• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30945
IN VIGORE DAL 27 APRILE

Controlli ufficiali: il nuovo regolamento è sulla GUCE

Controlli ufficiali: il nuovo regolamento è sulla GUCE
Un quadro legislativo unico per l’organizzazione dei controlli ufficiali. Agli Stati membri la facoltà di individuare il personale più adatto. Obbligo di rivolgersi ai veterinari ufficiali quando le loro competenze specifiche sono necessarie. Segreto professionale, indipendenza, diritti degli operatori e criteri di finanziamento.

Il nuovo Regolamento sui controlli ufficiali è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea. Entrerà in vigore il 27 aprile 2017, modificando un parte consistente del corpus legislativo comunitario e abrogando dieci provvedimenti, fra cui i Regolamenti 854/2004 e 882/2004. L'obiettivo è di semplificare e armonizzare il quadro normativo globale sui controlli ufficiali.
I controlli ufficiali riguardano tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di animali e merci interessati dalla legislazione alimentare. 

La responsabilità principale di applicare il Regolamento ricade sugli operatori. Tuttavia, i controlli attuati dagli OSA  (Operatori Settore Alimentare) deve  essere integrato da un apposito sistema dei controlli ufficiali gestito da ciascuno Stato membro, compresi quelli frontalieri in relazione agli animali e merci in ingresso, transito, scambio o esportazione.

Per l’esecuzione dei controlli ufficiali gli Stati membri designano le autorità preposte ai controlli ufficiali, le quali rispondono ai seguenti criteri:
-agiscono nel pubblico interesse
-sono adeguatamente finanziate e attrezzate
-offrono garanzie di imparzialità e professionalità
-garantiscono la qualità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali.

Chi esegue i controlli ufficiali- Il Regolamento riconosce agli Stati membri la facoltà di individuare il personale più adatto a eseguire tali controlli, a condizione che in tutta la filiera agroalimentare sia assicurato un livello elevato di protezione della sanità umana, animale e vegetale, nonché del benessere degli animali, e che siano rispettati le norme e gli obblighi internazionali.
In alcuni casi, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a rivolgersi ai veterinari ufficiali, ai responsabili fitosanitari ufficiali o ad altre persone specificamente designate, se le loro competenze specifiche sono necessarie a garantire il buon esito dei controlli ufficiali. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per gli Stati membri di ricorrere anche ai veterinari ufficiali (anche per i controlli ufficiali su pollame e lagomorfi) ai responsabili fitosanitari o ad altre persone specificamente designate ove ciò non sia richiesto ai sensi del regolamento.

"Veterinario ufficiale"-
E' "un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali".

Assistente ufficiale- I controlli ufficiali sulla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano avvengono «sotto la responsabilità del veterinario ufficiale»quando il veterinario ufficiale assegna l’esecuzione di un compito a un assistente ufficiale; "sotto la supervisione del veterinario ufficiale", quando un compito è svolto da un assistente ufficiale sotto la responsabilità del veterinario ufficiale e il veterinario ufficiale è presente nei locali per il tempo necessario a eseguire tale compito.

"Altre attività ufficiali"- Sono le attività, diverse dai controlli ufficiali, che sono effettuate dalle autorità competenti, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono state delegate alcune altre attività ufficiali incluse le attività tese ad accertare la presenza di malattie animali, a prevenire o contenere la diffusione di tali malattie, a eradicare tali malattie animali od organismi nocivi per le piante, a rilasciare autorizzazioni o approvazioni e a rilasciare certificati ufficiali o attestati ufficiali.

Formazione e audit- Il personale addetto ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali deve essere regolamente formato sulla legislazione applicabile. Le autorità competenti dovrebbero svolgere audit interni o far svolgere audit in loro vece al fine di accertare la conformità al presente regolamento. Detti audit dovrebbero essere svolti in modo trasparente ed essere soggetti a un esame indipendente.

Indipendenza e assenza di conflitto di interessi- I controlli ufficiali devono essere eseguiti da personale indipendente, che non presenti alcun conflitto di interessi e, in particolare, che non si trovi in una situazione che potrebbe compromettere, direttamente o indirettamente, la sua capacità di svolgere i propri incarichi professionali in modo imparziale. Il Regolamento prevede la predisposizione di meccanismi adeguati al fine di garantire l’imparzialità nei casi in cui siano eseguiti controlli ufficiali su animali, merci, luoghi o attività appartenenti a un’autorità o a un organismo pubblici.

Nuovi metodi e tecniche di controllo ufficiale sulla produzione di carni- Le autorità competenti hanno la facoltà di attuare progetti pilota di durata e portata limitate, notificandoli alla Commissione europea prima della loro adozione.

Segreto professionale- Le autorità competenti devono assicurare che il personale responsabile dei controlli ufficiali non divulghi le informazioni ottenute durante l’esecuzione di tali controlli qualora tali informazioni siano coperte dal segreto professionale. Se non sussiste un interesse prevalente che giustifichi la divulgazione, il segreto professionale dovrebbe comprendere le informazioni tali da porre a rischio gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di audit, nonché la tutela degli interessi commerciali o delle procedure giurisdizionali e dei pareri legali.
Il segreto professionale non dovrebbe tuttavia impedire alle autorità competenti di pubblicare informazioni fattuali sull’esito dei controlli ufficiali relativi a singoli operatori, se all’operatore in questione è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo prima della divulgazione e se tali osservazioni sono state prese in considerazione o pubblicate in concomitanza con le informazioni divulgate dalle autorità competenti.
La necessità di rispettare il segreto professionale non deve inoltre pregiudicare l’obbligo per le autorità competenti di informare il pubblico qualora vi siano ragionevoli motivi per sospettare che alimenti o mangimi costituiscano un rischio sanitario.

Controlli regolari e senza preavviso- I controlli ufficiali devono essere completi ed efficaci e garantire che la normativa dell’Unione sia applicata correttamente. Le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali a intervalli regolari, sulla base del rischio e con frequenza adeguata, in tutti i settori e in merito a tutti gli operatori, le attività, gli animali e le merci disciplinati dalla legislazione in materia di filiera agroalimentare dell’Unione. La frequenza dei controlli ufficiali è stabilita - oltre che tenendo conto dalla necessità di certificazione o attestazione- in proporzione al rischio e della probabilità di una mancata conformità.
Per salvaguardare l’efficacia dei controlli ufficiali, in sede di verifica della conformità, non sono previsti preavvisi prima di eseguire controlli, a meno che ciò sia assolutamente necessario ai fini dell’esecuzione dei controlli (ad esempio nel caso in cui tali controlli ufficiali siano eseguiti nei macelli durante le attività di macellazione e necessitino della presenza continua o periodica del personale o di rappresentanti delle autorità competenti presso i locali dell’operatore) o la natura delle attività ufficiali di controllo lo richieda (come è il caso in particolare relativamente alle attività di audit).
Ai fini dell’efficiente esecuzione dei controlli ufficiali, le autorità competenti elaborano e mantengono un elenco o registro degli operatori da controllare.

Tenendo conto degli interessi degli operatori-  Poiché i controlli ufficiali possono rappresentare un onere per gli operatori, le autorità competenti organizzano e svolgono le attività ufficiali di controllo tenendo conto degli interessi degli operatori e limitando tale onere a quanto necessario per eseguire controlli ufficiali efficienti ed efficaci.

Diritto di impugnazione- Agli operatori viene riconosciuto il diritto di impugnare le decisioni adottate dalle autorità competenti conformemente al diritto nazionale. Le autorità competenti devono informarli di tale diritto.

Finanziamento dei controlli ufficiali- Il sistema è intrinsecamente complesso, richiede ingenti risorse e dovrebbe essere dotato di uno stabile afflusso di risorse per i controlli ufficiali, in misura congrua ai bisogni operativi in ogni momento. Per ridurre la dipendenza del sistema dei controlli ufficiali dalle finanze pubbliche, le autorità competenti dovrebbero riscuotere tariffe o diritti a copertura dei costi da esse sostenuti. In base al Regolamento, le  tariffe o i diritti dovrebbero coprire, ma non superare, i costi, comprese le spese generali, sostenuti dalle autorità competenti per eseguire i controlli ufficiali. Gli operatori con buoni precedenti di conformità dovrebbero corrispondere tariffe nel complesso inferiori a quelle imposte agli operatori non conformi, in quanto i primi dovrebbero essere soggetti a controlli ufficiali con frequenza minore. Tariffe o diritti dovrebbero essere calcolati in modo da premiare gli operatori con una costante conformità alla legislazione dell’Unione in materia di filiera agroalimentare.
Il rimborso diretto o indiretto delle tariffe o dei diritti riscossi dalle autorità competenti dovrebbe essere vietato in quanto esso porrebbe in posizione di svantaggio gli operatori che non beneficiano del rimborso e darebbe adito a potenziali distorsioni della concorrenza.
Il finanziamento dei controlli ufficiali mediante le tariffe o i diritti riscossi a carico degli operatori dovrebbe essere improntato alla massima trasparenza, in modo da consentire ai cittadini e alle imprese di comprendere il metodo e i dati utilizzati per stabilire le tariffe o i diritti.

Nell’interesse degli operatori e del pubblico - Esperendo le opportune azioni di verifica, le autorità competenti agiscono garantiscono il mantenimento degli elevati livelli di protezione stabiliti dalla legislazione dell’Unione sulla filiera agroalimentare e assicurano che l’osservanza di tale legislazione sia verificata in tutta la filiera agroalimentare a mezzo dei controlli ufficiali. Le autorità competenti, nonché gli organismi delegati e le persone fisiche cui sono stati delegati taluni compiti, dovrebbero quindi essere responsabili nei confronti degli operatori e del pubblico dell’efficienza e dell’efficacia dei controlli ufficiali da essi svolti. Essi devono garantire l’accesso alle informazioni riguardanti l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali e pubblicare regolarmente informazioni sui controlli ufficiali e sui risultati ottenuti. Alle autorità competenti dovrebbe altresì, a determinate condizioni, essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali.

Rating- L’utilizzo di regimi di rating da parte degli Stati membri dovrebbe essere consentito e incoraggiato quale mezzo per accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare, a condizione che tali regimi offrano le adeguate garanzie di equità, coerenza, trasparenza e obiettività. Le autorità competenti dovrebbero disporre dei necessari meccanismi che garantiscano che il rating rispecchi accuratamente l’effettivo livello di conformità; in particolare si dovrebbero incoraggiare le autorità competenti a garantire che il rating si basi sui risultati di vari controlli ufficiali oppure, nel caso in cui il rating si basi sul risultato di un singolo controllo ufficiale e i risultati sono sfavorevoli, che i controlli ufficiali seguenti siano eseguiti entro tempi ragionevoli. È particolarmente necessaria la trasparenza dei criteri di rating affinché possano essere raffrontate le migliori prassi e possa essere preso in considerazione nel tempo lo sviluppo di un approccio coerente a livello di Unione.

Entrata in vigore- Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Salvo diversamente disposto nei paragrafi da 2 a 4, esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.
Nel settore disciplinato dalle norme di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera g), all’articolo 34, paragrafi 1, 2 e 3, all’articolo 37, paragrafo 4, lettera e), e all’articolo 37, paragrafo 5, si applica dal 29 aprile 2022.
Gli articoli da 92 a 101 del presente regolamento si applicano dal 28 aprile 2018, invece degli articoli 32 e 33 del regolamento (CE) n. 882/2004, abrogato dal presente regolamento.
L’articolo 163 si applica dal 28 aprile 2017.
----------

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017
relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)