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LEGGE 189/2012

Balduzzi: così i Servizi veterinari nei dipartimenti

Balduzzi: così i Servizi veterinari nei dipartimenti
Il Ministro della Salute Renato Balduzzi chiarisce il modello dipartimentale previsto dalla nuova normativa, un impianto organizzativo " di primaria importanza". E scrive alle Regioni: "Auspico una uniforme e tempestiva applicazione".

Il Ministro ha scritto ieri ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome spiegando che il nuovo modello, previsto dalla Legge 189/2012 consentirà al Ministero di "assicurare alle Istituzioni europee e internazionali un sistema di relazioni e di flussi informativi ed esecutivi omogenei e coordinati su tutto il territorio nazionale in materia di igiene, sanità pubblica, medicina veterinaria pubblica e sicurezza alimentare".

Il nuovo modello consente di "ottenere un miglior coordinamento dei servizi medici e veterinari dei dipartimenti di prevenzione", superando situazioni di disomogeneità lontane dalla vera ratio ispiratrice della norma nazionale e non supportate da esigenze di miglioramento.

La portata innovativa delle modifiche al decreto 502/1992 introdotte dalla Legge 189/2012 delinea "un modello essenziale di dipartimento di prevenzione dove le strutture organizzative (servizi) riconducibili alle funzioni di sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare sono considerate strutture autonome in ambito dipartimentale".

Nel dipartimento vi è "un'area caratterizzata da funzioni specificamente ed omogeneamente dedicate alla sanità pubblica veterinaria ed alla tutela della sicurezza alimentare", nella quale "si collocano tutte le funzioni proprie dell'autorità competente locale". Anche alla luce del pacchetto igiene, " viene fugato ogni dubbio sulla collocazione operativa di tale autorità disciplinata ormai da tempo dalla Unione Europea".

La portata innovativa della nuova Legge, spiega il Ministro, è rafforzata anche dalla previsione che le Regioni, con riferimento alla disciplina dei servizi veterinari, possono ricomprendere nel dipartimento di prevenzione discipline ulteriori a quelle elencate nel comma 2 dell'articolo 7-quater del 502/1992, ovvero:
- Igiene e sanità pubblica
- Igiene degli alimenti e della nutrizione
- Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro
- Sanità Animale
- Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
- Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
e, riconducendone le funzioni ai Livelli Essenziali di assistenza, anche le funzioni proprie delle anzidette discipline si caratterizzano per il fatto di essere garanti prima di tutto dell'erogazione di prestazioni rientranti nei LEA e in quanto tali ineludibili.

Il chiarimento è contenuto nella nota esplicativa inviata agli assessorati alla sanità dal Ministro della Salute, diffusa oggi dal Sivemp.

pdfCIRCOLARE_BALDUZZI_AI_DIPARTIMENTI_DI_PREVENZIONE.pdf270.13 KB