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Bonus aprile, cosa deve fare chi non l'ha avuto in marzo

Bonus aprile, cosa deve fare chi non l'ha avuto in marzo
Con alcuni chiarimenti e conferme, il Ministero del Lavoro ha pubblicato il decreto interministeriale che assegna il "Bonus Covid" agli iscritti alle casse professionali.


L'indennità straordinaria per sostenere il reddito professionale di aprile è confermata in 600 euro, come da decreto interministeriale pubblicato dal Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo. I contenuti, anticipati nei giorni scorsi, sono stati illustrati ai Medici Veterinari dal Presidente Enpav nel corso del Question Time trasmesso da EV in collaborazione con ANMVI (qui il replay del Question Time con Enpav). Una nota del Ministero del Lavoro conferma e chiarisce alcune modalità di erogazione, alla luce dell'ampliamento della platea dei beneficiari.

Erogazione automatica del bonus di aprile- Il Ministero del Lavoro conferma l'erogazione in favore di professionisti di un bonus di 600 euro per il mese di aprile. Non è quantificato quello di maggio, per il quale è atteso un successivo provvedimento. Il MinLavoro conferema anche che il bonus di aprile  verrà erogato automaticamente dalle Casse - senza bisogno di presentazione di nuova domanda - a tutti i professionisti che abbiano fruito dell'analogo bonus per il mese di marzo.
Anche i requisiti reddituali sono gli stessi previsti per il Bonus di marzo, ma riferiti stavolta al solo reddito professionale.

Estensione dei beneficiari
- Ampliata per questa nuova tornata di bonus aprile la platea dei beneficiari. Rispetto al bonus di marzo, è stato eliminato il requisito dell’iscrizione in via esclusiva ad una cassa previdenziale.Viene estesa, la fruizione del bonus per il mese di aprile anche a coloro che si fossero iscritti a una Cassa di previdenza professionale nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti personali e/o reddituali richiesti.
Resta confermata l’incompatibilità per chi è titolare di pensione e per chi è titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Nuovi richiedenti il bonus di aprile- Per quanto riguarda i nuovi richiedenti (ovvero coloro che non hanno fruito del bonus per il mese di marzo, per i quali l'erogazione è automatica), in sede di domanda, i professionisti dovranno dichiarare:
1) di essere liberi professionisti, non titolari di pensione diretta né di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
2) di non aver percepito o percepire le indennità e le agevolazioni incompatibili con il bonus di cui si è detto sopra;
3) di non aver presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus;
4) alternativamente: a)  di aver percepito – nell'anno 2018 – redditi professionali fino a 35.000 euro (in caso di limitazioni subite all'esercizio professionale) o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019. b)  in caso di iscrizione ad una Cassa tra il 2019 ed il 2020 di non aver comunque prodotto reddito professionali di importo superiore a quelli di cui al punto precedente; c)  di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020; d) di aver subito un calo del 33% del reddito professionale nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019 ovvero in caso di reddito professionale fino a 35.000 euro, di aver comunque subito limitazioni all'esercizio professionale in conseguenza dei vincoli connessi all'emergenza.

C'è tempo fino all'8 luglio- I nuovi richiedenti potranno fare domanda entro l’8 luglio accedendo all’Area Iscritti dell'Enpav (Sezione Domande online-Invi- Indennità 600 Euro)

Cessazione o riduzione di attività - Il bonus di aprile è erogato in caso di cessazione o riduzione dell'attività professionale. Sul punto, il Decreto precisa che  per  "cessazione dell'attività", va intesa l'avvenuta chiusura della partita IVA tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020; per "riduzione o sospensione dell'attività", va intesa la riduzione almeno del 33% del reddito nel primo trimestre 2020, rispetto all'analogo periodo del 2019 (computato secondo il principio di cassa, quale differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute).

Bonus aprile in pagamento, in stand by quello di maggio
Decreto interministeriale