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FARMACI E MEDICATI

Ricetta veterinaria: sarà elettronica dal 1 gennaio 2019

Ricetta veterinaria: sarà elettronica dal 1 gennaio 2019
Convertito in legge il Milleproroghe. Per l'attuazione operativa della ricetta elettronica manca solo il via libera della Conferenza Stato-Regioni.


Proroga della proroga: la data del 1 dicembre 2018 - inizialmente proposta dal Governo Conte- slitta definitivamente al 1 gennaio 2019, con l'approvazione finale del Parlamento.

E dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2019, la prescrizione dei medicinali veterinari sarà  redatta "esclusivamente" utilizzando il modello di ricetta elettronica, definito dal Ministero della Salute secondo modalità operative in via di emanazione per decreto ministeriale.
Già presentato a giugno dalla DGSAF, questo decreto è in attesa del via libera della Conferenza Stato-Regioni (che dovrebbe arrivare entro il mese). Oltre a definire il modello della ricetta veterinaria elettronica, il decreto - 5 articoli e un manuale tecnico- definisce e chiarisce la norma di riferimento: l'articolo 3 della  Legge 20 novembre 2017, n. 167.

La tracciabilità dei Medicinali veterinari e dei mangimi medicati- inserita a dicembre dell'anno scorso nel vigente Codice dei Medicinali Veterinari- comprende l'emissione elettronica della prescrizione veterinaria. Tutti gli attori della filiera sono coinvolti in un processo di tracciabilità iniziato nel 2013 con il solo coinvogimento dei  produttori e dei distributori intermedi di medicinali veterinari. Nel 2015 è iniziata la sperimentazione della ricetta veterinaria elettronica.

A luglio di quest'anno, il Ministero della Salute ha pubblicato il portale informativo www.ricettaveterinariaelettronica.it, avviando la richiesta di account dei Medici Veterinari. Il portale è in costante implementazione, anche ai fini del suo potenziamento e della sua protezione anti-hackeraggio.
La stessa operatività dei medici veterinari è in costante aggiornamento anche sulla base delle migliorie suggerite dai gruppi di lavoro e di testaggio, sia nel settore degli animali destinati alla produzione di alimenti (dpa) che non dpa. I più recenti accorgimenti sono stati analizzati il 10 settembre scorso dai gruppi dilavoro ANMVI e SIVAR.
L'operatività della ricetta veterinaria elettronica poggia sul Sistema Informativo Veterinario ed è collegata al Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza Veterinaria.

Durante la discussione finale, ieri in Senato, è stato dichiarato inammissibile l'ordine del giorno presentato dall'ex Sottosegretario alla Salute On Davide Faraone (PD) che avrebbe impegnato il Governo a non concedere ulteriori proroghe all'entrata in vigore della ricetta elettronica.

LA NORMA DI LEGGE DELLA RICETTA VETERINARIA ELETTRONICA

Articolo 3 ( Legge 20 novembre 2017, n. 167) - Disposizioni in materia di tracciabilita' dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati per il conseguimento degli obiettivi delle direttive 2001/82/CE e 90/167/CEE

1. Al decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 89, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

-«2-bis. I produttori, i depositari, i grossisti, le farmacie, le parafarmacie, i titolari delle autorizzazioni alla vendita diretta e al dettaglio di medicinali veterinari nonche' i Medici veterinari attraverso la prescrizione del medicinale veterinario inseriscono  - nella banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, istituita con decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005 - le seguenti informazioni, secondo le modalita' definite con decreto del Ministro della salute:
a) l'inizio dell'attivita' di vendita, ogni sua variazione intervenuta successivamente e la sua cessazione, nonche' l'acquirente;
b) i dati concernenti la produzione e la commercializzazione dei medicinali veterinari.

2-ter. La banca dati di cui al comma 2-bis e' alimentata esclusivamente con i dati delle ricette elettroniche. E' fatto obbligo al medico veterinario di inserire i dati identificativi del titolare dell'allevamento.

- 2-quater. L'attivita' di tenuta e di aggiornamento della banca dati di cui al comma 2-bis e' svolta senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;

b) all'articolo 118, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. In alternativa alla modalita' di redazione in formato cartaceo secondo il modello di cui al comma 1, la prescrizione dei medicinali veterinari, ove obbligatoria, può essere redatta secondo il modello di ricetta elettronica disponibile nella banca dati di cui all'articolo 89, comma 2-bis.
A decorrere dal 1° gennaio 2019, la prescrizione dei medicinali veterinari e' redatta esclusivamente secondo il predetto modello di ricetta elettronica.

1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque falsifichi o tenti di falsificare ricette elettroniche e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 108».