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DOPO LA SCADENZA

Tessera sanitaria: le sanzioni che non si applicheranno

Tessera sanitaria: le sanzioni che non si applicheranno
E' scaduto il termine per l'invio dei dati al Sistema TS: ecco le sanzioni che non si applicheranno per il primo anno e tutti i riferimenti legislativi. Adesso tocca al Sistema TS passare i dati alle Entrate: 730 precompilato dal 15 aprile.
Inizialmente il termine per la trasmissione da parte dei Medici Veterinari era il 31 gennaio, ma per oggettive difficoltà tecniche, l'Agenzia delle Entrate ha concesso nove giorni in più di tempo: fino al 9 febbraio. E proprio nella giornata di ieri, il sito internet e i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate "hanno registrato dei rallentamenti". Scusandosi, l'Agenzia comunica che "il partner tecnologico Sogei è intervenuto per risolvere il malfunzionamento".

Le sanzioni nel primo anno-
Per le trasmissioni effettuate nel primo anno di assolvimento dell’obbligo, "non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni" (comma 949 della Legge di Stabilità n. 208/2015)  "nei casi di lieve  tardivita' o di errata trasmissione dei dati  stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata".
Il comma 949 è stato richiamato dal Ministero delle Finanze (art. 7 DM 16 settembre 2016) nel fornire le istruzioni di trasmissione al Sistema TS dei dati delle spese veterinarie.

Entità delle sanzioni - La sanzione (art. 23 del DLvo 158/2015) per omessa, tardiva o errata trasmissione telematica dei dati è di € 100 per ogni comunicazione (con un massimo di € 50.000). La sanzione è ridotta a un terzo (con un massimo di € 20.000) se la comunicazione viene correttamente trasmessa entro 60 giorni. Nessuna sanzione invece per coloro che trasmettono un errata comunicazione e la correggono nei 5 giorni successivi alla scadenza.

Quando scattano le sanzioni- Le sanzioni, salvo aggiornamenti, troveranno applicazione dal prossimo anno (sui dati trasmessi nel 2017) "nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati" (lettera c) comma 949 della Legge di Stabilità n. 208/2015). Il Sistema TS conserva i dati trasmessi dai Medici Veterinari per il tempo necessario alla Agenzia delle Entrate alla predisposizione del 730 precompilato e all'applicazione delle eventuali sanzioni. In seguito i dati vengono cancellati dal Sistema TS.

La proroga accordata ai Medici Veterinari ha fatto slittare di nove giorni anche le scadenze a carico del Sistema Tessera Sanitaria, senza tuttavia modificare il calendario fiscale dei cittadini: il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione del contribuente, a partire dal 15 aprile 2017.