Il Ministero della Salute ha modificato l’Ordinanza 12 dicembre 2006 “Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani”, intervenendo sui divieti chirurgici previsti all’articolo 1. La modifica consente di non applicare il divieto di caudotomia ai cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla F.C.I. (Federation Cynologique Internationale) “con caudotomia prevista dallo standard sino all’emanazione di una legge di divieto specifica in materia”.
Ciò “ritenuta la necessità e l’urgenza di adottare disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica” e “considerato che il taglio della coda dei cani se eseguito precocemente da un medico veterinario non comporta eccessive sofferenze all’animale”. Su queste basi, il Ministero ha potuto “parzialmente accogliere le richieste rappresentate dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) per una deroga al divieto di cui all’art. 1, comma 1 lettera e) punto i) dell’ordinanza 12 dicembre 2006, sino all’emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia”. Nel modificare l’Ordinanza, il Ministero ha anche “tenuto conto delle motivazioni avanzate dallo stesso ENCI circa il mantenimento della variabilità genetica”. Nell’ordinanza è stata anche cancellata la previsione secondo la quale il proprietario di cane di razza soggetta a restrizione (razza a rischio di aggressività) o di cane “con aggressività non controllata” doveva ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di gestione dell’animale stesso “ivi compresa la valutazione ai sensi dell’art. 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281”. Il Ministero della salute ha cancellato questa opzione “considerato che il riferimento all’articolo 2, comma 6 legge 14 agosto 1991, n. 281, può indurre ad una non corretta interpretazione”. L’ordinanza, in vigore da oggi, ha efficacia sino al 13 gennaio 2008. il testo dell’ordinanza è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 di ieri.