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IL TESTO DEL NUOVO CODICE

Deontologia, aggiornato il 'navigatore' del Veterinario

Deontologia, aggiornato il 'navigatore' del Veterinario
Votato dal Consiglio Nazionale, il nuovo Codice Deontologico è on line.  Il Presidente Penocchio: "la nuova Carta della condotta professionale è il risultato di una elaborazione difficile, che riflette la fase storica che stiamo vivendo". Apprezzato lo sforzo degli Ordini nella consultazione. Le principali novità.

Il Codice Deontologico è "il nostro miglior biglietto da visita" della professione veterinaria, secondo la definizione che nè dà il Presidente della Fnovi Gaetano Penocchio nel suo ultimo editoriale dedicato al vare del nuovo 'navigatore' della condotta professionale del medico Veterinario. " Stiamo vivendo un tempo di cambiamenti in atto- ha dichiarato Penocchio nella sua relazione al Consiglio Nazionale che si è da poco concluso. Il "paradigma etico non si è ancora messo a fuoco" e per questo il Presidente della Fnovi parla di "inevitabili altre fasi di riforma del Codice che si conferma nella sua natura dinamica".
Nella relazione all'Assemblea degli Ordini, Penocchio ha anche evidenziato il collegamento fra Codice Deontologico e le leggi vigenti che lo sorreggono e gli danno forza giuridica, invitando i Presidenti riuniti a "non depotenziare la funzione disciplinare dell'Ordine, a dare il giusto significato all'azione disciplinare, fino al suo ultimo grado di giudizio, da non esercitare con spirito punitivo, ma di giustizia e di sviluppo della girurisprudenza professionale".

Le principali novità- Il nuovo Codice è un articolato riorganizzato che scende da 56 a 54 articoli, ma che approfondisce alcuni precetti e si arricchisce di una appendice di di approfondimento su alcuni articoli riguardanti il conflitto di interesse, nei settori maggiormente esposti ad esso, i concetti di 'scienza, coscienza e professionalità" e i principi di stesura e consegna della documentazione sanitaria (relazione clinica), da conservare per 10 anni "per la massima prudenza e sicurezza".
Ulteriori novità rispetto al Codice precedente, riguardano l'attività medico-legale, la sperimentazione scientifica, le tecnologie informatiche.

Una nota della FNOVI si sofferma su alcune novità del nuovo testo, che introduce ex novo il concetto di 'status professionale'; nel nuovo articolato viene ulteriormente definito il comportamento professionale con il richiamo a prestazioni "qualificate", alla qualità e alle buone pratiche,  e si integrano i doveri di indipendenza. Il nuovo Codice introduce il dovere per il Medico Veterinario di farsi promotore della cultura della legalità, rafforza i principi di colleganza fra gli iscritti, dettaglia le responsabilità del Direttore Sanitario e introduce il dovere di mettersi a disposizione in caso di calamità. Fra gli articoli sviluppati rispetto alla precedente stesura figura quello dedicato alla ricetta e al consenso informato, al quale si attribuisce 'valore documentale' quando è prestato in forma scritta.

Status professionale - Il Medico Veterinario non abusa del proprio status professionale in nessun caso. Il Medico Veterinario che riveste cariche pubbliche non può avvalersene per vantaggio professionale. Il Medico Veterinario svolge l’attività professionale in adeguate condizioni psicofisiche. (art.7).
Scienza, coscienza e professionalità- La diagnosi a fini preventivi, terapeutici e riabilitativi è una diretta, esclusiva e non delegabile competenza del Medico Veterinario, da esercitarsi in autonomia e responsabilità. Dovere del medico veterinario, sia pubblico che privato, è garantire prestazioni professionali qualificate in conformità all'abilitazione di Stato e nel rispetto della fede pubblica di cui gli Ordini risultano depositari (art.8)
Doveri - Il Medico Veterinario deve svolgere la sua attività con lealtà e correttezza nei confronti degli utenti, dei Colleghi e degli animali, e della società (art.11). Nell’esercizio
dell’attività professionale il Medico Veterinario ha il dovere di conservare la propria indipendenza intellettuale e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni e imposizioni di carattere commerciale.Il Medico Veterinario deve attenersi alle conoscenze scientifiche e ispirarsi ai valori etici della professione e non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura. Il Medico Veterinario deve essere promotore della cultura della legalità. (art.12)
Superamento dell'obbligo di riservatezza-  L'obbligo di riservatezza viene superato in caso di qualsiasi circostanza che possa configurare un rischio per la salute pubblica e / o per la salute e il
benessere degli animali. (art. 13)
Assistenza e onorario- Il dovere di assistenza, confermato come da precedente formulazione, nel nuovo Codice non preclude la richiesta di un onorario commisurato all’entità delle prestazioni.
Ambiente e calamità- il dovere di tutela del Medico veterinario si allarga alla tutela dell’ambiente e comporta l'obbligo deontologico di mettersi a disposizione in caso di calamità. (art. 15). Questo passaggio assorbe l'ex articolo 20 (Tutela dell'Ambiente) soppresso.
Rapporti fra colleghi- Il nuovo Codice integra questo aspetto della deontologia integrandolo con nuovi precetti rafforzativi del principio di colleganza. In particolare, i Medici Veterinari devono svolgere le attività di consulenza, di consulto, di prosecuzione delle cure, di vigilanza e di controllo mantenendo sempre nei confronti dei Colleghi un comportamento ispirato ai principi di correttezza, lealtà e rispetto, evitando ogni abuso di posizione. Il contrasto di opinione non deve violare i principi di un collegiale dibattito e di un civile comportamento. Il professionista deve astenersi dall’esprimere giudizi o dall’avviare azioni suscettibili di nuocere alla reputazione dei Colleghi, senza fondato motivo. Tali condotte devono essere mantenute nei confronti di tutti i Colleghi indipendentemente dal tipo di rapporto in essere, secondo il principio della colleganza. (art.18)
Pec e rapporti con il Consiglio dell'Ordine- Aggiornate alle novità digitali le informazioni dovute all'Ordine e precisate le prerogative di convocazione. Il Medico Veterinario provvede a mantenere attiva la propria casella di Posta Elettronica Certificata. L’Ordine, nell’ambito dei suoi compiti e poteri di vigilanza deontologica, può convocare i Colleghi esercenti la professione nella provincia di propria pertinenza, sia in ambito pubblico che privato, anche se iscritti ad un altro Ordine, informando l’Ordine di appartenenza per le eventuali conseguenti valutazioni. (art. 19)
Culpa del Direttore Sanitario- Al Direttore Sanitario competono la gestione, il controllo, la sorveglianza e la verifica di quanto concerne l’attività sanitaria. Per eventuali mancanze commesse nello svolgimento del suo ruolo può essere chiamato a rispondere per “culpa in agendo, omittendo e vigilando”.
In base al nuovo Codice dovrà essere comunicato all’Ordine professionale competente per territorio non solo l'assunzione dell'incarico ma anche i termini temporali e l'eventuale rinuncia.
Qualità e buone pratiche-Nei rapporti con la clientela, il Medico Veterinario deve esercitare la professione attenendosi a criteri di qualità e secondo le buone pratiche veterinarie (art. 22)
Consenso informato- Medico Veterinario non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato, fatte salve le procedure di primo soccorso e manovre salva-vita non procrastinabili. Il Medico Veterinario acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del proprietario/detentore dell’animale nei casi prevedibilmente gravati da rischio elevato. Il Medico Veterinario è altresì tenuto all’obbligo di consenso informato ogni qualvolta ritenga di dover ricorrere, nell’interesse della salute e del benessere animale, all’impiego di farmaci non registrati per l’uso, oppure di protocolli
diagnostici e/o terapeutici sperimentali o presidi non specificatamente dedicati all’uso veterinario. Il consenso prestato in forma scritta ha valore documentale. (art.29, assorbente l'ex articolo 33)
Eutanasia- E’ responsabilità professionale del Medico Veterinario garantire, quando si deve interrompere la vita di un animale, che ciò sia fatto con il maggior grado di rispetto e con l’impegno a indurre la morte nella massima assenza di dolore e stress possibile, tenendo conto del progresso scientifico. (art. 30)
Rapporti con la stampa- Il Medico Veterinario promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite
e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale. (art.35)
Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti - L’iscrizione all’Albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale di Medico Veterinario. Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l’uso di un titolo professionale non posseduto o l’utilizzo di titoli professionali inesistenti o non riconosciuti. Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile. Risponde dell’infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un’attività irregolare.(art. 36)

Le fasi che hanno portato alla nuova stesura- Dopo una consultazione aperta a tutti gli Ordini provinciali e poi estesa a tutti gli stakeholder, il 5 marzo è scaduto il termine per la presentazione di proposte di modifica del Codice. Le proposte degli Ordini sono state raccolte in un documento sinottico reso pubblico dalla FNOVI. La sintesi è stata fatta dal Consiglio Nazionale del 7 aprile scorso.

pdfCODICE_DEONTOLOGICO_-_versione_7_aprile_2017.pdf186.08 KB
pdfCODICE_DEONTOLOGICO_versione_precedente-_12_giugno_2011.pdf171.08 KB