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DECISIONE 2013/653

Antibioticoresistenza, la UE finanzia il piano di sorveglianza

Antibioticoresistenza, la UE finanzia il piano di sorveglianza
La Commissione Europea ha definito il contributo finanziario al piano coordinato di controllo per la sorveglianza della resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici nel 2014.

L'Unione contribuisce al finanziamento dei costi sostenuti dagli Stati membri per la sorveglianza armonizzata della resistenza agli antimicrobici effettuata a norma della decisione di esecuzione 2013/652/UE. Le misure ammissibili al sostegno finanziario dell'UE sono definite nella Decisione 2013/653 della Commissione.

Il finanziamento dei costi su campioni di pollame prelevati tra il 1  gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, corrisponde ad un importo massimo complessivo di 1. 407. 585 euro. La concessione del contributo finanziario dell'Unione è  subordinata alla condizione che i test e le analisi siano stati effettuati a norma della presente decisione di esecuzione e della decisione di esecuzione 2013/652/UE e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro i termini stabiliti dalla Decisione: entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri forniscono all'Autorità europea per la sicurezza alimentare, incaricata di tale compito dalla Commissione europea, una relazione tecnica;  entro il 31 maggio 2015 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in formato elettronico, una relazione finanziaria. I documenti giustificativi comprovanti tutte le spese di cui alla relazione finanziaria sono inviati alla Commissione solo su richiesta.

La sorveglianza armonizzata, prevista dalla Decisione 2013/652 dovrà essere  deve essere eseguita in conformità dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, volto a garantire che i controlli ufficiali siano eseguiti periodicamente, in base ad una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, per raggiungere gli obiettivi di detto regolamento, tenendo conto dei rischi identificati associati con gli animali, con i mangimi o con gli alimenti, con le aziende del settore dei mangimi o degli alimenti, con l'uso dei mangimi o degli alimenti o con qualsiasi trasformazione, materiale, sostanza, attività o operazione che possano influire sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute e sul benessere degli animali.

Per agevolare l'attuazione rapida e senza intoppi di tale sorveglianza l'Unione sostiene finanziariamente gli Stati membri che la effettuano.