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ALIMENTI E ANIMALI

Nuovo Ddl Lorenzin dopo le richieste delle Regioni

Nuovo Ddl Lorenzin dopo le richieste delle Regioni
Il ddl ominbus supera anche il secondo esame del Cdm. Ritornato a Palazzo Chigi con le osservazioni delle Regioni, il provvedimento è pronto per l'iter parlamentare. Inserito un articolo di coordinamento con le Regioni che, tuttavia, non vedono accolta la richiesta di disciplinare, con Intesa Stato-Regioni, tutte le materie auspicate. Il testo.
Ieri il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL recante "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di enti vigilati dal Ministero della salute, di sicurezza degli alimenti, di sicurezza veterinaria, nonché isposizioni di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e di benessere animale".  Il provvedimento consta di 26 articoli organizzati in 7 capi, per introdurre misure più significative nei vari settori e "colmare lacune, criticità ed esigenze emerse nell'ambito dell'attività istituzionale del Ministero della Salute".

Il nuovo passaggio istituzionale (il provvedimento era già stato approvato a luglio di quest'anno) si è reso necessario per adeguarlo alle richieste formulate dalla Conferenza delle Regioni.
E' stato introdotto un articolo finale (Art. 26) di coordinamento per le regioni e per le province autonome, ma, nel dettaglio dell'articolato, risultano non accolte svariate richieste della Conferenza.

Enti vigilati e SINVSA: dalle Regioni solo un "parere"- Nella relazione che accompagna il nuovo DDL la richiesta dell'introduzione dell'intesa in luogo del parere, non è stata recepita per gli articoli 9 (Delega al Governo per l'adozione di un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal Ministero della salute) e 14 (Sistema Informativo Nazionale Veterinario e per la Sicurezza Alimentare), sul presupposto che "l'introduzione dell'intesa non sarebbe coerente con il dettato normativo" e che, con riguardo all'articolo 14, " le misure ivi previste rientrano nell'ambito della profilassi internazionale ai sensi dell'art. 117, comma 2 della Costituzione".
L'art. 9, conferisce una delega al Governo affinché venga redatto entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge, un testo unico della normativa vigente sugli enti vigilati dal
Ministero della salute, con il coordinamento delle disposizioni che hanno riordinato, fra gli altri l'ISS e gli IZS, "con quelle riguardanti la natura giuridica, le funzioni, il patrimonio, i finanziamenti, nonché la possibilità di apportare i necessari aggiornamenti dettati da esigenze operative e i correttivi ritenuti opportuni".
Con l'art.14 si autorizza il Ministero della salute a realizzare, quale mera estensione ed integrazione dell'attuale sistema informativo nazionale delle anagrafi animali, un sistema informativo denominato Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (S.I.N.V.S.A.) per il governo della sicurezza della catena alimentare. Relativamente alle richieste regionali, si è accolto l'inserimento della parola "mangimi" al comma 1 dell'articolo 14 in questione.
Non si è ritenuto di accogliere l'osservazione della Conferenza unificata di prevedere un testo unico specifico per gli IZS, in quanto non coerente con l'intervento di riordino operato con il decreto legislativo 106/2012. Non è stata ritenuta accoglibile nemmeno la richiesta di estensione della disciplina sanzionatoria (art 6, comma 3 del Dlvo 193/2007) agli OGM", considerato che la sanzione ivi prevista risulta troppo elevata rispetto all'adempimento considerato dalla fattispecie esaminata".

"Intesa" per le altre materie - Verranno invece disciplinate con lo strumento dell'Intesa Stato-Regioni, così come richiesto il 7 novembre, le seguenti materie e articoli: Art.11 commi 2 e 5 (Delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi); Art. 12 comma 2 (registrazione degli operatori del settore alimentare che intendono esportare verso paesi terzi); Art. 19 comma 1 Delega al governo in materia di tutela dell'incolumità personale dell'aggressione di cani); Art. 21 commi 2  e 7 (Anagrafe degli equidi e disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute nell'ambito delle manifestazioni popolari pubbliche o aperte al pubblico nelle quali vengono impiegati equidi).

Sicurezza alimentare, semplificazioni e superamento anacronismi- 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli alimenti e dei mangimi e per l'attuazione dei regolamenti (CE) nn.178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, 882/2004, 1935/2004, 183/2005, e successive modificazioni, nel presupposto che il Ministero della salute sia punto di contatto con gli organi europei ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 e fatte salve le competenze in materia agroalimentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I decreti legislativi "sono adottati su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

La disposizione recata dall'art. 11, è mutuata dall'art. 2 del ddl governativo AS 3555 recante "Deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare" presentato durante la trascorsa legislatura, e costituisce uno strumento di semplificazione. La necessità del riassetto della materia nasce dal fatto che il corpus delle norme in tale materia, il cui nucleo centrale è rappresentato dalla legge 30 aprile 1962, n.283 e dal relativo regolamento di esecuzione adottato con d.P.R. 26 marzo 1980, n.327 nonché da alcune norme risalenti alla fine del 1800, ancora formalmente vigenti, è in parte superato. In particolare risultano superate dall'azione
dispiegata dall'Unione europea indirizzata: a) all'armonizzazione delle disposizioni interne degli Stati membri con riferimento agli aspetti che possono ostacolare la libera circolazione delle merci; b) a regolamentare gli aspetti tecnico-sanitari della legislazione alimentare, al fine di delineare una disciplina del settore tendenzialmente uniforme e fondata su principi e regole comuni. Si promuove, dunque, l'adozione di uno più decreti che consentano la completa ricognizione delle disposizioni "sanitarie" vigenti in materia di alimenti e mangimi, finalizzati ad una significativa semplificazione della normativa esistente, attraverso la riduzione del numero esorbitante di fonti, la riduzione e l'eliminazione degli oneri a carico di cittadini e imprese, l'individuazione di soggetti e compiti specifici connessi all'attività di controllo ufficiale, in vista di un sostanziale potenziamento degli strumenti e delle misure poste a tutela della salute.

Sicurezza veterinaria: aggressioni e bocconi avvelenati- Con il DDL Lorenzin (art 19), il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con lemodalità e secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per una disciplina organica in materia di tutela dell'incolumità personale relativamente alle aggressioni dei cani e di divieto di utilizzo e detenzione di esche e bocconi avvelenati ai fini della salvaguardia dell'incolumità delle persone, degli animali". Il provvedimento è adottato in base a specifici principi e criteri direttivi individuati dal DDL Lorenzin, riformulati secondo le osservazioni delle Regioni.

Misure alternative al Regolamento di Polizia Veterinaria - L'articolo 20 del DDl Lorenzin introduce una norma di carattere generale che consente al Ministero della salute di adottare apposite disposizioni, con decreto di natura  regolamentare, concernenti misure sanitarie alternative a quelle previste dal Regolamento di polizia veterinaria, in quanto più favorevoli in termini di rapporto costo/beneficio per le malattie che hanno ormai assunto carattere di endemicità nonché più adeguate alla luce delle nuovi metodi diagnostici, terapeutici o vaccinali. L'attuale sistema di controllo delle malattie infettive e diffusive degli animali domestici è basato sull'applicazione, a seguito della denuncia di una delle malattie elencate nell'articolo 1 del regolamento di polizia veterinaria, adottato con il d.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, delle specifiche misure sanitarie previste dal medesimo regolamento. Tali misure hanno il principale obbiettivo di impedire quanto più possibile la diffusione della malattia e procedere allo stesso tempo alla sua rapida eradicazione. Si tratta, quindi, di misure che possono andare dal sequestro dell'azienda finoall'abbattimento e distruzione degli animali infetti o sospetti di esserlo. L'applicazione di tali misure di controllo ed eradicazione si sono mostrate inadeguate rispetto ad  alcune malattie, inoltre hanno mostrato la loro inadeguatezza anche alla luce delle nuove metodiche diagnostiche e dei nuovi trattamenti farmacologici e vaccinali.
Per questo il nuovo articolo 20- accogliendo le indicazioni delle Regioni- modifica l'ultimo capoverso dell'articolo 1 del  Regolamento di polizia veterinaria e lo sostituisce con il seguente: "Il Ministro della salute, può disporre con decreto di natura regolamentare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, specifiche misure tecniche volte a contenere le malattie di cui al presente articolo, qualora queste hanno assunto un carattere endemico ovvero per le stesse risultano disponibili nuove metodiche diagnostiche, terapeutiche o vaccinali.".

Anagrafe degli equidi e requisiti di sicurezza per le manifestazioni con equidi- Si procederà per Intesa Stato-Regioni nel disciplinare le previsioni del comma 2 e del comma 7. dell'articolo 21 del DDl Lorenzin. Il comma 2 ora recita:"Il Ministero della salute, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, organizza e gestisce l'anagrafe degli equidi, avvalendosi della Banca Dati Informatizzata del Ministero della salute di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure tecnico - operative ai fini della cooperazione applicativa tra la Banca Dati di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437 ed i sistemi informativi dell' Associazione italiana allevatori (AIA) concernenti l'anagrafe degli equidi".
Il comma 7 dell'articolo 21, riformulato recita: "Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati i requisiti minimi di sicurezza per l'incolumità pubblica e per il benessere degli animali impiegati nelle manifestazioni di cui al comma 3".

Equiparazione del personale- Le Regioni lo chiedevano per consentire anche al personale con profilo sanitario delle Regioni di usufruire della equiparazione giuridica con il personale del SSR. La relazione del nuovo DDL Lorenzin spiega che l'articolo 10 obbedisce a scopi diversi, in particolare di sanare un'incertezza giuridica e dare "finalmente chiarezza in merito allo status dei dirigenti delle professionalità sanitarie del ministero, in armonia con la disciplina prevista per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale.

Benessere animale- E' stata data una nuova formulazione all'articolo 22, accogliendo le sollecitazioni delle Regioni per una maggiore chiarezza. Il DDL Lorenzin ora recita al riguardo: "1.L'autorità sanitaria competente che, in sede di verifica ispettiva, riscontra la ripetizione di violazioni di disposizioni normative relative al benessere degli animali in ordine ai requisiti delle strutture e del personale addetto alla custodia degli animali, nonché alle condizioni di trasporto degli stessi quando riferite alla responsabilità del detentore, e per le quali sono state attivate procedure di infrazione da parte della Unione europea nei confronti dell'Italia, provvede a sospendere l'attività della struttura dove risiedono gli animali sino all'avvenuto adeguamento. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 è tempestivamente revocato se la situazione viene regolarizzata. 3. Nel caso in cui l'autorità di cui al comma 1, accerta l'insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio dell'attività di cui al comma 1, provvede alla declaratoria di decadenza dallo stesso.

E' stata accolta la proposta emendativa delle Regioni in merito ai divieti di mutilazioni nei volatili (art 23). Il DDL Lorenzin modifica il decreto 146/2001 con il quale è stata recipita la Direttiva Europea sulla protezione degli animali negli allevamenti. La modifica, accolta, è così motivata nella relazione di accompagnamento: "Il decreto legislativo introduce, con riferimento alle "Mutilazioni ed altre pratiche" (allegato punto 19), una disposizione nazionale più restrittiva che prevede il divieto di effettuare " il taglio di ali per volatili". Tale divieto, valido solo a livello nazionale, genera delle importanti distorsioni sul mercato europeo a svantaggio degli operatori italiani, nei termini di una perdita economica dovuta alla circostanza che i volatili, e in particolare le "faraone", vengono allevati anche in spazi aperti e in assenza del taglio delle ali non sono gestibili. Inoltre, si verificano delle forme di concorrenza sleale a vantaggio degli operatori di altri Paesi membri (in particolare della Francia) dai quali vengono acquistati volatili già sottoposti all'intervento di cui trattasi. Pertanto, con l'articolo in esame, si intende intervenire per superare tali distorsioni, ripristinando il corretto funzionamento del mercato dell'Unione europea nel settore dell'allevamento dei volatili".

Siman e Notifica delle malattie infettive e diffusive degli animali- Non è stata accolta la richiesta delle Regioni che chiedevano che il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali - S.I.M.A.N. tenesse  conto dei sistemi informativi regionali, ove esistenti, attuando cooperazioni applicative tra i sistemi informatici. La richiesta non è stata ritenuta accoglibile, in quanto  non si prevede la modifica dell'autorità competente, "ma al contrario l'attuale formulazione prevede soltanto un modo diverso di adempiere all'obbligo in questione, ossia attraverso il sistema informativo nazionale per la notifica delle malattie animali – S.I.M.A.N".

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