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CHIARIMENTI

DICO e DIRI per un impianto a norma in struttura veterinaria

DICO e DIRI per un impianto a norma in struttura veterinaria
Chiarimenti sull'impianto elettrico da Carlo Pizzirani, responsabile ANMVI per la legislazione sulla sicurezza nelle strutture veterinarie.

La nota esplicativa di seguito riportata riguarda in particolare la Dichiarazione di Conformità (DICO) che il titolare di struttura veterinaria deve avere per essere in regola con la normativa sull'impianto elettrico. L'esigenza di un chiarimento nasce da alcuni interrogativi sorti in corso di verifica in alcune strutture veterinarie. Come essere certi che l'impianto è a norma? Chi rilascia la DICO e cosa deve contenere?Come rimediare se manca della documentazione ai fini della Dichiarazione di conformità? E chi è tenuto a questi adempimenti?

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"Tutti gli ambienti medici veterinari, dallo studio all'ospedale, devono essere dotati di un impianto elettrico “a norma”. Impianto "a norma" significa che risponda alle indicazioni legislative e alle indicazioni tecniche che sono state emanate nel tempo. Allo stato attuale, per essere certi di avere un impianto a norma, il titolare della struttura dovrà avere una documentazione che si chiama DICO (Dichiarazione di Conformità).
La DICO è un documento che rilascia il titolare dell'impresa che ha realizzato l'impianto e che contiene:
1) il progetto dell'impianto, redatto da un professionista iscritto all'albo professionale da almeno un anno;
2) la dichiarzione del titolare sulle caratteristiche dei materiali utilizzati;
3) lo schema tecnico dell'impianto, sempre redatto dal titolare;
4) il certificato di iscrizione alla camera di commercio dell'impresa che ha realizzato l'impianto.

Nel caso in cui manchi un documento o tutta la documentazione e questa falla non sia rimediabile si può provare a ottenere una DIRI (Dichiarazione di Rispondenza).
La DIRI è un documento, una certificazione, che rilascia un professionista iscritto all'albo professionale da almeno 5 anni e nella quale si dice che dopo attenta verifica l'impianto risponde effettivamente alle norme vigenti. Se le caratteristiche non sono sufficienti, il professionista suggerirà le migliorie da eseguire e rilascerà la dichiarazione solo dopo successivo sopralluogo che rilevi l'esatta rispondenza.
Da questo momento in poi la DIRI sarà la documentazione relativa a quel determinato impianto. (DM 37/2008)

Le caratteristiche tecniche a cui l'impianto deve rispondere sono contenute nella variante V1 della norma CEI 64-56, variante relativa e specifica per le strutture veterinarie che le differenzia dalle strutture mediche rivolte alla specie umana. Un impianto deve essere mantenuto a norma nel tempo e quindi si devono eseguire una corretta e periodica manutenzione senza che questo obblighi a certificazioni di sorta.

Tutto questo vale per il medico veterinario che lavora da solo e per i medici veterinari che lavoro in un'associazione professionale senza nessun altra figura presente se non i collaboratori con P.IVA individuale che rilasciano la fattura alla struttura. Le strutture all'interno delle quali invece sono presenti figure definite “lavoratore” nell'art.2 del Dlgs 81/08 (Testo Unico della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro) che sono i dipendenti, i residenti volontari, i soci di società, gli associati in partecipazione, i tirocinanti, i volontari, devono obbligatoriamente eseguire le verifiche degli strumenti elettromedicali, dei differenziali magnetotermici e dell'impianto di illuminazione di emergenza con cadenza annuale e riportare questa verifiche su un apposito registro (che comunque non ha obbligo di vidimazione).

Questa verifica è a carico del datore di lavoro e la esegue insieme a un tecnico di propria fiducia.
Con cadenza biennale poi è fatto obbligo di eseguire una verifica più approfondita che comprenda anche la valutazione del corretto funzionamento della messa a terra dell'impianto. Questa verifica la esegue l'ufficio ASL competente per territorio oppure una impresa privata che abbia ottenuto autorizzazione a agire come ente verificatore e certificatore. Questa verifica è a spese del veterinario e deve essere il veterinario a ricordarsi e a farne richiesta appunto con cadenza biennale. La certificazione relativa deve essere mantenuta presso la sede a disposizione di un eventuale controllo documentale da parte di un organismo di controllo".

Carlo Pizzirani, Responsabile ANMVI per la normativa sulla sicurezza sul lavoro

Foto: Carlo Pizzirani all'ultimo corso di formazione sull'antincendio organizzato da ANMVI in Palazzo Trecchi

L'impianto elettrico nelle strutture veterinarie, Manuale a cura di Carlo Pizzirani (download gratuito per Medici Veterinari, login con Codici EGO)