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IN GAZZETTA UFFICIALE

Delfini, modifiche agli allegati della Direttiva Zoo

Delfini, modifiche agli allegati della Direttiva Zoo
Con proprio decreto il Ministero dell'Ambiente ha modificato le linee guida su cure veterinarie, mantenimento, trasporto e benessere dei Delfini in cattività.

Le modifiche- pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale- riguardano gli allegati 1 e 2 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73 che attua in Italia la Direttiva Zoo. Il MinAmbiente ha ritenuto necessario intervenire sulle attuali linee guida riguardanti "Cura degli animali, benessere, salute e igiene" (Allegato 1) e "Cura degli animali - aspetti veterinari" (Allegato 2) del Decreto 73/2005, per "aggiornarle con specifiche prescrizioni concernenti il mantenimento in cattivita' di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus".

Novità strutturali- In particolare sono stati inseriti specifici  criteri e requisiti minimi necessari per il mantenimento in cattivita' e per il trasporto e trasferimento di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops truncatus»; a queste disposizioni le strutture che detengono esemplari appartenenti a questa specie avranno  12 mesi di tempo per gli opportuni adeguamenti. (link)

Aspetti veterinari- Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti veterinari sono inserite specifiche previsioni di cura:
-dovrà essere stabilito dal medico veterinario un programma di misure per la prevenzione delle malattie. In ogni caso gli esami di routine devono essere eseguiti almeno due volte all'anno nel caso di esemplari in apparente buona salute; a tutela della salute e del benessere degli animali il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' richiedere che gli animali siano sottoposti a indagini specifiche.
- deve essere redatto, da personale qualificato, un rapporto giornaliero riguardante la salute di ogni delfino. Qualunque problema di salute deve essere riferito tempestivamente al veterinario responsabile.
- i delfini provenienti da altre sedi devono essere tenuti separati dagli altri esemplari fino a quando sia certo che siano in buona salute. La vasca di quarantena deve avere un sistema di filtraggio completamente separato e devono esser utilizzate attrezzature diverse da quelle impiegate per il normale mantenimento.
-un responsabile, indicato dall'amministrazione del delfinario, deve tenere un registro nel quale viene annotato lo stato di salute di ciascun delfino; tale registro deve essere sempre disponibile per eventuali controlli e inviato mensilmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in formato non modificabile. 5. Deve essere effettuata un'accurata autopsia integrata da tutte le eventuali indagini necessarie per chiarire le cause della morte. La notifica della morte deve essere trasmessa entro 24 ore alle  autorita' competenti ed entro il sessantesimo giorno successivo alla morte devono essere trasmessi i risultati delle indagini e le conclusioni sulle cause della morte redatte dal medico veterinario anatomopatologo.
- tutta la documentazione concernente gli esemplari appartenenti alla specie Tursiops truncatus deve essere redatta o tradotta in lingua italiana. ( link)

Sulle modifiche si sono espressi favorevolmente i Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole.

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DECRETO 28 maggio 2015
Modifiche degli allegati 1 e 2 al decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, concernente l'attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. (GU Serie Generale n.140 del 19-6-2015)