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DDL LORENZIN

Emendamenti alla riforma degli Ordini della sanità

Emendamenti alla riforma degli Ordini della sanità
Ordini accorpabili su base territoriale, revisione della quota e riduzione dei consiglieri; limite di mandato, separazione della funzione istruttoria da quella giudicante e standard di qualità monitorati dal Ministero, elezioni per via telematica e incompatibilità di incarico. Pioggia di emendamenti sulla riforma degli ordini.
Il DDL Lorenzin chiede (Capo II, articolo 3) al Parlamento di delegare il Governo a riformare, entro dodici mesi, gli Ordini delle professioni sanitarie. L'iter parlamentare, dopo uno stallo di molti mesi, è fermo all'adozione del testo uscito un anno fa dal Senato.  Relatore del provvedimento, in XII Commissione Affari Sociali, è l'on Mario Marazziti che aveva dato il termine del 4 maggio scorso per la presentazione di emendamenti. Ne sono stati depositati più di 250, il cui esame inizia oggi.

Il DDL rinvia al Governo il compito di emanare un decreto legislativo di aggiornamento delle norme sugli Ordini professionali in vigore dal Dopoguerra. La riforma dovrà intervenire sull'organizzazione, le funzioni e il finanziamento degli ordini professionali. Sul testo base, adottato dalla XII Commissione, sono state presentate numerose proposte emedadative: in discussione sono i criteri e i principi in base ai quali il Governo (il Ministero della Salute) dovrà riordinare la materia.

Molte le proposte avanzate in Parlamento, in aggiunta a quelle formulate dal Ministro Beatrice Lorenzin e approvate dal Senato. Si va dalla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali su base regionale e nazionale, mediante accorpamento per area, alla riduzione del numero degli ordini professionali passando per la determinazione della tassa annuale a carico degli iscritti prevedendone una riduzione del 50 per cento. Fra le proposte emendative figura anche l'obbligo d'iscrizione e del versamento della tassa annuale d'iscrizione solo per chi svolge la libera professione o è alle dipendenze di soggetti privati e l'esenzione dal pagamento della tassa annuale per chi è disoccupato. Fra i criteri di riforma, è stata proposta anche la definizione di limiti al trattamento economico dei componenti gli organi d'indirizzo politico-amministrativo e dei vertici amministrativi degli ordini professionali.

Gli Ordini sono riconosciuti come enti pubblici non economici, assoggettabili, in base ad alcune proposte emendative, al controllo della Corte dei Conti; hanno una funzione di promozione culturale e di salvaguardia deontologica nell'interesse degli utenti; si propone inoltre di attribuire al sistema ordinistico, in quanto ausiliario dello Stato, specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche. In caso di inadempienza degli Ordini, si propone la nomina di commissari straordinari.
Un emendamento del relatore propone che -per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, possa disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

Proposta anche la definizione da parte del Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentiti gli ordini professionali nazionali, di standard nazionali di qualità delle prestazioni degli ordini professionali, in relazione a ciascuna funzione fondamentale, ai relativi servizi ed all'utilità prodotta per i professionisti e per gli utenti, nonché di un sistema di monitoraggio di cui il Ministero vigilante, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si avvale per garantire il rispetto degli standard.

Nel riordinare la funzione disciplinare degli ordini- prevedendo una netta separazione tra la funzione istruttoria e la funzione giudicante-  si propone l'incompatibilità tra chi svolge le funzioni disciplinari e chi svolge le funzioni politiche e d'indirizzo; proposti anche criteri di elezione, esclusivamente telematici, in modo da assicurare un'adeguata consultazione dei professionisti, e limiti di durata dei mandati oltre all'incompatibilità tra cariche elettive negli ordini territoriali e cariche elettive negli ordini nazionali. In relazione agli ordini professionali accorpati, si propone l'individuazione di criteri che garantiscano la rappresentanza ponderata, negli organi d'indirizzo politico-amministrativo, delle basi professionali.

E ancora: riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo l'esclusività dell'incarico per il presidente e per chi, all'interno dell'ordine, ha la rappresentanza istituzionale di ciascuna professione rappresentata; definizione, in conformità al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, del regime d'ineleggibilità e d'incompatibilità con altre cariche istituzionali e in enti associativi, anche privati e sindacali, che siano rappresentativi del mondo professionale. Proposta anche l'incompatibilità per chi lavora nel mondo dell'istruzione professionale universitaria e della formazione continua.

Infine, alcuni emendamenti propongono la partecipazione alle attività degli ordini professionali  delle associazioni maggiormente rappresentative degli utenti, dei pazienti e dei portatori d'interesse specifici e generali; anche il codice deontologico dovrebbe essere adottato previa consultazione con le associazioni rappresentative dei pazienti e dei consumatori ed essere  sottoposto all'approvazione del Ministero della salute che ne verifica la conformità alla legislazione vigente.