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AVVIO ITER

Ddl Lorenzin: la sanità veterinaria arriva in Senato

Ddl Lorenzin: la sanità veterinaria arriva in Senato
Presentato al Senato il "nuovo" Ddl Lorenzin. Il provvedimento, con il via libera di Palazzo Chigi e delle Regioni, chiede al Parlamento la delega per disciplinare la dirigenza e gli enti vigilati dal MinSal, riordinare la sicurezza alimentare e veterinaria, riformare l'Ordine, intervenire su benessere animale e contrastare l'abuso di professione.

Con la presentazione al Senato, il DDl Lorenzin (S 1324) inizia l'iter parlamentare. L'iniziativa è del Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Il testo all'esame delle Commissioni di Palazzo Madama è il risultato di due stesure governative, la seconda delle quali - quella approdata al Senato- recepisce le osservazioni delle Regioni, che hanno rivendicato un ruolo normativo, ottenendo che una serie di atti conseguenti al Ddl siano adottati attraverso lo strumento dell'Intesa o dell'Accordo Stato-Regioni. Le osservazioni e le proposte emendative della Conferenza unificata ( seduta del 7 novembre) sono state, infatti, in massima parte accolte e inserite nel testo.

Ordini delle professioni sanitarie- Il Capo II è dedicato al tema degli ordini e professioni sanitarie. In particolare, l'art. 3 interviene con una riforma organica degli ordini e collegi delle professioni sanitarie, allo scopo di rendere, in maniera immediata, il sistema più aderente alle esigenze odierne e assicurarne la funzionalità anche nell'interesse dei cittadini utenti. Si tratta, quindi, di un ammodernamento della disciplina ordinistica delle professioni sanitarie in una dimensione anche globalizzata che scaturisce peraltro dai principi recati dalla direttiva 2005/36/CE, recepita con il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nonché dalle proposte di modifica della predetta direttiva, tra le quali figura la previsione di un sistema di allerta per comportamenti non coerenti con la deontologia professionale. Tali professioni, quindi, per la loro specificità rispetto ad altri  ordinamenti professionali, richiedono il mantenimento del ruolo di garanzia della qualità del livello di professionalità a tutela del diritto costituzionale della tutela della salute.
Novità di rilievo è l'istituzione di specifici organi disciplinari, con la definizione di idonee procedure a garanzia dell'autonomia e terzietà del giudizio disciplinare, separando la funzione istruttoria da quella giudicante in particolare attraverso la costituzione di appositi uffici istruttori di albo.

Enti vigilati- L'art. 9, conferisce una delega al Governo affinché venga redatto entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute, con il principio e criterio direttivo del coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo 106/2012 che ha riordinato, fra gli altri,  ISS e IZS.  Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione della Conferenza unificata di prevedere un testo unico specifico per gli IZS, in quanto non coerente con l'intervento di riordino operato con il decreto legislativo 106/2012.

Dirigenza sanitaria - Il testo normativo recupera l'idea originaria del d.lgs. n. 502 del 1992, attraverso l'armonizzazione delle normative riguardanti la dirigenza sanitaria del Ministero e del SSN assicurando, così, proficui processi di osmosi e di scambio tra le professionalità tecnico sanitarie delle diverse amministrazioni coinvolte, sia mediante mobilità volontaria inter-enti, sia come offerta professionale sul mercato del lavoro pubblico in sanità. Pertanto, anche sulla scorta di quanto indicato dal Consiglio di Stato con parere del 9 gennaio u.s., reso dalla Sezione seconda nell'adunanza del 14 dicembre 2011, si provvede a recepire - senza
aggravio per la finanza pubblica - le modifiche relative alla dirigenza sanitaria del SSN nell'ambito della dirigenza sanitaria del Ministero.

Sicurezza alimentare- L'art. 11 del Ddl Lorenzin riprende il ddl governativo AS 3555 recante "Deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare" presentato durante la trascorsa legislatura, e costituisce uno strumento di semplificazione. La previsione contempla una delega diretta ad adottare norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005 e successive modificazioni, nel presupposto che il Ministero della salute sia punto di contatto con gli organi europei ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 e fatte salve le competenze in materia agroalimentare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Con l'art.14 si autorizza il Ministero della salute a realizzare, quale mera estensione ed integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo denominato Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (S.I.N.V.S.A.) per il governo della sicurezza della catena alimentare .

Sicurezza veterinaria- L'art. 19, prevede una delega al Governo per adottare, uno più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per una disciplina organica, in coerenza con la disciplina comunitaria, della tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani e del divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati. La necessità dell'intervento regolatorio deriva dalla esigenza di limitare le aggressioni di cani, verificatesi negli ultimi anni, talvolta mortali e spesso in ambito domestico, e dalla necessità di controllare e prevenire il fenomeno di uccisione e maltrattamento di animali mediante l'uso improprio di sostanze tossiche e nocive facilmente reperibili in commercio.
L''art. 20 introduce una norma di carattere generale che consente al Ministero della salute di adottare apposite disposizioni, con decreto di natura regolamentare, concernenti misure sanitarie alternative a quelle previste dal Regolamento di polizia veterinaria, in quanto più favorevoli in termini di rapporto costo/beneficio per le malattie che hanno ormai assunto carattere di endemicità nonché più adeguate alla luce delle nuovi metodi diagnostici, terapeutici o vaccinali.

Anagrafe equina - L'art. 21, con i commi 1 e 2 interviene sull'anagrafe degli equidi. Attualmente l'anagrafe equina è organizzata e gestita dall'ex UNIRE, sulla base di linee guida fissate dal Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Le norma che ha trasformato l'UNIRE in Agenzia per sviluppo del settore ippico (ASSI ) nulla dice in merito alla competenza relativa alla gestione dell'anagrafe equina.
A tale proposito, il MInistero evidenzia che è già esistente e funzionante, con risultati la cui efficacia è riconosciuta a livello nazionale ed anche internazionale, la Banca Dati Informatizzata che per conto del Ministero della salute gestisce l'anagrafe di bovini, ovicaprini, suini, avicoli, animali da circo e animali da affezione. Pertanto, per ottimizzare la gestione del patrimonio informativo zootecnico disponibile, al fine di disporre di dati certi ed aggiornati sulla consistenza del patrimonio equino, sulla sua distribuzione nel territorio nazionale, nonché per una maggiore efficacia ed efficienza della tutela della sanità animale e della salute pubblica, il proposto articolo unifica le banche dati delle anagrafi zootecniche in un unico sistema, superando in tal modo l'attuale organizzazione e gestione dell'anagrafe equina.

Tutela animale - L'art. 22 intende dare una maggiore effettività alle norme poste a protezione degli animali, anche in considerazione dell'accresciuta sensibilità dell'opinione pubblica e della posizione assunta in
tema di benessere degli animali dall'Unione europea. Con la norma proposta, quindi, si intende "sensibilizzare e incentivare" l'operatore al rispetto delle disposizioni poste a protezione degli animali, prevedendo, in caso di violazione delle stesse, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria stabilita per le specifiche disposizioni violate, anche la possibilità di incorrere nella revoca dell'autorizzazione sanitaria
ottenuta per l'esercizio dell'attività economica di riferimento (es. allevamento, trasporto, macello...).

Siman-  Il DDl ha lo scopo di procedere ad un adeguamento della normativa nazionale in merito al metodo di trasmissione dei dati e delle informazioni, alla luce dei cambiamenti tecnologici degli ultimi anni, già attuati dalle Organizzazioni internazionali, disponendo che avvenga mediante l'esclusivo utilizzo del sistema informativo S.I.M.A.N. Tale metodo permette di registrare ed archiviare in forma elettronica le notifiche ufficiali ed i relativi dati e di ridurre/eliminare l'uso della carta e della trasmissione via telefax, con un risparmio per la PA, attuando la politica dell'amministrazione digitale.

Abuso di professione- Il testo introduce varie modifiche al Codice penale per inasprire le pene a carico di chi esercita abusivamente la professione sanitaria. In particolare si prevede l'aumento della pena ex articolo 348 Cp da un terzo alla metà e la confisca dei beni usati per commettere il reato. «Il fenomeno dell'abusivismo in sanità è una vergogna», ha commentato il Ministro Lorenzin al Sole 24 ORe. «"Per questo abbiamo introdotto un'aggravante di reato e una nuova misura oltre a quella pecuniaria: il sequestro dei beni destinati alla professione, che vengono dati a strutture pubbliche e private che curano persone con difficoltà economiche e sociali».

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