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IL QUESITO

Compenso e fattura della ricetta veterinaria elettronica

Compenso e fattura della ricetta veterinaria elettronica
L’emissione della ricetta elettronica deve essere sempre e obbligatoriamente accompagnata dalla fattura? Anche quando è rilasciata gratuitamente? E' il dubbio più frequentemente rivolto al servizio di consulenza fiscale dell'ANMVI da quando è in vigore l'obbligo di prescrivere elettronicamente i farmaci destinati agli animali in cura. Norme fiscali, professionali e deontologia.


La modalità digitale della ricetta veterinaria, in vigore dal 16 aprile, non ha modificato in nessun modo la gestione fiscale e professionale della prestazione di “prescrizione”. E' tuttavia frequentemente sorto il dubbio della gestione della ricetta destinata a pazienti animali in terapia cronica o con problemi ricorrenti che richiedono ciclicamente la stessa terapia: "E' necessario comunque richiedere un compenso? E' possibile emettere la ricetta gratuita senza fatturazione? I quesiti sono stati trattati dal servizio di consulenza fiscale dell'ANMVI.

Il problema era già stato posto dall'ANMVI in fase di sperimentazione del Sistema informatico che oggi consente di annotare anche le circostanze di emissione ciclica o continuativa della prestazione di prescrizione. Il Sistema del resto- i cui dati sono del Ministero della Salute-  obbedisce a finalità esclusivamente sanitarie per le quali non rileva il trattamento professionale (onorario) o fiscale della prestazione.

Una prestazione 'esclusiva'- L'emissione della ricetta veterinaria elettronica è un atto medico esclusivo del Medico Veterinario. In particolare, per l'ordinamento nazionale, l'atto di prescrizione di farmaci (e medicati) dispensabili soltanto su presentazione di un ricetta veterinaria obbligatoria- è un atto medico esclusivo del Veterinario iscritto all'Albo professionale, che -con la propria ricetta- autorizza giuridicamente la vendita a scopo di somministrazione di un dato medicinale a un dato animale (o gruppo di animali).
La modalità di emissione elettronica della ricetta veterinaria, consente di tracciare il medicinale prescritto, ad uso veterinario e/o ad uso umano e indipendentemente dalla specie cui è destinato. Resta ferma la titolarità del Medico Veterinario di prescrivere elettronicamente, se lo ritiene, anche il medicinale veterinario senza obbligo di prescrizione medico-veterinaria (cosiddetto "sop").

Una prestazione 'regolamentata'- In quanto prestazione professionale, la ricetta veterinaria rientra nell’alveo del rapporto libero-professionale con la clientela, in regime di libera pattuizione con il cliente, anche in caso di rapporto professionale continuativo e di clientela/paziente abituale. I Medici Veterinari, in quanto esercenti una professione regolamentata, nel pattuire un qualunque servizio professionale sono tenuti a rendere noto al cliente il grado di complessità della prestazione e a fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, inclusa l'eventuale gratuità della prestazione.
La normativa nazionale sulla concorrenza richiede che il rapporto con il cliente sia improntato al superamento della "asimmetria informativa" e quindi alla chiarezza dell'informazione, anche nello spiegare la natura e la complessità della prestazione resa.

Gestione fiscale- Il servizio di consulenza fiscale dell'ANMVI precisa che l'obbligo di emissione elettronica della ricetta veterinaria non ha cambiato la gestione fiscale (fatturazione) di questa prestazione. Il Medico Veterinario si atterrà alle stesse norme e agli stessi comportamenti ante-obbligo. "Se la prestazione di prescrizione è gratuita non andrà rilasciata alcuna fattura, anche se è stata emessa in modalità elettronica". La prescrizione gratuita può dunque trovare la sua giustificazione (ad esempio nel caso di terapie cicliche e pazienti cronici).

Il concetto giurisprudenziale di 'minoranza' e di 'semplicità'-   Il consulente fiscale dell'ANMVI, dottor Giovanni Stassi, ricorda la recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 21972 del  28.10.2015), una "sentenza cardine che costituisce la pronuncia fondamentale a cui si è adeguata buona parte della giurisprudenza. In estrema sintesi - spiega Stassi- i giudici della Suprema Corte, nel riconoscere le ragioni del contribuente (che non aveva fatturato talune prestazioni in quanto rese gratuitamente), hanno affermato come in presenza della corretta tenuta della contabilità da parte del contribuente sia plausibile la gratuità dell’opera svolta, purché tali prestazioni siano in un rapporto di minoranza rispetto al totale delle prestazioni rese e che siano caratterizzate dalla semplicità".

Deontologia- La prescrizione veterinaria è disciplinata dall'articolo 48 del Codice Deontologico; gli onorari professionali- inclusa l'eventuale gratuità sono regolati dall'articolo 52 del medesimo Codice.

Gli animali da compagnia nella ricetta elettronica