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TRATTAMENTI IN ALLEVAMENTO

Registro elettronico, guida pratica per il Veterinario

Registro elettronico, guida pratica per il Veterinario
Fra due giorni, negli allevamenti italiani, il registro dei trattamenti dovrà essere elettronico: guida pratica per il Veterinario aggiornata alle ultime funzionalità.
Dal 28 gennaio 2022 la registrazione dei trattamenti negli animali allevati a scopo di produzione alimentare sarà solo elettronica. Un opuscolo realizzato su iniziativa dell’Ordine dei Medici Veterinari di Brescia guida il Medico Veterinario nella scolta dal cartaceo al digitale. Curatori della pubblicazione sono i Colleghi Giovanni Guadagnini (vicepresidente) e Cecilia Tolasi (consigliere).

Tutte le funzionalità
- La guida è completa e aggiornata alle ultime funzionalità attivate dal Sistema Informativo Veterinario (www.vetinfo.it). In particolare:
--Richiesta account Vetinfo
-Utilizzo del sistema tramite Vetinfo
-Creazione Protocollo Terapeutico
-Creazione Indicazione Terapeutica
-Inserimento Trattamento da Protocollo Terapeutico
-Inserimento Trattamento da Indicazione Terapeutica
-Cancellare un trattamento errato
-Ricercare un animale trattato
-Controllare i farmaci in giacenza
-Associare le matricole ai numeri aziendali
-Spostare i farmaci dalla scorta propria del veterinario su quella dell’allevamento
-Associare un veterinario ad un allevamento
-Utilizzo del sistema tramite App

Riferimenti normativi- Dal 28 gennaio 2022 le registrazioni dei trattamenti effettuati sugli animali avverranno esclusivamente in formato elettronico, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 sui controlli ufficiali.
La finalità è di "assicurare il completamento del sistema informatico di tracciabilita' dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi".La dematerializzazione del registro dei trattamenti è il presupposto per la completa informatizzazione della tracciabilità del medicinale veterinario, come prevedono gli articoli 79 del D.Lgs. 193/06 e  4, 5 e 15 del D.Lgs. 158/06.

Registro elettronico, addendum prima del decreto

pdfGUIDA_COMPLETA_PER_IL_VETERINARIO.pdf1.4 MB