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REG 2015/1775

Prodotti derivati dalle foche, la UE modifica le regole di caccia

Prodotti derivati dalle foche, la UE modifica le regole di caccia
Gli interessi fondamentali, economici e sociali degli Inuit e di 'altre comunità indigene' non possono essere pregiudicati. Ma disciplinati sì.

Per questo, il Regolamento (CE) n. 1007/2009 autorizza, in via eccezionale, l'immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca che provengono dalla caccia praticata tradizionalmente da popolazioni indigene come gli Inuit, che vi ricorrono per il proprio sostentamento. Tuttavia, la deroga, fin dal 2009, è subordinata alla condizione che la caccia sia praticata nel dovuto rispetto del benessere degli animali "secondo modalità che riducono nei limiti del possibile dolore, angoscia, paura o altre forme di sofferenza provata dagli animali cacciati". Inoltre, la deroga è limitata alla caccia di sostentamento.

Con le modifiche del Regolamento 1007/2009, pubblicate oggi sulla Gazzetta Ufficiale Europea, la Commissione Europea introduce misure per garantire che la deroga non sia utilizzata per i prodotti derivati dalla foca provenienti da una caccia "effettuata principalmente per motivi commerciali"; in particolare la Commissione assume in sè il potere di introdurre, previa consultazione di esperti e dei Paesi interessati,  dei divieti totali o parziali dei prodotti derivati dalla foca che possono essere immessi sul mercato.

Inoltre, con il Regolamento odierno,  la Commissione circoscrive l'imprecisata definizione di “altre comunità indigene” che al pari degli Inuit possono avvalersi delle deroghe di caccia: comunità stabilite in paesi indipendenti che sono considerate indigene in virtù della loro discendenza da popolazioni che abitavano il paese, o una regione geografica a cui esso appartiene, al momento della conquista, della colonizzazione o della definizione degli attuali confini di Stato e che, a prescindere dal loro status giuridico, hanno conservato tutte le loro istituzioni sociali, economiche, culturali e politiche o parte di esse;»

La Commissione Europea dettaglia anche precise condizioni di immissione sul mercato dei prodotti derivati dalla foca, la cui commercializzazione è ammessa se la caccia è una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità per il proprio sostentamento, non è praticata principalmente per motivi commerciali e rispetta il benessere degli animali. Al momento dell'immissione sul mercato, i prodotti derivati dalla foca dovranno  accompagnati da un documento ufficiale - rilasciato da un orgamismo indipendente e riconosciuto dalla Commissione- attestante il rispetto di queste condizioni.

Infine, l'importazione di prodotti derivati dalla foca è autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di dette merci non sono tali da far ritenere che l'importazione possa avere motivi commerciali.

La caccia alla foca "è parte integrante della realtà socioeconomica, della nutrizione, della cultura e dell'identità degli Inuit e di altre comunità indigene, contribuendo notevolmente al loro sostentamento e sviluppo, fornendo alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile della comunità, nonché assicurando la salvaguardia e la continuità dell'esistenza tradizionale della comunità". Per questi motivi, la Commissione Europea non applica un divieto generale di  caccia. La Commissione considera anche che il quadro descritto "non desta nell'opinione pubblica le stesse preoccupazioni morali della caccia alla foca praticata principalmente per motivi commerciali".
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REGOLAMENTO (UE) 2015/1775 del 6 ottobre 2015 che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione