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LINEE GUIDA

Soccorso: obbligatorio il Veterinario sulle ambulanze

Soccorso: obbligatorio il Veterinario sulle ambulanze
Individuate con linee guida ministeriali le attrezzature delle autoambulanze veterinarie. Obbligatoria la presenza del Medico Veterinario per quelle adibite al primo soccorso, così come il collegamento ad una struttura veterinaria. Personale non veterinario debitamente formato anche sulle ambulanze destinate solo a recupero e trasporto. Ad emanare il documento di indirizzo è il Ministero della Salute che ha anche definito i requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali, i dispositivi di protezione individuale e l'equipaggiamento di cui il personale deve disporre.

In seguito alla riforma del Codice della Strada che, nel 2010, ha introdotto l'obbligo di soccorso per gli animali, il Ministero della Salute ha diffuso oggi le disposizioni tecniche relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie. Le misure - dettagliate sottoforma di Linea Guida - vengono emanate con il benestare del Ministero dei Trasporti che il 1 luglio scorso ha dichiarato che "non si ravvedono elementi in contrasto con quanto richiesto in materia di sicurezza della circolazione stradale", a condizione che "qualsiasi tipo allestimento a bordo dei veicoli adibiti al trasporto animale debba soddisfare quanto stabilito dal decreto ministeriale 9 ottobre 2012, n. 217 e, segnatamente, quanto previsto dall'Allegato 1" (Caratteristiche tecniche delle autoambulanze veterinarie).

Distinguo tra le finalità di trasporto e finalità di primo soccorso- Le Linee Guida ministeriali - attenendosi alle indicazioni dei Trasporti- contengono disposizioni sia per quanto riguarda le autoambulanze veterinarie per il recupero e il trasporto degli animali in stato di necessità che per quelle che prestano anche il primo soccorso ai suddetti animali.

In particolare, le autoambulanze adibite al primo soccorso, in conformità alla normativa vigente, devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un medico veterinario. Devono essere dotate almeno di:
- Fonte ossigeno;
- Strumentazione per il monitoraggio cardio-circolatorio;
- Attrezzature/ambiente climatizzato per il raffreddamento/riscaldamento del paziente;
- Attrezzature per la ventilazione polmonare;
- Materiale sanitario di consumo e strumentario per il primo soccorso;
- Presidi medico-chirurgici per la disinfezione delle mani e dello strumentario.
Nelle autoambulanze veterinarie adibite al soccorso degli animali deve essere sempre presente un medico veterinario.

Le autoambulanze adibite al trasporto degli animali in stato di necessità devono essere dotate di attrezzature minime, in  base alle caratteristiche e alle dimensioni degli animali; nel dettagliarle, le linee guida distinguono fra animali di grossa taglia da un lato e dall'altro cani e gatti (animali di piccola taglia in generale, volatili inclusi). Se tali autoveicoli vengono destinati anche al primo soccorso, si dovranno rispettare anche le disposizioni espressamente previste per questa finalità.

Requisiti del personale adibito al soccorso e al trasporto degli animali-
Il personale non veterinario presente su tutte le autoambulanze- siano adibite esclusivamente al trasporto che anche al soccorso- deve ricevere un'adeguata formazione in merito alle misure di sicurezza e alla tutela degli animali nonché alle corrette modalità operative per svolgere la propria attività. Possono promuovere percorsi fomativi per gli operatori le Regioni e Province autonome e le Aziende Sanitarie Locali, anche i collaborazione con gli Ordini Professionali e le Organizzazioni di categoria.

Equipaggiamento del personale Oltre all'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, le Linee Guida prescrivolo l'impiego di dispositivi di protezione individuale (dpi) comprendono le attrezzature e gli accessori indossati o utilizzati dagli operatori allo scopo di proteggerli contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro. Nella scelta del dpi è necessario tenere conto delle caratteristiche delle specie con le quali si può venire a contatto.

Definizione di ambulanze veterinarie- "Veicoli destinati al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità dotati di specifiche attrezzature di assistenza e di trasporto" (Art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 9 ottobre 2012, n. 217)
Lo stato di necessità- Le ambulanze veterinarie e i veicoli privati possono trasportare animali soccorsi dalla strada, quando l'animale è in "stato di necessità, cioè quando "presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici: a) trauma grave o malattia con compromissione di una o piu' funzioni vitali o che provoca l'impossibilita' di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto; b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso; c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni; d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio".

pdfLINEE_GUIDA_AMBULANZE_VETERINARIE.pdf41.82 KB

Normativa di riferimento
-Decreto 9 ottobre 2012, n. 217 ("Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12-12-2012.