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MENO BUROCRAZIA

Tracciabilità del latte di bufala: sì condizionato dalle Regioni

Tracciabilità del latte di bufala: sì condizionato dalle Regioni
La Conferenza delle Regioni ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto Agricoltura-Salute per la tracciabilità della produzione e del latte di bufala.

Il 5 agosto la Conferenza ha esaminato il provvedimento predisposto dai due Dicasteri, attuativo delle disposisioni introdotte dall'articolo 4 del Decreto Legge 24 giugno 2014, N. 91": Misure per la sicurezza alimentare e la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Il parere - formulato dalle Regioni è favorevole ma condizionato all'accoglimento di alcuni emendamenti.

Modalità per la rilevazione della produzione e la tracciabilità del latte di bufala- Le Regioni hanno ritenuto necessario chiarire che il latte di massa deve essere rilevato quotidianamente e i dati devono essere registrati sul sistema al massimo entro i primi due giorni della settimana successiva al rilevamento. E' stata eliminata la vidimazione dei registri che appare un inutile appesantimento sia per gli enti coinvolti che per gli allevatori.

Modalità per la rilevazione della produzione e la tracciabilità dei prodotti trasformati derivanti dall'utilizzo del latte bufalino- Si è ritenuto necessario chiarire che le produzioni casearie devono essere rilevate quotidianamente e i dati devono essere registrati sul sistema al massimo entro i primi due giorni della settimana successiva al rilevamento.

Obblighi dei soggetti intermediari e modalità per la trasmissione dei dati- L'eliminazione del riferimento all'articolo 2 consente di evitare disagi e confusione per gli allevatori, i quali avendo già in larghissima parte (oltre 700) aderito al sistema di tracciabilità di filiera hanno ormai acquisito una familiarità del sistema che consente un'adozione concreta ed immediata del sistema stesso. Con questa formulazione l'organismo di controllo trasmette alla piattaforma gestita dal SIAN i dati dei caseifici e dei raccoglitori inseriti nel sistema della DOP.

Disposizioni transitorie- Le Regioni osservano che si è sempre ritenuto che la produzione della MBC DOP debba essere salvaguardata e messa in sicurezza e la norma sulla separazione degli stabilimenti (art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 e smi), mai entrata in vigore, aveva questa finalità e consentiva di avere maggiori strumenti per il controllo delle frodi alimentari. Un'eventuale separazione dei soli spazi di lavorazione, vista l'impossibilità analitica di stabilire a posteriori l'origine del latte di bufala utilizzato per la produzione di Mozzarella di bufala Campana DOP, rende impossibile l'attività di controllo. Del resto, il secondo capoverso del disciplinare del Parmigiano Reggiano recita: "Tutto il latte introdotto in caseificio deve essere conforme ai Regolamenti di Produzione del Parmigiano-Reggiano". In questo modo sono stati protetti i produttori locali e hanno facilitato l'azione dei controllori, tutelando e garantendo il consumatore. Essendo consapevoli delle attuali difficoltà economiche, si preferisce attendere l'entrata a regime del sistema di tracciabilità e poi decidere se è necessario ritornare alla separazione degli stabilimenti. Se entrasse in vigore oggi la spazializzazione non si potrebbe più optare per la separazione degli stabilimenti.

pdfIL_PARERE_CONDIZIONATO_DELLE_REGIONI.pdf26.41 KB

Sul provvedimento si veda anche l'articolo Conoscere davvero l'allevamento bufalino, di L. Zicarelli (Professione Veterinaria 26/2014)