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CONTROLLI UFFICIALI

Antimicrobici, estese ai Paesi Terzi le regole UE

Antimicrobici, estese ai Paesi Terzi le regole UE
Uso auxinico e antibicrobici riservati all'uomo vietati anche all'importazione. Modifiche al regolamento sui controlli ufficiali per le dovute verifiche sui Paesi Terzi.

E' prossima l'adozione di un regolamento delegato con il quale la Commissione Europea modificherà il regolamento (UE) 2017/625 (controlli ufficiali).  In proposito si è pronunciato il Parlamento Europeo nella plenaria del 15 settembre adottando una risoluzione legislativa.

AMR minaccia globale- Le modifiche al regolamento 2017/625 riguarderanno i controlli sui prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione, per verificare che vengano rispettati i divieti applicati dall'Unione Europea  su alcuni utilizzi degli antimicrobici. La risoluzione chiede che anche i Paesi Terzi si attengano- pena l'impossibilità di esportare nell'Unione- ai seguenti divieti:
- divieto di utilizzare antimicrobici per promuovere la crescita e aumentare la resa dell'animale
- divieto di  utilizzare gli antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell'uomo
La posizione del Parlamento Europeo rispecchia le previsioni del Regolamento 2019/6 sui medicinali veterinari che- all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/6)- stabilisce che "gli operatori in paesi terzi sono tenuti a rispettare tali divieti quando esportano animali e prodotti di origine animale nell'Unione".
La motivazione dell'estensione globale delle norme UE alle importazioni è nel  considerando 49 del regolamento: la dimensione internazionale dello sviluppo della resistenza antimicrobica, richiede misure altrettando globali, nel rispetto degli obblighi dell'Unione derivanti da accordi internazionali.

Echinoidei- La stessa risoluzione modifica il regolamento (UE) 2017/625 estendendo la deroga all'obbligo di classificare le zone di produzione e di stabulazione  a tutti gli echinodermi che non sono filtratori, ad esempio a quelli appartenenti alla classe degli echinoidei. L'accesso alla deroga è motivato dall'evidenza che  il rischio che gli echinoidei i accumulino microrganismi legati alla contaminazione fecale è "esiguo". Inoltre, "non sono state segnalate informazioni epidemiologiche che possano collegare i rischi per la salute pubblica agli echinodermi che non sono filtratori".
Pertanto, le condizioni stabilite dalla Commissione per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione classificate si applicheranno anche a "molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, ad eccezione dei gasteropodi marini e degli echinodermi che non sono filtratori".


TESTO CONSOLIDATO
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 settembre 2021 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda i controlli ufficiali su animali e prodotti di origine animale esportati dai paesi terzi nell'Unione per garantire il rispetto del divieto di taluni usi degli antimicrobici