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TESTO UNICO STUPEFACENTI

Efedrina e Pseudo-efedrina precursori di droghe: le sanzioni

Efedrina e Pseudo-efedrina precursori di droghe: le sanzioni
I Medicinali e prodotti veterinari a base di Efedrina o Pseudoefedrina sono precursori di droghe, sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

La Commissione Affari Sociali del Senato sta esaminando lo schema di decreto legislativo che aggiorna le sanzioni del DPR n. 309/90 (Testo Unico degli Stupefacenti) al regolamento (UE)1259/2013. Questo regolamento- in vigore nell'Unione dal 2013-  ha introdotto una nuova categoria di precursori di droghe-  la categoria 4-  comprendente "medicinali e prodotti veterinari a base di Efedrina o Pseudoefedrina (e loro sali)". All'Italia, in quanto Stato Membro, spetta il compito di adottare la corrispondente disciplina sanzionatoria.

Controlli  import-export
- "Senza ostacolarne il commercio legittimo", dal 2013 la UE richiede che i precursori di droghe in categoria 4 siano  controllati, pertanto vige in tutta la UE l'obbligo di autorizzazione all'esportazione di ogni singola spedizione diretta ad un Paese extra UE. In Italia l'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero della Salute.
I controlli in uscita dal territorio dell'Unione europea sono effettuati a livello doganale e, sul territorio nazionale, dagli organi di polizia giudiziaria. Lo scopo è di prevenire attività illecite attraverso spedizioni extra UE, soprattutto dai porti,  avviate da aziende non nazionali ma stabilite nel territorio dell'UE.
In entrata, gli Stati Membri possono boccare l'importazione di medicinali e prodotti veterinari a base di Efedrina e Pseudoefedrina se vi è il fondato sospetto che siano destinati alla fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope. 

Colmare un vuoto sanzionatorio- Trattandosi di una categoria di recente introduzione, il DPR 309/90 non prevedeva sanzioni specifiche per la categoria 4.  Lo schema di decreto legislativo all'esame della Commissione colma questa lacuna estendendo ai precursori di nuova introduzione la stessa disciplina sanzionatoria già prevista dall'articolo 70 del Testo Unico per le altre categorie-  ovvero pene detentive, ammenda e provvedimenti di revoca della licenza e di sospensione delle attività per le aziende-  in quanto "sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope".

Quali medicinali- La norma si riferisce ai “medicinali" quali definiti dal Codice comunitario dei medicinali ad uso umano e ai “medicinali veterinari quali definiti dal regolamento 2019/6/UE, con l'eccezione “dei medicinali e dei medicinali veterinari elencati nell’allegato al regolamento (CE) n. 111/2005”.

AS 149 Schema di decreto legislativo
recante adeguamento della disciplina sanzionatoria prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, al regolamento (UE) n. 1259/2013