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RESPONSABILITA SANITARIA

Criteri per l'ammissione nell'elenco delle società scientifiche

Criteri per l'ammissione nell'elenco delle società scientifiche
Il Ministero della Salute ha definito i requisiti delle società scientifiche che potranno elaborare raccomandazioni e linee guida riconosciute.
Dopo l'Osservatorio, il Ministero della Salute ha emanato il secondo decreto attuativo della legge sulla responsabilità sanitaria. E' il decreto che istituisce l'elenco delle società scientifiche titolate ad emanare linee guida/raccomandazioni riconosciute dal Ministero della Salute.

Chi può emanare le linee guida- La Legge 24/2017- la prima nel suo genere nell'ordinamento nazionale- ha stabilito che gli esercenti le professioni sanitarie, nell'erogare le loro prestazioni, si attengano a linee guida elaborate da "enti e istituzioni pubblici e privati", nonche' "da societa' scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie, iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute". Il decreto in questione è stato pubblicato dal Ministero della Salute sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto: l'elenco sarà aggiornato ogni due anni e le società scientifiche potranno fare domanda di primo inserimento entro l'8 di novembre.

Criteri di ammissione nell'elenco del Ministero - Requisiti minimi di rappresentativita' sul territorio nazionale, costituzione mediante atto pubblico e specifiche garanzie statutarie sono i tre cardini attorno ai quali ruotano i criteri di ammissione nell'elenco ministeriale. In particolare, lo statuto sociale dovrà disciplinare la partecipazione alle attività sociali, l'autonomia, l'indipendenza, l'assenza di scopo di lucro e la trasparenza. E ancora: l'individuazione di sistemi di verifica e controllo della qualita' della produzione tecnico-scientifica. L'ammissione in elenco è soggetta a verifica periodica, cancellazione e revoca.

Linee guida - Le linee guida prevedono raccomandazioni alle quali i professionisti, "salve le specificita' del caso concreto", dovranno attenersi nelle prestazioni (preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale). "In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali".
Le linee guida -e gli aggiornamenti delle stesse- sono inserite nel Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), Sistema non ancora istituito e che dovrà essere un ulteriore decreto ministeriale a disciplinare.  Successivamente all'inserimento nel SNLG, le linee guida sono pubblicate on line dall'Istituto Superiore di Sanità.

Linee guida e responsabilità sanitaria civile e penale-  L'esercente la professione sanitaria  risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (Risarcimento per fatto illecito). Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria, del rispetto o della mancata osservanza di linee guida/raccomandazioni o (in assenza di queste ultime) di buone pratiche clinico-assistenziali. Il rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida pubblicate dall'ISS, esclude la responsabilità penale ex art. 590-sexies (Responsabilita' colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario).

Obbligo di assicurazione- La Legge 24/2017 (art. 10) ha posto a carico di tutti i professionisti e di tutte le strutture sanitarie, operanti sia in regime pubblico che privato, l'obbligo generalizzato di copertura assicurativa per la responsabilita' civile verso terzi e per la responsabilita' civile verso prestatori d'opera.
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DECRETO 2 agosto 2017
Elenco delle societa' scientifiche e delle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie.