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PROPOSTA DI LEGGE

Anagrafi canine: i dati entrino nello stato di famiglia

Anagrafi canine: i dati entrino nello stato di famiglia
E' stata assegnata alla Commissione Affari Sociali la proposta di legge per inserire gli animali d'affezione nello stato di famiglia. L'iniziativa punta a superare le criticità di consultazione delle anagrafi regionali. Alle Regioni e ai Comuni il compito di creare il collegamento informatizzato fra i dati degli animali e delle loro famiglie.
La proposta- presentata dall'On Paolo Russo (Pdl) a novembre del 2015- viene rilanciata da Fare Ambiente, che ieri ha partecipato alla presentazione presso la sala stampa della Camera dei Deputati.
Il testo, due articoli in tutto, si basa sui "Web Service" messi a disposizione da ogni Regione, secondo le Direttive dettate dall'Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

La novità della proposta- unica su scala internazionale- si basa sul collegamento diretto tra la Anagrafe Canina di competenza regionale e lo Stato di Famiglia di ogni proprietario "adottante".

"L’animale non può e non deve essere considerato una proprietà privata quindi, credo sia più opportuno di parlare di adottante piuttosto che di proprietario" commenta il primo firmatario della proposta di legge, Paolo RussoSpiega Claudio La Rosa di FareAmbiente all'Adnkronos: "Questa proposta di legge risponde ad un'esigenza sia delle famiglie italiane, che vedono nel loro animale un membro a tutti gli effetti del nucleo familiare, ed in Italia sono oltre 7 milioni i cani adottati iscritti alle Anagrafi Canine Regionali, sia ad una semplificazione delle procedure di adozione e riconoscimento dell’animale in caso di responsabilità del proprietario e una soluzione al randagismo. La lettura dell’anagrafe tramite lo Stato di Famiglia garantirebbe anche "un aggiornamento più rapido dei dati e creerebbe i presupposti per l'istituzione di un'anagrafe nazionale e di una migliore pianificazione e verifica della gestione del randagismo". 

Finalità della proposta- Anche per "risolvere alcune criticità", la pdl si basa sul "trasferimento dei dati dell'anagrafe canina, quale semplice lettura, sullo stato di famiglia del proprietario o adottante".
Nelle premesse dell'articolato si legge che "proprio perché è di gestione regionale, l'anagrafe canina è di difficile consultazione quando si rendono necessari da parte delle autorità controlli al di fuori della regione di indagine. La stessa anagrafe canina spesso risulta aggiornata lentamente, soprattutto in occasione di un passaggio di proprietà (o di adozione)".
La lettura dell'anagrafe regionale tramite lo stato di famiglia:
1) garantirebbe un aggiornamento della stessa più rapido sui passaggi di adozione;
2) renderebbe immediatamente individuabile la responsabilità del proprietario o dell'adottante, in caso di evento dannoso, o negli accertamenti dovuti sulla provenienza etica del pet da allevamenti professionali deontologici;
3) creerebbe i presupposti per giungere in fasi successive all'istituzione di un'anagrafe nazionale;
4) consentirebbe una migliore individuazione, dal punto di vista antropologico, delle relazioni affettive che legano il pet al nucleo familiare;
5) renderebbe più agevoli e immediate la pianificazione, la verifica e le attività svolte per la gestione del randagismo nonché per lo svolgimento di indagini giudiziarie e di controlli delle autorità competenti.

Funzionamento- La proposta di legge reca disposizioni finalizzate a garantire l'interoperabilità tra l'anagrafe canina regionale e lo stato di famiglia di ogni proprietario o adottante di un animale di affezione, mediante la consultazione di apposite piattaforme informatiche realizzate da ogni regione secondo le direttive stabilite dall'accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013.

Attuazione- Un successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Ambiente, stabilirà le modalità di istituzione delle piattaforme informatiche da parte dei Comuni e di "inserimento nello stato di famiglia di ogni proprietario o adottante di un animale di affezione, in corrispondenza dei dati relativi allo stesso soggetto, dell'indicazione del nome, della razza e del codice di microchip dell'animale di affezione posseduto o adottato".
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PDL 3440 RUSSO ed altri:
"Disposizioni concernenti l'interoperabilità dell'anagrafe della popolazione residente con le anagrafi canine regionali e l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni relative allo stato di famiglia" (3440)