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DECRETO MIPAAF

Produzione animale biologica: intesa in Stato-Regioni

Produzione animale biologica: intesa in Stato-Regioni
Raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni  sul decreto ministeriale che attua i regolamenti europei sulla produzione biologica e sulla etichettatura dei prodotti biologici. Apicoltura, patrimonio e riproduzione dei capi, avicoli, pratiche di gestione, pascoli, mangimi ed effluenti.

L'intesa Stato-Regioni - formalizzata nella conferenza del 19 aprile - comporta alcune modifiche al testo governativo, concordate con il Ministero delle Politiche Agricole il 12 aprile scorso. Il Decreto approvato attua il Reg. (CE) n. 834/2007 (produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici) e si applica alle  produzioni vegetali e animali e ai prodotti trasformati. Un successivo provvedimento del Mipaaf detterà la norma nazionale sulla etichettatura e il controllo dei prodotti della ristorazione collettiva.

Produzione animale- L'articolo 3 del decreto dettaglia disposizioni per la produzione biologica animale, richiamando in particolare il Regolamento (CE) 889/08, per disposizioni che attengono ad apicoltura, patrimonio e riproduzione dei capi, avicoli, pratiche di gestione, pascoli, mangimi ed effluenti.

Apicoltura- La scelta della razza in apicoltura deve privilegiare le razze autoctone secondo la loro naturale distribuzione geografica: Apis mellifera ligustica, Apis mellifera siculo (limitatamente alla Sicilia) e, limitatamente alle zone di confine, gli ibridi risultanti dal libero incrocio con le razze proprie dei paesi confinanti. (come da art. 8, paragrafo 2 del Reg. (CE) 889/08).  Le condizioni climatiche avverse, che possono minacciare la sopravvivenza degli alveari e che consentono l'alimentazione con miele, zucchero o sciroppo di zucchero biologici sono quelle che, a titolo esemplificativo, possono causare disponibilità alimentari non sufficienti - intese complessivamente sia come "scorte" sia come "fonti di bottinatura", nettare, polline e melata;  rischio di diffusione di stati infettivi.
La cera, intesa anche come fogli cerei pronti all'uso, è ottenuta da operatori sottoposti al sistema di controllo che garantisca, in ogni fase del processo di trasformazione della cera, la tracciabilità e l’origine della stessa.

Introduzione di animali non biologici- Nel caso in cui non risultino disponibili animali biologici in numero sufficiente possono essere introdotti animali non biologici nel rispetto delle condizioni dettate dall’art. 9  (paragrafi da 2 a 5) dello Regolamento 889/08, in base al quale- a fini riproduttivi- possono essere introdotti in un'azienda biologica animali allevati in modo non biologico solo quando non siano disponibili animali biologici in numero sufficiente; in caso di prima costituzione di un patrimonio, i giovani mammiferi non biologici sono allevati conformemente alle norme di produzione biologica subito dopo lo svezzamento; inoltra a partire dalla data di ingresso degli animali nella mandria si applicano alcune restrizioni.
L’Autorità competente incaricata di rilasciare l'autorizzazione per l'aumento delle percentuali massime di mammiferi femmine non biologici consentite, per il rinnovo del patrimonio, è la  Regione o la Provincia Autonoma di Trento e Bolzano dove è stata presentata la notifica di attività con metodo biologico. L’operatore, al fine di dimostrare la mancata disponibilità degli animali biologici  mette a disposizione delle Autorità competenti e del proprio Organismo di controllo la documentazione comprovante l’indisponibilità sul mercato di animali biologici.
Per "estensione significativa dell'azienda", condizione che consente un aumento della percentuale di femmine non biologiche, dovrà intendersi un ampliamento delle "unità di produzione", tale da consentire un incremento del capitale animale adulto in produzione almeno pari al 20% per bovini adulti e al 30% per le altre categorie. Gli accordi di cooperazione non possono contribuire alla determinazione dell’"estensione significativa dell'azienda".

Avicoli - Per quanto riguarda le condizioni di stabulazione e le condizioni di allevamento specifiche per gli avicoli, che prevedono un numero massimo di avicoli contenuto in ciascun ricovero, la categoria "pollastrelle" è da intendersi inclusa nella categoria delle galline ovaiole; i criteri di definizione dei tipi genetici avicoli a lento accrescimento saranno definiti dal Mipaaf, sentito il Tavolo tecnico permanente sull’agricoltura biologica; nelle more, aggiornerà l’elenco dei tipi genetici a lento accrescimento al solo fine della definizione dell’età minima di macellazione.
Per la realizzazione del vuoto sanitario nell'allevamento dei volatili, il periodo durante il quale il parchetto esterno deve essere lasciato a riposo tra l'allevamento di un gruppo ed il successivo non è inferiore a 40 giorni.

Pascolo biologico- Per "aree di pascolo ad uso civico", e per  "aree di pascolo comune" si intendono le aree di proprietà di Enti Pubblici e le aree sulle quali vi siano diritti di uso civico di pascolo. Sono le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano le Autorità competenti a stabilire, qualora occorra, se l'area di pascolo pubblica o privata, di interesse per l'allevamento biologico, sia da considerarsi "area di pascolo comune", anche nel caso di aree derivanti da forme di accordo privato di gestione dei pascoli debitamente regolamentate e registrate.

Gestione degli animali- Mutilazioni e altre pratiche- Le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 ( Operazioni quali l'applicazione di anelli di gomma alle code degli ovini, la recisione della coda o dei denti, la spuntatura del becco o la decornazione non sono praticate sistematicamente sugli animali nell'agricoltura biologica. Alcune di queste operazioni possono tuttavia essere autorizzate caso per caso dall'autorità competente per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali) sono consentite a seguito del parere obbligatorio e vincolante di un medico veterinario dell’Autorità sanitaria competente per territorio.
Tra le pratiche di cui al paragrafo 1, art. 18 del Reg. (CE) n. 889/2008 è inclusa la cauterizzazione dell’abbozzo corneale; per questa pratica il parere del suddetto medico veterinario è reso al singolo allevamento, al permanere delle condizioni che l’hanno determinata, per motivi di sicurezza o al fine di migliorare la salute, il benessere o l'igiene degli animali. Queste pratiche evono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal punto 19 (Mutilazioni e altre pratiche) dell’allegato al D. Lgs. n. 146 del 26 marzo 2001 e dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali. Verifica il rispetto delle procedure l'Organismo di controllo a cui l’operatore è assoggettato.

Mangimi- Durante il trasporto i mangimi ottenuti secondo il metodo di produzione biologico, i mangimi in conversione all'agricoltura biologica e i mangimi non biologici sono fisicamente separati in modo efficace; in questo caso per "mangimi" si intendono anche le materie prime per mangimi così come definite alla lettera g), paragrafo 2, art. 3 del Reg. (CE) n. 767/2009 («materie prime per mangimi»: prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele).
La possibilità di utilizzo per i ruminanti di mangimi contenenti vitamine A, D ed E ottenute con processi di sintesi e identiche alle vitamine derivanti da prodotti agricoli, è attribuita alle Regioni e alle Province autonome territorialmente competenti.

Azoto- II numero di unità animali adulti equivalenti al limite dei 170 chilogrammi di azoto per anno/ettaro è  stabilito dalla Regione o  Provincia autonoma territorialmente competente.

Intesa Conferenza Stato Regioni
sullo schema di decreto ministeriale recante Disposizioni per l’attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, che abroga e sostituisce il Decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354. (POLITICHE AGRICOLE,