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GIURISPRUDENZA

Cane fugge, clinica risarcisce danno non patrimoniale

Cane fugge, clinica risarcisce danno non patrimoniale
Riconosciuto il danno non patrimoniale al proprietario e dichiarata la “grave” inadempienza contrattuale della clinica veterinaria dove il cane si trovava in degenza post-operatoria. Condannato il direttore sanitario a risarcire la perdita affettiva. La morte dell'animale d'affezione "non è come un errato taglio di capelli".

Segnando un orientamento giurisprudenziale “difforme”, il Tribunale ha accertato “il grave inadempimento contrattuale” della clinica veterinaria e riconosciuto il danno non patrimoniale per la perdita di un animale d’affezione fuggito dalla struttura veterinaria. “Pur nella consapevolezza di un indirizzo giurisprudenziale contrario al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte dell’animale d’affezione”, il Giudice ha ritenuto sussistente un danno morale risarcibile ex articolo 2059 del Codice Civile. Richiamando le “sempre più numerose” pronunce della giurisprudenza di merito- molte delle quali elevano a rango di “diritto inviolabile” e costituzionalmente tutelato il rapporto con l’animale d’affezione-il Tribunale del caso in questione ha ritenuto che "non possa ritenersi fedele alla realtà sociale" il disconoscimento degli animali d'affezione come "membri della famiglia". La loro morte "non è come la rottura del tacco di una scarpa da sposa o come l'errato taglio di capelli".

I fatti-Adottato dal canile nel 2006, dove si trovava dopo essere stato abbandonato dai precedenti proprietari all’età di due anni, il cane di due proprietari fugge dalla struttura veterinaria dove era stato ricoverato nell’aprile del 2013. Il cane era stato portato in clinica per un intervento chirurgico (contratto d’opera ex articolo 2236 del Codice Civile) a seguito di una lesione del legamento crociato della zampa sinistra. E’ il direttore sanitario ad informare i proprietari della fuga; il cane non verrà più ritrovato, nonostante gli appelli sulla stampa locale.
L’ipotesi dei proprietari, che hanno chiamato in giudizio la struttura veterinaria, è che il cane sia morto “in considerazione delle sue precarie condizioni di salute legate all’intervento chirurgico appena effettuato”. Per i proprietari c’è stata “omessa vigilanza e negligenza del personale di turno preposto alla custodia del cane, che era stato lasciato libero di circolare all’interno dei locali dell’ambulatorio durante la pulizia della cuccia e di uscire dalla porta d’ingresso rimasta aperta”. L’inadempimento contrattuale, secondo i legali dei proprietari sta nella mancata custodia del paziente, verso il quale la struttura si era impegnata, assicurando la degenza post-operatoria.
Unico testimone dei fatti il medico veterinario effettivamente “in servizio”, secondo il quale “l’allontanamento del cane si era verificato a causa di una somma di eventi imprevisti e imprevedibili integranti il caso fortuito”. Quale? “Un extracomunitario, che introdottosi all’interno dei locali della clinica per vendere degli oggetti, aveva lasciato improvvidamente aperte tutte le porte e dall’altro dalla repentinità e destrezza con cui il cane era fuggito”. Il Direttore Sanitario si chiamava fuori dalla vicenda in quanto non presente nella struttura al momento della fuga del cane sostenendo che ogni addebito di responsabilità dovesse essere rivolto nei confronti del Collega in servizio. A detta di quest’ultimo, al contrario, la responsabilità è della clinica veterinaria “per non avere apprestato le necessarie misure organizzative ed accorgimenti quali un servizio di portineria o un sistema di videocontrollo”.

Le prove- Spettava alla struttura dimostrare di non essere stata contrattualmente inadempiente, provando che l’inesattezza della prestazione è dipesa da una causa ad essa non imputabile. Ma “tale prova è apertamente mancata” si legge in sentenza. Per il Giudice, una volta disconosciuto l’elemento fortuito, non rileva che il Veterinario in servizio non fosse legato alla struttura da “un rapporto di lavoro dipendente”: la clinica è responsabile anche del comportamento negligente del suo “ausiliario”: se da un lato il professionista di turno ha posto in essere una condotta “gravemente colposa e negligente” (aprì la porta all’ambulante senza assicurarsi che il cane non potesse fuggire) dall’altro la struttura è venuta meno “all’obbligo di assicurare l’idoneità dei locali” in modo da impedire il verificarsi di eventi come quello accaduto e “dotare la struttura stessa di personale sufficiente”.

La condanna- Il Tribunale ha quindi condannato la struttura veterinaria, nella persona del suo direttore sanitario-legale rappresentante pro-tempore al risarcimento del danno non patrimoniale per 1.000 euro, oltre gli interessi legali e 3.500 euro, sempre per risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione, con interessi legali, a partire dalla data del fatto (2013) e poi per ogni anno a seguire fino alla pubblicazione della sentenza (gennaio 2017) con tanto di rivalutazione Istat della somma. La struttura è stata condannata anche a rifondere la metà delle spese legali (2.200 euro). Il giudice ha tuttavia accolto in parte l’azione di manleva proposta dalla struttura, con un abbattimento del risarcimento, “accertata la responsabilità di entrambe le parti per la perdita del cane.

La massima:
Deve disporsi il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita dell’animale d’affezione anche al fuori dei casi di danno conseguente a reato, non potendo essere condiviso, nell’attuale contesto sociale, l’orientamento secondo il quale il rapporto d’affetto tra uomo ed animale sia privo di copertura costituzionale, non potendosi dubitare del fatto che, in molte ipotesi in detto rapporto si inserisce una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all’articolo 2, ma dovendosi condividere la giurisprudenza di merito che eleva al rango di «diritto inviolabile» la tutela dell’animale d’affezione, anche sulla scorta dei recenti interventi legislativi, prima fra tutte la legge 189/04, tendenti ad assicurare speciale protezione agli animali mediante lo strumentario repressivo penalistico”.