sistemi sociali umani, partecipando delle dinamiche affettive degli ambienti familiari e influenzandone, entro certi limiti, l'equilibrio e la stabilità".

Una relazione tutelata dalla Costituzione- Nella sentenza si argomenta la copertura costituzionale  del rapporto affettivo uomo-animale. Esso "rappresenta spesso una scelta esistenziale, assurgendo ad elemento costitutivo della vita provata di un'intera famiglia". Il Tribunale di Novara osserva che "una significativa percentuale di individui sacrifica una buona parte del proprio tempo libero per il benessere del proprio animale di compagnia, rinunciando in alcune occasioni ad uscire oppure a fare un viaggio per non lasciarlo solo. A ciò si aggiunga che è andata ad incrementarsi anche la disponibilità ad affrontare sacrifici economici per le esigenze dei propri animali".

Attività realizzatrice della persona- Si tratta di "chiari indicatori di una coscienza sociale che attribuisce notevole peso alla relazione con l'animale domestico".  Per il Giudice di Novara, "non può pertanto essere condiviso nell'attuale e mutato contesto sociale, l'orientamento secondo il quale il rapporto d'affetto tra uomo e animale sia privo di copertura costituzionale, non potendosi dubitare del fatto che, in molte ipotesi, detto rapporto si inserisce in una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'articolo 2".

Danno patrimoniale e spese veterinarie- Il proprietario del Rottweiler dovrà anche risarcire, con interessi, il valore del Volpino di Pomerania, quantificato dal Medico Veterinario in 800 euro e le cure veterinarie prestate per 90 euro di onorario.

Il cane non è una cosa- Pur venendo riconosciuto il risarcimento economico per la morte di un cane di razza, il Tribunale osserva che "gli animali scelti come compagni di vita rappresentano non solo un bene oggetto di proprietà, bensì una presenza/esperienza esistenzialmente e sentimentale fondamentale". Dalla ricostruzione sistematica della normativa e della giurisprudenza, "può evincersi la volontà manifestata dal legislatore di separare nettamente gli animali dal concetto di bene in senso materiale".