L'Italia aveva presentato alla Commissione Europea la documentazione giustificativa per ottenere la qualifica di indenne dal BHV1 per la regione Valle d'Aosta.
Alla luce della valutazione della documentazione giustificativa presentata dall'Italia, la regione Valle d'Aosta non è più compresa nell'elenco delle regioni a cui si applicano le garanzie complementari relative alla rinotracheite bovina infettiva (articolo 9 della direttiva 64/432/CEE) per gli scambi intracomunitari. In questo elenco rientrano la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento.
Dal 30 settembre scorso, la Valle d'Aosta figura dunque nell'elenco delle regioni indenni a cui si applica l'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. In questo stesso elenco, per l'Italia figura la Provincia autonoma di Bolzano.
DECISIONE SULLA GUCE
Rinotracheite bovina, la Valle d'Aosta è riconosciuta indenne
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