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CHIARIMENTI

Aujeszky: una procedura per riproduttori

Aujeszky: una procedura per riproduttori
Utilizzare un numero limitato di riproduttori da destinarsi esclusivamente alla conservazione delle razze onde evitare l'elevato livello di consanguineità. Sull'obbligo di destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni, il Ministero della Salute non ammette deroghe ma prospetta una procedura "senza inficiare il sistema in atto di eradicazione della malattia".

Sull'obbligo di destinare alla riproduzione solo animali provenienti da allevamenti indenni., in vigore dal 1 gennaio 2013, la Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari ha trasmesso una nota di precisione ai Servizi Veterinari regionali.

La nota fa seguito a richieste di chiarimento sulla gestione della movimentazione di riproduttori provenienti da aziende delle razze iscritte ai Registri Anagrafici (Cinta senese, Mora Romagnola, Casertana, Nero siciliano, Apulo-calabrese e Sarda.) che, per la loro tipologia di conduzione zootecnica tradizionale e di allevamenti allo stato semi-brado su vaste aree, non sono attestate indenni da Malattia di Aujeszky e pertanto non possono più destinare i loro riproduttori per la conservazione delle razze.

Il Ministero ribadisce che "non è possibile concedere alcun regime derogatorio al divieto di cui al comma 2, articolo 8 del Decreto ministeriale 1 aprile 1997", (Il Ministero della sanita', sulla base dell'andamento del piano, stabilisce con proprio decreto il divieto di introduzione di animali sieropositivi alla glicoproteina 'E' negli allevamenti di suini destinati alla riproduzione). tuttavia rileva che "è comunque evidente la necessità di utilizzare un numero limitato di riproduttori da destinarsi esclusivamente alla conservazione delle razze onde evitare l'elevato livello di consanguineità". La Direzione Generale ritiene che "per superare tale limite l'unica strada percorribile, senza inficiare il sistema in atto di eradicazione della malattia, sia l'attuazione di una procedura come di seguito descritta".

La nota si richiama all'elenco fornito da ANAS delle aziende delle razze sopra elencate, "che potrebbero rispondere alle necessità esposte con evidenziato il codice aziendale, ubicazione, consistenza numerica; ogni azienda dovrà registrare le movimentazioni in BDN secondo la normativa vigente, nonché identificare individualmente, come previsto dal disciplinare di razza ogni riproduttore da movimentare".

L'autorizzazione dello spostamento verrà concessa, di volta in volta anche sentito il Centro di Referenza Nazionale, su richiesta dell'ANAS alla scrivente che provvederà ad informare, via email, il Servizio veterinario delle Regioni interessate dalla movimentazione (partenza e destino).
I capi movimentati dovranno essere vaccinati nell'azienda di destinazione nel rispetto del benessere animale.

La nota conclude con la richiesta di informare le ASL in merito alla procedura e di dare conferma all'ANAS e al Ministero per conoscenza dell'avvenuta movimentazione.

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