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NOTA DELLA DGISAN

Condizioni per l'ingresso di animali negli alimentari al dettaglio

Condizioni per l'ingresso di animali negli alimentari al dettaglio
Il Ministero precisa le condizioni del divieto comunitario. Uniche eccezioni i 'cani guida' per non vedenti e quelli delle Forze dell'Ordine.
In risposta ad una lettera della Regione Lombardia, la Direzione generale per l'Igiene e la Sicurezza degli Alimenti (DGISAN), ha scritto a tutti i Servizi Veterinari precisando le norme che regolano l'accesso di animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio.

La Lombardia, il 20 marzo scorso, chiedeva lumi in merito a "possibilità e condizioni per permettere l'accesso di animali domestici agli esercizi di vendita al dettaglio, in particolare esercizi di alimenti della GDO" (Grande Distribuzione Organizzata).  Il 27 marzo, il Direttore dell'Ufficio 2 (Igiene degli alimenti ed esportazioni) della DGISAN, Pietro Noé, ha firmato una nota di precisazioni.

La nota ministeriale richiama il  regolamento 852/04 che recita: "Occorre predisporre procedure adeguate per controllare gli animali infestanti e per impedire agli animali domestici di accedere ai luoghi dove gli alimenti sono preparati, trattati o conservati (ovvero qualora l'autorità competente autorizzi tale accesso in circostanze speciali, impedire che esso sia fonte di contaminazioni)".

"L'accesso agli animali domestici, rappresentando una possibile fonte di contaminazione per gli alimenti in commercio, non è ammesso presso gli esercizi di vendita al dettaglio"- scrive il Ministero, aggiungendo che "le uniche esclusioni sono previste solamente per i 'cani guida' per non vedenti ( Legge 14 febbraio 1974, n. 37) e per i cani impiegati dalle Forze dell'Ordine".

Considerato quanto previsto dal regolamento europeo citato, l'accesso presso strutture ove sono presenti alimenti destinati al consumo "è ipotizzabile laddove sussistano delle condizioni per le quali l'animale non si trovi nei medesimi locali dove sono preparati, trattati o conservati gli alimenti ovvero in locali interni all'esercizio di vendita appositamente predisposti per accogliere gli animali domestici oppure in spazi all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio".

Nel caso in cui le autorità locali con propri regolamenti comunali abbiano previsto di autorizzare l'ingresso degli animali negli spazi di vendita, la nota ministeriale richiede che "in aggiunta ai requisiti specifici eventualmente indicati nel regolamento", l'OSA (Operatore Settore Alimentare) debba "prevedere nelle sue procedure di autocontrollo le modalità con le quali viene garantito che gli animali non vengano a contatto diretto o indiretto con gli alimenti sia sfusi che confezionati".

pdfNOTA_DGISAN_ACCESSO_ANIMALI_NEGOZI_AL_DETTAGLIO.pdf618.01 KB