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DECRETO COVID IN VIGORE

Vaccino obbligatorio per tutte le professioni sanitarie

Vaccino obbligatorio per tutte le professioni sanitarie
Obbligo vaccinale per tutti gli esercenti le professioni sanitarie. Lo prevede il Decreto Covid in vigore. Elenco degli iscritti alle Regioni entro il 6 aprile. Essere vaccinati è requisito "essenziale" per continuare ad esercitare. Sospensione per inosservanza dell'obbligo. Obblighi anche per i datori di lavoro e per gli operatori di "interesse sanitario" degli studi professionali.

Dall'incertezza sul diritto alla vaccinazione anti SARS CoV-2 all'obbligo sanzionabile. Il "Decreto Covid" in vigore dal 1 aprile si rivolge a tutti gli esercenti le professioni sanitarie, quindi anche ai Medici Veterinari, senza tuttavia fornire quella "dettagliata procedura per la sua operatività", promessa dal Consiglio dei Ministri nel comunicato stampa del 31 marzo.

Il testo presenta numerosi ostacoli di ordine pratico, tempi molti stretti, e più di una incertezza interpretativa, soprattutto per quanto riguarda i "datori di lavoro" e quella categoria di "operatori di interesse sanitario" che il Decreto Covid ricomprende nell'obbligo vaccinale insieme ai professionisti sanitari ordinistici, come "dipendenti" o più genericamente "lavoratori".  Pochi anche i casi di esenzione dall'obbligo, che non ricomprendono tutte le casistiche possibili non solo di odine sanitario e non necessariamente riconducibili a quelle scelte di rifiuto vaccinale che il Decreto si prefigge di contrastare.

A chi è rivolto l'obbligo vaccinale- Il decreto si applica agli esercenti le  professioni sanitarie e agli "operatori di interesse sanitario" che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali.

Vaccinazione indispensabile per continuare ad esercitare- La  vaccinazione  costituisce  requisito  "essenziale"  per l'esercizio della professione. L'obiettivo è "tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione".

Durata dell'obbligo vaccinale- Fino alla  completa  attuazione  del  Piano vaccinale del Ministero della Salute e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Esenzione o rinvio - L'obbligo vaccinale non si applica soltanto  in caso di "accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di medicina  generale".

Protocollo per i liberi professionisti esentati-  I soggetti esentati che svolgono attività libero professionale adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato entro il 21 aprile con decreto  del  Ministro  della  salute,  di concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle politiche sociali.

Elenchi degli iscritti entro il 6 aprile -  Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto,  ciascun  Ordine  professionale   territoriale  trasmette l'elenco degli iscritti, con  l'indicazione  del  luogo  di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui ha sede.

Stessa scadenza per i datori di lavoro - Entro il 6 aprile  anche i datori di lavoro degli "operatori di interesse sanitario" che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali  trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con  l'indicazione del luogo di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia autonoma nel cui territorio operano.

Verifica dei soggetti già vaccinati e da vaccinare-   Una volta ricevuti gli elenchi, le regioni hanno 10 giorni di tempo per verificare lo  stato  vaccinale: se  dai loro  sistemi informativi vaccinali regionali non  risulta  nè l'effettuazione   della   vaccinazione   nè la presentazione della richiesta di  vaccinazione , i nominativi  dei  soggetti che non risultano vaccinati vengono segnalati alla Asl.

Cinque giorni per dimostrare di essere già vaccinati o esentati- La Asl invita coloro che non risultano vaccinati a  produrre,  entro  cinque giorni dalla ricezione  dell'invito,  la  documentazione comprovante uno dei seguenti casi: l'effettuazione della vaccinazione; l'esenzione o  il differimento della stessa; l'avvenuta presentazione di richiesta di  vaccinazione. In mancanza, la Asl invia l'invito formale alla somministrazione  del  vaccino anti SARS-CoV-2 con le istruzioni del caso.

Provvedimenti per inosservanza dell'obbligo vaccinale- Se la Asl accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale  ne  dà  immediata   comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e  all'Ordine  professionale  di appartenenza, con "sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2".  La sospensione è  comunicata  all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.

Assegnato ad altra mansione- Il datore di lavoro del lavoratore "sospeso" adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori, diverse da quelle  che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del contagio da SARS-CoV-2.Se l'assegnazione  a mansioni diverse non e' possibile, per il periodo di  sospensione  di sospensione non è  dovuta  la  retribuzione,  altro  compenso  o emolumento, comunque denominato. L'assegnazione ad altra mansione vale anche per i casi di esenzione o rinvio della vaccinazione,  senza decurtazione della retribuzione.

Durata della sospensione- La sospensione  dell'esercente la professione sanitaria e dell'operatore di interesse sanitario decade all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in  mancanza, fino  al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il 31 dicembre 2021.

Somministrazione della vaccinazione- La  vaccinazione per  la  prevenzione   dell'infezione   da SARS-CoV-2  è gratuita ed è somministrata nel rispetto delle indicazioni delle autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel Piano vaccinale del Ministero della Salute.


DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.