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CIRCOLARE MIPAAF

Covid-19, cura dei cavalli sportivi e dei cavalli ippici

Covid-19, cura dei cavalli sportivi e dei cavalli ippici
Disposizioni attuative per gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi e dei cavalli ippici. Interpretazione del Ministero delle Politiche Agricole sulle attività di gestione e di accudimento dei cavalli, sugli allenamenti, sugli accessi e gli spostamenti degli addetti autorizzati.

Sulle attività consentite dal DPCM 22 marzo, in quanto "funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell'all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali", il Ministero delle Politiche Agricole ha diffuso una circolare di interpretazione autentica.
Con questa circolare, il Mipaaf fornisce "disposizioni attuative inerenti gli operatori ippici impegnati nella cura dei cavalli sportivi e dei cavalli ippici".

Attività per il benessere dei cavalli- "Non vi è alcun dubbio- spiega il Mipaaf-  che la filiera dei cavalli sportivi e ippici, in una fase come quella attuale nella quale sono sospese tutte le attività sportive e di corsa, sia caratterizzata per una specifica attività di accudimento, di manutenzione, di cura e di alimentazione, finalizzata a garantire il benessere degli animali".
Queste attività sono tutte configurabili nelle categorie Ateco elencate dal DPCM 22 marzo 2020 e richiamate dalla circolare del Mipaaf:

- allevamento e riproduzione di cavalli, asini, muli o bardotti; (Codice Ateco: 1.43)
- presa in pensione e cura del bestiame per conto terzi; (Codice Ateco: 1.62)
- include l’allevamento di animali senza una produzione specializzata; (Codice Ateco:1.50)
- attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all’inseminazione artificiale, doma di equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame; (Codice Ateco: 1.62.09)
- attività dei maniscalchi; (Codice Ateco 1.62.01)

Attività di allenamento- Due le puntualizzazioni al riguardo:
- resta possibile l’allenamento dei cavalli sportivi e ippici all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, "purchè venga fatta regolare e specifica comunicazione alla Prefettura".
- gli impianti sportivi possono essere utilizzati a porte chiuse "esclusivamente per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Coni e dalle rispettive federazioni".

Tutela e gestione degli equidi- "Tutti i cavalli hanno specifiche necessità per ottemperare alle quali occorrono strutture e impianti idonei e funzionali, come il Codice per la tutela e gestione degli equidi (MinSalute) specificatamente indica e richiama". Al riguardo, molti di questi impianti sono collocati in specifici centri di allenamento e/o all’interno stesso degli ippodromi.
Al proprietario e/o al detentore di equide dovrà essere consentito di assicurare:
a) la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
b) un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell’animale;
c) all’equide un regolare e quotidiano esercizio fisico;

Figure professionali che possono spostarsi- E' "necessario" consentire al personale di gestione degli impianti ospitanti gli equidi -  nel rispetto delle limitazioni della mobilità-  di spostarsi. Le figure professionali coinvolte nella gestione delle attività consentite sono le seguenti:
a) Dipendenti della società di corse operanti negli impianti e negli ippodromi adibito alla specifiche attività di cura e manutenzione degli stessi;
b) operatori ippici legati e collegabili ai cavalli ospite della struttura:  proprietari e allevatori; allenatori; guidatori/fantini/amazzoni;maniscalco ed artieri;
gli autisti dei van per il trasporto dei cavalli.

Dimostrazione delle comprovate esigenze lavorative- Le suddette figure professionali sono tenute a produrre la seguente documentazione:
1. documento valido di identità;
2. autodichiarazione sostitutiva nella quale indica: a. il rapporto con la struttura ospite del cavallo (dipendente; collaboratore; ecc.);
b. la sua qualifica professionale, o documento equipollente (titolo di proprietà del cavallo – passaporto equidi-; licenza professionale; lettera di incarico; tesserino di riconoscimento); c. la provenienza e la destinazione del suo percorso; d. la sede di custodia del o dei cavalli; e. le altre informazioni obbligatorie previste dalle autocertificazioni coma da proposta del Ministero dell’interno.

Vigilanza nei centri di allenamento e negli ippodromi- Alle società gestore dei centri di allenamento o degli ippodromi compete la corretta applicazione e il rispetto delle norme in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19; la loro vigilanza dovrà prevedere:
a) la nomina di un “Responsabile agli accessi” che dovrà assicurare la tenuta di un elenco dei soggetti autorizzati ad accedere all’impianto ippico;
b) incaricare proprio personale medico peri i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra il personale in attività;
c) mantenere una distanza inter-personale di almeno 1 metro” assicurando gli opportuni mezzi e strumenti di sicurezza personale;
d) dare la massima diffusione, all’interno dell’ippodromo, alle misure igienico sanitarie, assicurando la disponibilità delle soluzioni idro-alcooliche.


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