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SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE

Non c'è illecito nella ricetta: veterinario vince il ricorso

Non c'è illecito nella ricetta: veterinario vince il ricorso
Accolto il riscorso del Medico Veterinario: il Giudice di Pace annulla  l'ordinanza di ingiunzione e la sanzione del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della ATS di Bergamo. Multa 'spropositata' e priva di norma specifica. La ATS non ne ha provato la fondatezza.

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Assistito dall'Avvocato Pierantonio Paissoni, il Medico Veterinario ha ottenuto soddisfazione dal Giudice di Pace di Bergamo Angela Bungaro, che ha ritenuto il suo ricorso " fondato nel merito" e quindi "accolto". La sentenza, emanata il 29 marzo scorso e trasmessa all'ANMVI, concorrerà ad alimentare la giurisprudenza in materia e ad agevolare l'iniziativa legale di altri Medici Veterinari.
Il caso non è infatti isolato: oltre ad essersi verificati casi analoghi in passato, l'ufficio legale dell'ANMVI assiste a tutt'oggi altri Medici Veterinari a cui vengono irrogate analoghe sanzioni da parte di ASL di altre Regioni.

I fatti- Nel 2015, l'Azienda Sanitaria Locale di Bergamo contestava al Medico Veterinario la "compilazione irregolare (mancante della specie dell'animale a cui è destinato il medicinale prescritto e generalità del proprietario) di due ricette veterinarie non ripetibili per la prescrizione di medicinali per uso veterinario e suo umano". Illecito amministrativo, secondo l'ordinanza di ingiunzione, per violazione dell'articolo 167 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie (Regio Decreto 1265 del 1934). La sanzione era di € 3098,00 poi ridotta a € 1549,00 a seguito di istanza del Veterinario.

Le motivazioni del Giudice di Pace-  "Se è vero che è stata riscontrata una irregolarità per la mancanza dei dati del proprietario e del tipo di animale su ricette veterinarie irripetibili"- si legge in sentenza- è altresì vero che in base alla istruttoria espletata e alla documentazione versata in atti dal ricorrente, l'irregolarità è "rimasta incontestata dall'autorità opposta".
Nella fattispecie si trattava di prestazione gratuita relativa ad un gatto randagio (che ovviamente non aveva padrone) con l'applicazione di "un regime sanzionatorio sproporzionato".

"In un'epoca in cui il soccorso e l'importanza degli animali è tutelato al pari dell'essere umano"- scrive il Giudice- la violazione contestata e la sanzione conseguentemente irrogata- sia pure ridotta in sede di rigetto del ricorso amministrativo (...) "oltre che palesemente onerosa e spropositata, non si giustifica alla luce di un errore di natura puramente formale nella compilazione delle due ricette".

Inoltre, l'articolo 167 del TULLSS,  "sanziona l'uso continuato del farmaco e l'induzione di stati tossici nell'uomo e quindi  ben lontano dalla prescrizione del medico veterinario (..) sia pure trattandosi di farmaci indifferentemente validi sia per l'uomo  che per l'animale, ma non sicuramente equiparabili per analogia senza una normativa specifica, atteso che l'Autorità opposta nulla ha provato al riguardo nè ha contestato energicamente la tesi di parte ricorrente". Una tesi che il Giudice di Pace di Bergamo  "condivide in punto di diritto e fa proprie".

Le motivazioni del ricorso "sono rimaste incontestate" da parte della ATS ed anche per questa ragione, "non vi è prova della asserita violazione". La sentenza ribadisce che "nella opposizione a sanzioni amministrative, l'Ente irrogatore assume la veste dei convenuto-attore e pertanto è tenuto a provare la fondatezza della contestazione elevata". Nella  fattispecie, l'ATS " non ha offerto ulteriori elementi per sconfessare la tesi attorea".

In conclusione, l'ordinanza di ingiunzione a carico del Medico Veterinario prescrittore è stata annullata. Le spese di giudizio sono invece state compensate tra le parti, per mancanza di 'giurisprudenza unanime'.