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DECISIONE 2013/652

Antibioticoresistenza: regole UE di monitoraggio

Antibioticoresistenza: regole UE di monitoraggio
Regole dettagliate per il monitoraggio armonizzato e per le relazioni sulla resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali. Le ha definite la Commissione Europea con una nuova Decisione che si applicherà all'Italia e a tutti gli Stati membri dal 1 gennaio 2014.

La Decisione 2013/652/UE- pubblicata sulla GUCE in data odierna- fa seguito alla relazione adottata dal Parlamento Europeo l'11 dicembre 2012, nella quale il PE si è espresso a favore di un piano d'azione quinquennale sulla lotta contro la resistenza antimicrobica, ritenendo che le misure raccomandate in quel piano dalla Commissione "debbano essere attuate al più presto". Il Parlamento invitava quindi la Commissione e gli Stati membri "a ricercare una maggiore cooperazione e un coordinamento migliore nelle procedure di individuazione precoce, allerta e risposta coordinata riguardanti i batteri patogeni resistenti agli antimicrobici negli esseri umani, negli animali, nei pesci e nei prodotti alimentari, allo scopo di monitorare costantemente la portata e l'incremento della resistenza antimicrobica".

Con la Decisione 2013/652/UE, la Commissione ha fissato regole dettagliate per il monitoraggio armonizzato e per le relazioni sulla resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali e- per consentire agli Stati membri di organizzarsi e di facilitare la pianificazione del monitoraggio e delle relazioni previsti dalla presente decisione- ha individuato la decorrenza al 1 gennaio 2014.
Il monitoraggio e le relazioni riguarderanno i seguenti batteri, ottenuti da campioni di determinate popolazioni di animali da produzione alimentare e di determinati alimenti: a) Salmonella spp.; Campylobacter jejuni e Campylobacter coli (C. jejuni e C. coli); Escherichia coli (E. coli) indicatore commensale; Enterococcus faecalis ed Enterococcus faecium (E. faecalis ed E. faecium) indicatore commensale.

La medesima Decisione stabilisce i requisiti specifici per il monitoraggio armonizzato e le relazioni sulla Salmonella spp e sull'E. coli produttori dei seguenti enzimi in determinate popolazioni di animali da produzione alimentare e in determinati alimenti: Beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL); Beta-lattamasi AmpC (AmpC); Carbapenemasi.

Qualora, a causa di una bassa prevalenza batterica o di un basso numero di unità epidemiologiche, in uno Stato membro il numero minimo di isolati di Salmonella spp. prelevati dall'autorità competente durante i controlli ufficiali non sia sufficiente per ottenere il numero minimo richiesto di isolati da sottoporre ai test di sensibilità antimicrobica, l'autorità competente può utilizzare gli isolati ottenuti da operatori del settore alimentare, alle condizioni dettagliate dalla Decisione.

I laboratori nazionali di riferimento per l'AMR eseguono i test di sensibilità antimicrobica degli isolati; il monitoraggio specifico della Salmonella spp. e dell'E. coli produttori di ESBL o AmpC o carbapenemasi.

Un Allegato stabilisce i requisiti tecniche che gli Stati Membri devono seguire per garantire il campionamento per il monitoraggio dell'AMR. Sulla base dei risultati, gli Stati Membri valutano le tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici.

Con Decisione 2013/653, l'Unione Europea ha definito il contributo finanziario alle attività di sorveglianza previste dalla Decisione 2013/652.