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PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE

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Titolo di studio universitario, iscrizione obbligatoria all'Albo professionale anche per i pubblici dipendenti, istituzione degli Ordini professionali, verifica periodica dell'abilitazione all'esercizio della professione. Queste le nuove disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, contenute nel Disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della Salute Girolamo Sirchia, volte all'acquisizione di un elevato standard di formazione professionale e ad assicurare una maggiore qualificazione degli operatori italiani in ambito europeo.Il provvedimento, nel rispetto del nuovo riparto delle competenze tra Stato e Regioni, si propone lo scopo di consentire una graduale riorganizzazione del settore delle professioni sanitarie non mediche e contiene i principi fondamentali di competenza statale per l'istituzione di nuove professioni, dei loro contenuti e dei titoli richiesti per il relativo esercizio. In particolare, esso precisa che sono "professioni sanitarie non mediche" quelle regolamentate dalla legge 10 agosto 2000 che svolgono attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione sulla base di uno specifico titolo abilitante, ferma restando la competenza delle Regioni per quanto riguarda l'individuazione e la formazione dei profili degli operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie. Il Disegno di legge, inoltre, prevede una specifica delega al Governo per l'istituzione degli Ordini professionali per tutte quelle professioni che attualmente ne sono sprovviste e detta le procedure per l'individuazione delle nuove professioni sanitarie non mediche. In base alla Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonchè della professione ostetrica"(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 6 settembre 2000), rientrano nelle professioni della prevenzione gli operatori che “svolgono con autonomia tecnico-professionale attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria”. (Art. 4.Professioni tecniche della prevenzione)