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GARANTE PRIVACY

Redditometro: a rischio diritti fondamentali e libertà

Redditometro: a rischio diritti fondamentali e libertà
Non sarà facile d'ora in poi per l'Agenzia delle Entrate stabilire l'equivalenza fra redditi e spese. Le presunzioni  interferiscono con il diritto alla privacy.

Il Garante della privacy sblocca il redditometro ma mette dei paletti all'agenzia delle Entrate sull'utilizzo dei dati dei contribuenti da controllare. Il provvedimento (Redditometro: le garanzie dell'Autorità a seguito della verifica preliminare sul trattamento di dati personali effettuato dall'Agenzia delle entrate - 21 novembre 2013) approvato dall'Authority guidata da Antonello Soro indica la rotta da seguire nell'utilizzo dei dati e nella profilazione dei contribuenti, vale a dire nella loro classificazione per poi attribuire le spese medie Istat. Vediamo nel dettaglio i punti critici sottolineati dal Garante, dei quali l'agenzia dovrà ora tener conto nell'applicazione dello strumento e quindi prima di far partire i controlli.

Nel suo parere il Garante analizza il redditometro in relazione alla correttezza e la liceità del trattamento posto in essere dall'Agenzia delle entrate e individua le garanzie da assicurare in relazione alla natura e alla qualità dei dati, alle modalità del trattamento e agli effetti che può determinare sugli interessati.

Profilazione- Nell'attività di profilazione e, più in generale, nei trattamenti automatizzati di dati personali occorre verificare con particolare rigore il rispetto dei principi in materia di qualità dei dati previsti dall'art. 11 del Codice, considerato soprattutto che "l'inesattezza potenzialmente conseguente all'applicazione automatica di regole inferenziali predefinite può comportare rischi significativi per i diritti e le libertà individuali" (cfr., in particolare la Raccomandazione del Consiglio d'Europa in materia di profilazione). La qualità dei dati deve essere, infatti, garantita in ogni fase del trattamento quale presidio dinamico a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, considerato, in particolare, che eventuali imprecisioni nella fase di raccolta di informazioni sono destinate a ripercuotersi con esiti imprevedibili sulle determinazioni assunte sulla base di un loro trattamento automatizzato, anche con rilevanti conseguenze in capo agli interessati.

Lifestage Istat- Il Garante ha ritenuto che, a fronte dell'elevata possibilità di disallineamento tra la cosiddetta famiglia fiscale e la famiglia anagrafica, al contribuente non possano essere automaticamente attribuiti i dati relativi al fitto figurativo e alle spese presunte sulla base dei dati Istat derivanti dalla determinazione del lifestage. La profilazione dei contribuenti dovrebbe avvenire soltanto in seguito ad un'attenta valutazione della significatività dei campioni e della qualità dei dati rispetto alle diverse finalità perseguite dall'Agenzia nell'attribuzione degli importi di spesa a ciascun singolo contribuente ai fini della determinazione sintetica del reddito, adottando gli opportuni correttivi di natura statistica. In assenza di tale ponderazione, in attesa di completare gli ulteriori approfondimenti istruttori anche sulla base di dati forniti dall'Istat, è stato chiesto all'Agenzia di valutare la possibilità di apportare dei correttivi all'utilizzo delle spese Istat prendendo in considerazione, ad esempio, i valori più bassi dell'intervallo di confidenza.

Garanzie negli accertamenti ispettivi- Con riferimento all'individuazione di idonee garanzie per gli interessati,in particolare, nell'ambito degli accertamenti ispettivi, sono emersi numerosi profili critici, riferibili principalmente alla qualità dei dati utilizzati per ricostruire sinteticamente il reddito dei contribuenti, con conseguenze rilevanti sia per la selezione dei contribuenti da sottoporre ad accertamento sintetico che per l'attribuzione dei dati relativi alle spese certe e per l'attribuzione al contribuente di dati personali presunti relativi alle spese sostenute sulla base di un profilo (cluster).

Informativa sul contradditorio -Deve essere rivisto il contenuto dell'informativa al contribuente e dell'invito al contraddittorio, con particolare riferimento alla titolarità del trattamento dei dati relativi al c.d. redditometro che deve essere ricondotta unicamente all'Agenzia delle entrate e alle conseguenze per il contribuente in caso di parziale o omesso conferimento dei dati in sede di contraddittorio.In particolare, viene riportato che "come prevede l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973" il contribuente è invitato a presentarsi presso l' ufficio, di persona o tramite un rappresentante e che la sua "collaborazione è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo". In allegato all'invito verrà inviato un prospetto nel quale sono riepilogate le spese che risultano sostenute con un apposita sezione nella quale indicare "i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all'anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto". Viene precisato che se il contribuente "fornisce chiarimenti esaustivi in merito agli elementi indicati nell'allegato prospetto, l'attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase.

Sanzioni se il contribuente non collabora - Diversamente, il contraddittorio prosegue e saranno richiesti chiarimenti anche sulle spese correnti da noi quantificate sulla base dei dati Istat, sostenibili anche mediante argomentazioni logiche non necessariamente supportate da documentazione". In ordine alle conseguenze viene chiarito che qualora il contribuente "non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca le informazioni richieste, l'Agenzia delle entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine e, come stabilito dall'art. 11, comma 1, lett. c) del d.lg. n. 471 del 1997, potrà altresì irrogare la sanzione per omessa risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro)".

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