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AGROALIMENTARE

Debutta il marchio SQNPI: alimenti 'significativamente superiori'

Debutta il marchio SQNPI: alimenti 'significativamente superiori'
Pubblicato il decreto attuativo del Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI). Quel che non può stare in etichetta starà nel marchio.
Il Sistema SQNPI è lo strumento che garantisce la gestione - fra le altre- delle delle tecniche zootecniche e di trasformazione fino all'immissione al consumo "mediante modalita' capaci di assicurare una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme correnti in termini di sanita' pubblica, salute delle piante, benessere animale e tutela ambientale".

Istituito con la legge 4/2011 e attuato con decreto del MIpaaf, il Sistema consente ai prodotti italiani- senza confliggere con le regole del mercato europeo (la Corte di Giustizia ha ritenuto incompatibile con il mercato unico la presunzione di qualità legate alla localizzazione nel territorio nazionale di tutto o di parte del processo produttivo di un prodotto alimentare)- di rendersi più riconoscibili e qualificati.

I prodotti conformi al Sistema SQNPI infatti potranno essere contraddistinti da uno specifico segno distintivo, un vero e proprio marchio di qualita' nazionale, denominato "Marchio SQNPI", un simbolo, di forma circolare, composto da un pittogramma che comprende un insieme di elementi, rappresentanti un'ape in volo, su sfondo bianco e verde e dal tipogramma costituito dall'acronimo "SNQPI" e dalla dicitura "QUALITA' SOSTENIBILE" disposti all'interno del perimetro del logo.

Il regolamento d'uso del marchio è allegato al decreto 8 maggio 2014 del Mipaaf- approdato alla Gazzetta Ufficiale.

Fonte normativa nazionale del SQNPI è la Legge 4/2011«Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», incentrata sull'esigenza di promuovere il sistema produttivo nazionale nel quale la qualità dei prodotti è frutto del legame con i territori di origine, e sulla pari necessità di trasmettere al consumatore le informazioni sull'origine territoriale del prodotto, alla base delle dette qualità. Il «Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata» e' finalizzato a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti; esso assicura che le attivita' agricole e zootecniche siano esercitate in conformita' a norme tecniche di produzione integrata (ovvero la produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa delle produzioni agricole dalle avversita', volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici).

La verifica del rispetto delle norme tecniche e' eseguita in base a uno specifico piano di controllo da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti. In conformita' a quanto stabilito dal Reg. CE 882/04 gli organismi deputati ad effettuare i controlli di cui all'art. 2 comma 6 della L. 4 del 3 febbraio 2011, sono quelli accreditati per i controlli finalizzati alla certificazione dei prodotti agroalimentari, nonche' le autorita' pubbliche all'uopo designate.

Linee guida nazionali di produzione integrata- LGNPI

Approfondimenti sul sito Rete Rurale Nazionale

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DECRETO 8 maggio 2014 -Attuazione dell'articolo 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che disciplina il Sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI). (GU Serie Generale n.174 del 29-7-2014)