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EMENDAMENTI AL REG FARMACI

Antimicrobici, limiti e divieti spettano agli Stati membri

Antimicrobici, limiti e divieti spettano agli Stati membri
Saranno possibili solo a determinate condizioni e consultate le parti interessate. La Commissione europa dovrà esserne informata.

Il 10 marzo, la plenaria del Parlamento Europeo ha introdotto, nel Regolamento Farmaci, nuove disposizioni sulla fornitura e l'impiego degli antimicrobici in veterinaria.
Oltre a disciplinare l'impiego di antimicrobici ad uso profilattico e metafilattico, l'Europarlamento, ieri, ha approvato l'articolo aggiuntivo 111 bis espressamente dedicato alle condizioni in base alle quali gli Stati membri possono introdurre divieti o limitazioni, "previa consultazione delle parti interessate".
L'articolo aggiuntivo 111 bis completa le previsioni del precedente articolo 111. Anche quest'ultimo articolo- per effetto degli emendamenti del Parlamento Europeo- contiene misure normative aggiuntive con particolare riguardo all'impiego degli antimicrobici in zootecnia.

Articolo 111 bis (Fornitura e impiego di antimicrobici) nuovo articolo aggiunto dal Parlamento Europeo
1. Gli Stati membri possono limitare o vietare la fornitura e/o l'impiego nel loro territorio di determinati antimicrobici negli animali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) gli antimicrobici hanno un'importanza fondamentale ai fini dell'uso negli esseri umani; o
b) la somministrazione di antimicrobici agli animali è contraria all'attuazione di una politica nazionale in materia di uso prudente degli antimicrobici conforme al principio di precauzione.
2. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri garantiscono la previa consultazione delle parti interessate.
3. Le misure adottate dagli Stati membri in conformità del paragrafo 1 sono proporzionate e non impongono restrizioni commerciali in misura superiore al necessario per conseguire un elevato livello di protezione della salute animale e pubblica.
4. Lo Stato membro che adotti una misura a norma del paragrafo 1 ne informa la Commissione.

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