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FINANZIAMENTO 2015-2017

Lotta al randagismo nella Legge di Stabilità 2015

Lotta al randagismo nella Legge di Stabilità 2015
Non ci sono variazioni nello stanziamento triennale che la manovra finanziaria ha destinato al capitolo della lotta al randagismo. La tabella dei finanziamenti alla sanità pubblica veterinaria della Legge di Stabilità conferma le somme stanziate a legislazione vigente: circa 900mila euro complessivi per il triennio 2015-2017.

Più nel dettaglio, in base alla legge 434/1998 (articolo 1 comma 2) il finanziamento agli interventi in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo sarà di 309mila euro nel 2015, 310 mila nel 2016 e 310mila nel 2017.

La riduzione del finanziamento- Dal 1 gennaio 1999, per le finalita' previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, viene autorizzata una spesa annua che viene stanziata su base triennale, nell'ambito del  "Fondo speciale" del Ministero del tesoro. L'accantonamento "Prevenzione del randagismo" e la conseguente copertura finanziaria delle attività previste dalla 281 sono andate progressivamente riducendosi dai 5 miliardi di lire stanziati in origine, nel corso del primo triennio 1991-1993.

Secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute, nell'arco di dieci anni, dal 2005 all'attuale Legge di Stabilità, la lotta al randagismo ha potuto contare fino al 2010 su circa 4milioni di euro. Nel 2011, i fondi sono scesi a circa 250mila euro per risalire a circa 300mila nel 2012, parametro dal quale non si discosterà nel prossimo triennio- secondo la prossimaLegge di Stabilità.

Il Fondo e il riparto- Dal 1991 è istituito presso il Ministero della sanità un Fondo per la lotta all'abbandono, le cui disponibilità  vengono ripartite annualmente tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo criteri determinati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Vanno ad alimentare il Fondo  le sanzioni comminate in violazione della Legge 281. A livello territoriale, alle risorse statali possono aggiungersi quelle messe a disposizione da ciascuna regione e da questa ripartite ai Comuni per interventi di risanamento e realizzazione di canili.

Modifica dei criteri di riparto - Fino al 2008, la ripartizione fra le Regioni avveniva in base ai criteri stabiliti dal Decreto Ministeriale del 29 dicembre 1992: il 42% della disponibilità in base al numero dei cani e dei gatti di proprietà; il 33% della disponibilità in base numero dei cani e dei gatti randagi; il 25% della disponibilità in base al numero degli abitanti delle regioni e province autonome.

A partire dal 2008 sono stati modificati con Decreto ministeriale 6 maggio 2008 i criteri di ripartizione del fondo: il 40% viene ripartito in quote di pari entità tra le Regioni sulla base dell'attivazione della banca dati regionale dell'anagrafe canina in riferimento alla consultabilità per via telematica. Per la Regione Trentino Alto Adige, la ripartizione delle quote spettanti sarà attribuita, per un pari importo, alle province autonome di Trento e Bolzano; il 30% viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in base alla consistenza della popolazione dei cani e dei gatti con riferimento al numero di ingressi nei canili sanitari e nei gattili; il 30% viene ripartito tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in base alla popolazione umana.

Adempimenti di Regioni e  Province autonome - Devono individuare, nell'ambito della programmazione regionale, le priorità di intervento elaborando il piano operativo di prevenzione del randagismo. Nella programmazione devono dare, come previsto dalla legge finanziaria 2007, priorità ai piani di controllo delle nascite destinando una quota non inferiore al 60% delle risorse alle sterilizzazioni, dove necessario, ovvero ad altre iniziative intese a prevenire il fenomeno del randagismo. Le Regioni sono tenute ad inviare successivamente al Ministero una relazione sull'attività svolta.

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