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IL TESTO APPROVATO

DDL Responsabilità: è la polizza il vero scudo dei sanitari

DDL Responsabilità: è la polizza il vero scudo dei sanitari
Polizza e buone pratiche: queste le principali leve a favore delle strutture e dei professionisti, a fronte dell'indiscusso diritto del 'soggetto danneggiato' di essere risarcito. Il DDL sulla responsabilità sanitaria punta sull'equilibrio delle parti. Ma nel testo uscito dal Senato, che piace alla comunità medica, restano numerosi inciampi di lettura per la veterinaria.
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Un buon testo, ma scritto nella lingua della medicina umana. Restano in buona misura insuperate le criticità osservate dall'ANMVI, nei riguardi di un DDL (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie)- buono nei principi e sulla carta- ma che presenta numerosi inciampi di lettura se declinato al settore della medicina veterinaria. Scontata- secondo gli osservatori parlamentari- l'approvazione alla Camera del testo, il quale rinvia ad alcuni decreti attuativi che potrebbero contribuire a fare chiarezza.

Il DDL approvato in seconda lettura ieri in Senato non contiene definizioni e rimanda di continuo ad un paziente umano e alle articolazioni del SSN. Ne consegue che il meccanismo dei contrappesi fra cittadini-professionisti risulta particolarmente riuscito per i medici della sanità umana. E' il caso delle linee guida e delle buone pratiche, leve che possono ridurre il rischio di un eccesso di contenzioso e che sono state evidentemente pensate per cautelare il SSN da esborsi finanziari (per risarcimenti e per medicina difensiva). Lo dimostrano le dichiarazioni del Ministro Beatrice Lorenzin a cui hanno fatto eco quelle del Sottosegretario Davide Faraone.
L'obbligo di assicurazione- generalizzato- è fra le poche certezze di un testo, che tuttavia lo disciplina avendo maggiormente presente l'organizzazione della sanità umana.

Nuovi istituti giuridici- Il DDL assorbe il nuovo istituto della conciliazione e della mediazione civile (prima di esercitare un'azione risarcitoria  sarà obbligatorio tentare la conciliazione o in alternativa la mediazione civile), istituisce il Difensore civico regionale o provinciale con funzioni di Garante del diritto alla Salute (a cui i cittadini possono rivolgersi per segnale "disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria), assoggetta alla trasparenza tutte le strutture sanitarie (con obbligo di pubblicare sul loro sito Internet i risarcimenti erogati), istituisce il Fondo di Garanzia per i danni da responsabilità sanitaria (una copertura assicurativa di Stato per garantire sempre al cittadino il risarcimento, anche nei casi in cui non vi abbia provveduto l'assicurazione della struttura o del professionista).

L"attenuante"delle linee guida e delle buone pratiche- . Con il DDL viene abrogata la norma-Balduzzi che prevedeva che nell'accertamento della 'colpa lieve'  il giudice tenesse conto dell'osservanza da parte del professionista di "linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunita' scientifica nazionale e internazionale". In base al nuovo DDL, le raccomandazioni/linee guida -a cui devono attenersi tutti gli esercenti le professioni sanitarie- sono a cura di enti/istituzioni/società scientifiche (pubbliche o private) iscritte in un elenco che sarà predisposto dal Ministero della Salute a 90 giorni dall'entrata in vigore del DDL. In mancanza, "gli esercenti si attengono alle buone pratiche clinico-assisitenziali". E' prevista anche la nascita di un Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità.

L'osservanza di linee guida e buone pratiche potrà giocare a favore del professionista sia nel contenzioso civile che penale:
- in sede civile  si terrà conto della condotta del professionista: il risarcimento verrà cioè quantificato  tenendo conto dell'osservanza o meno di linee guida e buone pratiche;
- in sede penale - in virtù di un nuovo articolo inserito nel Codice Penale (art 590 sexies, nei casi di morte o lesioni personali)- la  punibilità "è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

Il diritto del soggetto danneggiato- Il 'soggetto danneggiato' ha diritto di rivalersi nei confronti della struttura come dell'esercente la professione sanitaria, quindi al risarcimento in caso di riconosciuto danno per responsabilità professionale. La copertura assicurativa- pur con dinamiche differenziate- viene quindi prevista sia a carico della struttura che del singolo professionista.

Obbligo di assicurazione per la struttura sanitaria- Pubblica o privata che sia, ogni struttura sanitaria deve essere provvista di copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (e nel caso di strutture SSN o convenzionate/accreditate SSN verso i prestatori d'opera presenti nella struttura). L'assicurazione deve coprire i danni cagionati dal "personale a qualunque titolo operante nella struttura", compresi coloro che sono nella struttura per attività di formazione/aggiornamento.
La polizza assicurativa deve anche coprire la responsabilità civile in capo agli esercenti le professioni sanitarie della cui attività si avvale la struttura (anche se non come dipendenti). La struttura risponde infatti delle loro condotte ai sensi degli articoli 1218 (es. inadempienza o ritardo) e 1228 (fatti dolosi o colposi) del Codice Civile. E' tuttavia concessa alla struttura la possibilità, in caso di colpa grave o di dolo, di rivalersi sul professionista (cd azione di rivalsa). Anche l'assicuratore può rivalersi sul professionista.

Obbligo di assicurazione per l'esercente la professione sanitaria- Ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualsiasi titolo in strutture sanitarie pubbliche o private provvede  alla stipula, con oneri a proprio carico, di una adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.
Non è coperto dalla polizza assicurativa della struttura, il professionista che:
-svolge la propria attività al di fuori della struttura
-presta la sua opera nella struttura in regime libero professionale
-esercita nella struttura nell'adempimento di una obbligazione contrattuale personalmente assunta con il cliente
In questi casi resta fermo quanto già previsto dal Regolamento di riforma degli ordini professionali, laddove prevede che il professionista sia "tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attivita' professionale" e che deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione di questi obblighi (polizza e comunicazione al cliente)  costituisce illecito disciplinare.

Dieci anni prima e dieci anni dopo- La garanzia assicurativa deve essere valida anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto di polizza (purchè denunciati durante la validità temporale della polizza). In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale, subentra la cosiddetta ultrattività: la polizza deve prevedere la copertura risarcitoria per richieste presentate (per la prima volta) entro i dieci anni successivi, con estensione agli eredi.

pdfIL_TESTO_APPROVATO_DAL_SENATO_11_GENNAIO_2017.pdf1.02 MB