• Utenti 10
  • Articoli pubblicati dal 4 novembre 2001: 30856
DDL CONCORRENZA

Rc professionale: possibile offrire l'ultrattività delle coperture

Rc professionale: possibile offrire l'ultrattività delle coperture
E' all'esame della Commissioni Finanze e Attività Produttive della Camera il Ddl concorrenza, la prima legge annuale per il mercato e lo sviluppo economico.

Il disegno di legge coinvolge anche le libere professioni nel dotare il Paese di una legge annuale per il mercato e la concorrenza che, da un lato, rimuova gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati e dall'altro promuova lo sviluppo della concorrenza garantendo la tutela dei consumatori.
Oltre a norme di immediata applicazione, si prevede una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi e l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, al fine di rimuovere gli ostacoli all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche con riferimento alle funzioni pubbliche e ai costi regolatori condizionanti l'esercizio delle attività economiche private, nonché di garantire la tutela dei consumatori.

Trattandosi della prima legge annuale per il mercato e la concorrenza, le Commissioni Attività produttive e Finanze della Camera hanno indetto un ampio  cliclo di audizioni per raccogliere pareri e valutazioni delle categorie interessate sul disegno di legge, in vista dell'esame congiunto delle due commissioni.

Fra le disposizioni riguardanti le libere professioni, l'articolo 12 (*) prevede che, relativamente alle assicurazioni per la responsabilità civile professionale rivolte a tutti i professionisti, sia inserita l'offerta di copertura con garanzia priva delle clausole che limitano la medesima prestazione assicurativa soltanto ai sinistri denunciati nel periodo di validità del contratto.
In particolare, analogamente a quanto previsto nello schema di decreto del Presidente della Repubblica con cui si disciplina l'accesso alla copertura assicurativa per le professioni sanitarie, nella norma proposta, anche per tutti gli altri professionisti, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, è individuata la possibilità che i contraenti possano accettare coperture che escludano la formula claims made.

La formula claims made prevede che il sinistro venga "attivato" dalla richiesta di risarcimento che l'assicurato/professionista riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta.

Ad oggi la Rc professionale è disciplinata dal decreto 138/2011, in base al quale "a tutela del cliente, il professionista e' tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attivita' professionale". L'obbligo è tuttavia sospeso per le professioni sanitarie dopo che il Consiglio di Stato ha stigmatizzato l'incompletezza della normativa. Infatti, per rendere pienamente vigente l'obbligo-e quindi sanzionabile l'inosservanza- bisognerà aspettare l'emanazione con DPR del cosiddetto "regolamento-polizze" previsto dall'art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158. : restano infatti da disciplinare le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneita' dei contratti assicurativi e resta ancora da emanare il Fondo rischi per quei professionisti che non sono in grado di sostenere i costi delle polizze.

Indipendentemente dall'obbligatorietà e dall'assenza del "regolamento polizze", il Ddl concorrenza introduce un principio di "ultrattività della copertura", intervenendo  sul periodo di copertura e di risarcibilità. Qualora approvato, tale principio troverà applicazione nei contratti di assicurazione stipulati anche su base volontaria dai professionisti. Nella relazione tecnica si legge che "è stata accolta la proposta dell'Antitrust, introducendo l'obbligo per le compagnie di offrire polizze che garantiscano la prestazioni assicurativa per gli eventi verificatisi durante il contratto prevedendo un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura".

-----------------------

(*) Art. 12.- (Ultrattività della copertura per responsabilità civile derivante da attività professionale).

1. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura».