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NUOVO DISPOSITIVO

PSA, misure di controllo nei cinghiali e nei suini

PSA, misure di controllo nei cinghiali e nei suini
Emanato un nuovo dispositivo per arrestare la diffusione della PSA e per l'eradicazione nel territorio nazionale. Misure specifiche nella zona infetta applicabili ai suini selvatici e a tutti i suini detenuti. Misure dettagliate anche nell'area confinante e in tutto il territorio nazionale. Delegabili i Veterinari liberi professionisti. Salgono a sette i casi di PSA nei selvatici in zona infetta.

Stringenti misure di controllo per la zona infetta definita dalla Direzione Generale della Sanità Animale (Dgsaf). Le misure -dettate dall'odierno dispositivo dirigenziale firmato dal DG Pierdavide Lecchini- vengono emanate mentre la situazione epidemiologica si attesta a 7 casi confermati nei selvatici, nella zona infetta, che comprende diverse decine di comuni delle provincie di Alessandria, Genova e Savona.

Le misure di controllo per la zona infetta differiscono a seconda che si tratti di suini selvatici (qualsiasi animale della famiglia dei suidi che non e' allevato o tenuto in un'azienda) e i suini detenuti (cinghiali compresi). Nell’ambito dell’Unità Centrale di Crisi saranno definiti i criteri e le modalità per l’installazione, nella zona infetta, di barriere artificiali (reti), ivi compresa l’individuazione delle zone da delimitare e le successive azioni da porre in essere nell’ambito della strategia di eradicazione.

SUINI SELVATICI

-attività vietate; come previsto nell’Ordinanza Speranza-Patuanelli sono vietate l'attività venatoria "di qualsiasi tipologia" e tutte le attività all’aperto.
Le deroghe sono autorizzabili in base ad un successivo dispositivo dirigenziale (Dgsaf) che darà specifiche istruzioni di biosicurezza per la riduzione del rischio di diffusione della malattia;
- ricerca attiva delle carcasse di suini selvatici a partire dalle zone immediatamente esterne ai confini della zona infetta in senso centripeto, secondo le procedure predisposte dalle
regioni in conformità a quanto previsto dal piano nazionale di sorveglianza e dal Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
-gestione e smaltimento di tutte le carcasse ritrovate nel territorio della zona infetta, e degli animali moribondi eventualmente abbattuti in loco, secondo procedure di
biosicurezza così come previsto nel Manuale delle emergenze da Peste suina africana in popolazioni di suini selvatici;
- divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne e prodotti a base di carne, di trofei e ogni altro prodotto che sia stato ottenuto da suini selvatici cacciati o comunque
macellati;
- i CRAS, in caso di intervento su suini selvatici in difficoltà, hanno l’obbligo di informare preliminarmente i Servizi veterinari territorialmente competenti.
Per l’attuazione in zona infetta delle misure nei suini selvatici le ASL possono avvalersi  di personale delle Forze dell’ordine, delle Associazioni venatorie e di volontariato e di persone fisiche o giuridiche formalmente incaricate.

SUINI DETENUTI (inclusi i cinghiali)

-censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini detenuti ed immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l’orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l’individuazione di ogni struttura non registrata in BDN che detenga, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo, cinghiali;
-macellazione immediata dei suini detenuti all’interno di allevamenti bradi e semibradi e allevamenti misti che detengono suini, cinghiali o loro meticci e divieto di ripopolamento
per 6 mesi dalla data del presente dispositivo;
-macellazione immediata dei suini detenuti all’interno degli allevamenti familiari previa visita clinica e sotto controllo ufficiale e divieto di ripopolamento per 6 mesi dalla data
del presente dispositivo;
- programmazione delle macellazioni dei suini presenti negli allevamenti di tipo commerciale e divieto di riproduzione e di ripopolamento per 6 mesi dal 18 gennaio 2022
-controllo virologico di tutti i suini morti e dei casi sospetti; qualora si rendano necessari trattamenti terapeutici sui suini, l’operatore dovrà darne comunicazione al veterinario libero professionista, che valuterà con il Servizio veterinario dell’ASL la necessità di effettuare prima del trattamento il prelievo di sangue per escludere la presenza del virus.
-ripopolamento; allo scadere dei 6 mesi dal divieto di ripopolamento di cui ai punti iii e iv, valutata la situazione epidemiologica esistente, sarà possibile il ripopolamento degli allevamenti previa verifica da parte dei servizi veterinari competenti dell’adozione di misure di biosicurezza di cui all’Allegato II del Reg.(UE) 2021/605 e dei livelli di biosicurezza attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it;

Per i suini detenuti sono inoltre disposti i seguenti divieti di movimentazione:


- divieto di movimentazione di suini detenuti in stabilimenti siti in zona infetta ad eccezione della movimentazione finalizzata alla macellazione che dovrà avvenire in
vincolo e previa autorizzazione dei Servizi veterinari;
- divieto di movimentazione di suini detenuti da e verso la zona infetta ;
-divieto di movimentazione di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona ai sensi
-divieto di movimentazione di partite di sottoprodotti di origine animale ottenute da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona a
- divieto di movimentazione di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nella zona infetta al di fuori di tale zona
Il dispositivo dirigenziale circoscrive i casi di possibili deroghe ai divieti di movimentazione.

MIsure nell'area confinante con la zona infetta-  Nei territori compresi nell'area di 10 chilometri confinante con la zona infetta è prevista l'adozione di una serie di misure dettagliate applicabili a selvatici e domestici. (qui il dettaglio)

Misure di controllo sull'intero territorio nazionale- Sull’intero territorio nazionale, le regioni procedono al censimento di tutti gli stabilimenti che detengono suini con immediato aggiornamento della BDN sulla base delle informazioni anagrafiche verificate, tra cui la geolocalizzazione, l’orientamento produttivo, il numero di capi presenti. Detta attività deve comprendere anche l’individuazione di stabilimenti non registrati in BDN che detengono, anche temporaneamente e/o a qualsiasi titolo cinghiali.
Disposto anche il divieto di movimentazione di cinghiali catturati presenti in aree protette e negli altri istituti faunistici diversa da quella finalizzata alla macellazione; la verifica dei livelli di biosicurezza degli allevamenti, dando priorità a quelli di tipologia “semibrado”, attraverso la compilazione delle apposite check list nel sistema Classyfarm.it.
In caso di riscontro di non conformità i Servizi veterinari della ASL - fatta salva l’adozione di specifici provvedimenti sanzionatori - prescrivono modalità e tempi per la risoluzione delle non conformità. Se l’operatore non adempie alle prescrizioni si provvede alla macellazione dei suini detenuti ed al divieto di ripopolamento fino a risoluzione delle stesse. Con successivo dispositivo del Ministero della salute sarà concordata la programmazione di detta verifica, fermi restando i livelli già stabiliti nel piano di sorveglianza nazionale.
La Dgsaf dispone inoltre l' obbligo di recinzione degli allevamenti della tipologia “semibrado” ed identificazione individuale di tutti i riproduttori ivi presenti. 
Infine, spetta alle regioni il controllo virologico di tutte le carcasse di suini selvatici ritrovati sul proprio territorio e fatti salvi gli obiettivi minimi previsti dal vigente Piano nazionale di sorveglianza della Peste suina africana, il controllo virologico di tutti i suini morti negli allevamenti familiari e semibradi presenti nel territorio di competenza.

Delega ai Veterinari llpp
- Spetta ai Servizi veterinari assicurare l’attuazione e la verifica delle misure disposte dalla Dgsaf. Le Asl possono delegare espressamente specifici compiti a veterinari non ufficiali (veterinari aziendali e liberi professionisti) in area infetta, confinante e su tutto il territorio nazionale.

Parte indenne dell'area infetta- In riferimento alla regolamentazione dell’attività venatoria, le regioni possono disporre la sospensione dell’attività venatoria vagante con l’ausilio del cane, dell’attività venatoria collettiva (braccata e girata) al cinghiale e dell’attività di controllo della specie cinghiale eseguita in modalità collettiva.

Applicazione del dispositivo-
Il dispositivo dirigenziale si applica dalla data di pubblicazione sul sito "TrovanormeSalute". Tutte le misure potranno essere aggiornate in base all'evoluzione della situazione epidemiologica.

pdfDISPOSITIVO_DGSAF_MISURE_PSA_18_GENNAIO_2022.pdf478.56 KB