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CIRCOLARE DGSAF

Obbligo REV: precisazioni dal Ministero della Salute

Obbligo REV: precisazioni dal Ministero della Salute
Circolare di chiarimenti dal Ministero della Salute dopo l'entrata in vigore della REV obbligatoria. In farmacia, rispetto della prescrizione veterinaria e sostituzione, a norma di legge, del medicinale veterinario prescritto. Casistiche ed esempi. Situazioni di eventuale carenza di medicinali veterinari. Obblighi informativi per le imprese titolari di AIC.


L'obbligatorietà della ricetta veterinaria elettronica- in vigore dal 16 aprile scorso- continua ad essere sorretta dal dettato del previgente decreto legislativo 193/06 al quale si richiama l'Ufficio Medicinali Veterinari del Ministero della Salute (DGSAF) nel diffondere, oggi, una circolare di chiarimenti.

Prescrizione di medicinali veterinari - I commi 1 e 2 dell’art. 76 del Decreto 193/06 forniscono "due indicazioni chiare", così puntualizzate nella nota ministeriale:
1. E' vietato fornire medicinali veterinari senza prescrizione medico-veterinaria -ove la stessa sia prevista dalle norme vigenti -e in quantità diversa da quella prescritta;
2. I medici veterinari nel prescrivere i medicinali veterinari devono limitarne la quantità al minimo necessario per il trattamento o la terapia.

Pertanto, "il medico veterinario, pur considerando la disponibilità sul mercato di confezioni dello stesso medicinale veterinario, con stesso dosaggio e forma farmaceutica, è tenuto a prescrivere la confezione con unità posologiche adeguate alla terapia ed al numero di animali". Il farmacista "fornisce i medicinali prescritti con la ricetta veterinaria nella quantità indicata nella prescrizione".

Dispensazione di medicinali veterinari in caso di terapia d'urgenza - L’art. 78 del decreto 193/06 identifica due casi in cui  "il farmacista può valutare l’opportunità di sostituzione del solo medicinale veterinario":

1. Il farmacista responsabile della vendita diretta può suggerire e consegnare un medicinale veterinario generico, avente denominazione diversa rispetto a quello prescritto, purché sia più conveniente da un punto di vista economico per l'acquirente. Deve essere garantita l'identità della composizione quali-quantitativa del principio attivo, la stessa forma farmaceutica e la specie di destinazione.

La norma permette al farmacista di valutare la possibilità di effettuare la sostituzione dei medicinali veterinari prescritti con medicinali veterinari generici, solo per ragioni di convenienza economica. In tal caso non è necessario che il veterinario autorizzi la sostituzione

2. Il farmacista responsabile della vendita diretta, nel caso in cui sussista l'urgenza di inizio della terapia, se il medicinale veterinario prescritto non è immediatamente disponibile, può consegnare un medicinale veterinario corrispondente purché analogo a quello prescritto nella ricetta per composizione quali-quantitativa del principio attivo e degli eccipienti e per la specie di destinazione, previo assenso del veterinario che ha rilasciato la prescrizione. L'assenso deve essere regolarizzato nei cinque giorni lavorativi successivi mediante apposita comunicazione del medico veterinario, sottoscritta dallo stesso, da consegnare al farmacista.

In questo caso la  sostituzione deve essere autorizzata dal medico veterinario e regolarizzata dallo stesso, attraverso le modalità previste dal sistema di cui fa parte la ricetta elettronica, entro 5 giorni lavorativi. (Si veda anche il capitolo Sostituzione del Medicinale Veterinario- Manuale Operativo 2.0)

Esempi - La nota ministeriale esemplifica alcuni casi e le relative modalità di gestione:

  •  Prescrizione di soluzioni perfusionali, quali soluzioni fisiologiche, acqua p.p.i., glucosio 5%, glucosio 10%, glucosio 33%, glucosio 50%, fruttosio 20%, ringer lattato, ringer acetato, sodio bicarbonato 8,4%, soluzione elettrolitica reidratante III, ecc.: in considerazione della medesima composizione quali-quantitativa, a prescindere dalla specie animale di indicazione, può essere considerato lecito effettuare la sostituzione con una stessa soluzione di altra ditta titolare di autorizzazione, purché sia mantenuta la tipologia di confezione prescritta (500 ml, 250 ml e così via). In questo caso non è necessario l’assenso del medico veterinario.
  • Medicinali veterinari da importazione parallela, cioè autorizzati anche in Italia, ma acquistati in un altro Stato membro, rietichettati e venduti sul mercato italiano: la sostituzione è considerata lecita senza l’assenso del medico veterinario, purché sia non svantaggioso da un punto di vista economico per l'acquirente.
  • Richiesta di sostituzione di un medicinale veterinario, disponibile sul mercato, per questioni di maggiore economicità: al farmacista viene richiesta la sostituzione del medicinale prescritto con uno con la stessa forma farmaceutica ma diverso dosaggio: la sostituzione non è considerata lecita trattandosi di una scambio che comporta una modifica posologica di competenza veterinaria e non sarà pertanto sufficiente il semplice assenso di cui all’art 78, comma 2.
  • Prescrizione di un medicinale umano in deroga ai sensi degli artt. 10 e11 del decreto: la sostituzione è considerata lecita con il corrispondente medicinale generico seguendo quanto previsto dall’art. 70 comm. 2.

Situazioni di eventuale carenza dei medicinali veterinari- Vanno considerate tali situazioni, ma è necessario distinguere fra i seguenti casi in cui il medicinale:
1. il medicinale veterinario non è presente sul mercato del territorio nazionale;
2. il medicinale veterinario non è presente in un determinato momento in farmacia.
In caso di richiesta di farmaci di medicinali di cui non siano provvisti, il Ministero scrive: "i farmacisti sono tenuti a procurarli nel più breve tempo possibile, purché il richiedente anticipi l'ammontare delle spese".
Si veda anche la cessione del farmaco veterinario per inizio e proseguimento della terapia, ex art. 13 Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158).

Obblighi per i titolari di AIC- Infine, le imprese titolari di autorizzazione all’immissione in commercio dei medicinali veterinari "hanno l’obbligo di comunicare la data di effettiva commercializzazione, la cessazione, temporanea o definitiva della commercializzazione di ogni medicinale per le diverse confezioni, ai sensi dell’art. 32 del decreto, anche al fine dell’aggiornamento del prontuario online dei medicinali veterinari".

pdfNOTA_DGSAF_SOSTITUZIONE_MEDICINALI_VETERINARI.pdf179.58 KB