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NUOVO ORIENTAMENTO

Cassazione Civile: nullità delle decisioni della CCEPS

Cassazione Civile: nullità delle decisioni della CCEPS
Sono nulle le decisione della Commissione centrale sanitaria se la nomina dei componenti è di derivazione ministeriale.
La Cassazione Civile, inaugurando un orientamento 'nuovo' nella giurisprudenza in materia, ha accolto il ricorso di un esercente sanitario che era stato cancellato dall’albo in seguito a una decisione della Commissione Centrale Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS). La cancellazione era stata diposta dall'Ordine in seguito alla decisione della Commissione. Ma ieri la Cassazione ha ritenuto 'nulla' la pronuncia se alcuni dei componenti sono stati nominati dal Ministero della salute.

Il ricorrente, un odontoiatra, ha ottenuto il rinvio degli atti alla CCEPS che ora dovrà riesaminarli, purchè in diversa composizione. Il professionista ha fatto leva sulla illegittimità costituzionale che grava sull'organismo per la presenza al suo interno di due componenti designati dal Ministero della salute (un dirigente amministrativo e un dirigente medico del dicastero). La presenza di componenti ministeriali è prevista dal decreto legislativo 233/1946.

La Cassazione ha accolto la tesi del ricorrente sulla base della recente sentenza della Corte Costituzionale sulla nomina dei componenti di derivazione ministeriale, in seguito alla quale la decisione della CCEPS "risulta assunta da un organo privo, per scelta legislativa legata alla sua costituzione e composizione, dei requisiti di indipendenza e imparzialità che costituiscono il substrato indispensabile dell'esercizio del potere giurisdizionale".

La massima- Nulla la decisione della Commissione centrale con la quale si conferma la radiazione del medico se alcuni dei componenti sono stati nominati dal Ministero della salute
(Ordinanza 3524, sezione seconda del 09-02-2017)

CCEPS, per la Corte c'è illegittimità costituzionale