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CHIARIMENTI FORMALI

Ispezione post mortem in caso di rischio per la salute

Ispezione post mortem in caso di rischio per la salute
Interventi formali, di chiarezza e di semplificazione sul Regolamento 2017/625. Per la Commissione le modalità pratiche per l'ispezione post mortem sono già stabilite.


Modifiche e semplificazioni formali. Stop al ricorso di animali vivi -ad esempio dell'uso del biotest sui topi per  la rilevazione delle tossine PSP (paralytic shellfish poison). Chiarimenti e semplificazione laddove dove il Regolamento 2017/625, a quasi due anni dalla sua entrata in vigore, ha presentato complicazioni pratiche. Con un nuovo regolamento pubblicato sulla GUCE del 24 settembre, la Commissione Europea interviene in particolare sulle modalità pratiche per l’ispezione post mortem e sui metodi riconosciuti per la rilevazione delle biotossine marine nei molluschi bivalvi vivi. Per questi ultimi la Comissione si allinea alle conclusioni di EFSA circa l'assenza di effetti nocivi negli essere umani.

Modalità pratiche per l’ispezione post mortem- Per la Commissione, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 -che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali- "non dovrebbe specificare chi debba provvedere alle ulteriori modalità pratiche per l’ispezione post mortem nel caso di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali".

Infatti, che l’ispezione post mortem debba essere effettuata dal veterinario ufficiale o dall’assistente ufficiale "è già stabilito" dal regolamento 2017/625.  "Pertanto- prosegue la Commissione-  non è necessario indicarlo nel regolamento di esecuzione (UE) 2019/627".  Basta correggere il Regolamento 2017/625 prevedendo che laddove sussistano indizi di un possibile rischio per la salute umana o per la salute o il benessere degli animali, le procedure di ispezione post mortem sono effettuate conformemente:
-all’articolo 18, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625
-agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) 2019/624.

Incisioni e selvaggina d'allevamento- La Commissione elimina la duplicazione della prescrizione relativa all’incisione dei linfonodi bronchiali e mediastinici; semplifica inoltre le prescrizioni relative all’ispezione post mortem per la selvaggina d’allevamento; anche queste ultime contengono duplicazioni - in particolare per quanto riguarda le prescrizioni applicabili alla famiglia dei suidi che vanno ulteriormente precisate per agevolarne l’attuazione.

Bollo sanitario- Laddove non vi siano motivi per dichiarare le carni non idonee al consumo umano, il bollo sanitario "andrà applicato solo agli ungulati domestici e ai mammiferi di selvaggina di allevamento diversi dai lagomorfi sottoposti a ispezione ante mortem e post mortem e alla selvaggina in libertà di grosse dimensioni sottoposta a ispezione post mortem".  Il marchio può essere tuttavia applicato prima che siano disponibili i risultati degli esami per rilevare la presenza di trichine e/o dei test per la TSE.


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1709
recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione per quanto riguarda le modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale