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LA CIRCOLARE

Nessuna sanzione, è l'INPS che riversa alla cassa del professionista

Nessuna sanzione, è l'INPS che riversa alla cassa del professionista
Il pagamento "in buona fede", della contribuzione previdenziale ad un ente previdenziale pubblico  ha "effetto liberatorio" nei confronti del professionista.

Lo chiarisce l'INPS nella circolare n. 45/2018 , chiarendo che "l’ente che ha ricevuto il pagamento deve provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all’ente titolare della contribuzione". Tradotto significa che il professionista che versasse erroneamente all'INPS un contributo spettante alla propria cassa previdenziale non è soggetto a sanzioni, anzi è l'INPS a disporne il trasferimento al competente ente previdenziale.

La circolare prende le mosse da contributi pagati ma non dovuti (es. Gestione separata) puntualizzando, da un lato, le disposizioni normative in merito agli obblighi contributivi dei professionisti che svolgono attività libero professionale e, dall'altro, fornendo indicazioni in merito alle istanze di trasferimento della contribuzione indebitamente versata.

Non rileva la natura di ente "pubblico" dell'INPS, rispetto alla natura di  eti "privatizzati delle casse professionali, perchè entrambi questi enti previdenziali gestiscono contribuzioni obbligatorie e dunque sono  parificabili in virtù del carattere "pubblicistico" dell'attività svolta. Dunque cadono le barriere fra INPS e Casse, in queste circostanze, "rendendo più fluido e veloce il trasferimento da un ente previdenziale ad un altro della contribuzione erroneamente versata".

"Tutti gli enti- chiarisce l'INPS-i quali in forza di disposizioni normative svolgano funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, possono (...)  effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa.

A tale scopo, "le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati"- conclude la circolare.